CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2025
Cassazione n. 37022/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dagli artt. 56, 110, 624-bis e 625, nn.2 e 5, cod.pen.. L'unico motivo di ricorso, attinente al giudizio di penale responsabilità dell'imputato, è inammissibile in quanto contenente unicamente censure tendenti a provocare una - non consentita - rivisitazione in fatto del materiale probatorio già valutato dai giudici di merito e, comunque reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello. Difatti, il motivo si risolve in una - non consentita - richiesta di revisione del complesso materiale probatorio esaminato dai giudici di merito (attinenti, in particolare, agli esiti della prova testimoniale) e quindi a un'inammissibile richiesta di valutazione alternativa del medesimo, analizzato dai giudici di primo e secondo grado con motivazione scevra da vizi di illogicità e con argomentazioni del tutto coerenti in ordine, in particolare, alla valutazione degli esiti della prova testimoniale e all'individuazione operata dal teste oculare anche alla luce dei dati attinenti agli spostamenti tenuti dall'imputato per come risultanti dai dati di traffico dell'utenza telefonica. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]