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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2026

Cassazione n. 35137/2026

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E [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2026 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 14 gennaio 2026 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del locale Tribunale con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena complessiva di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro tremila di multa in relazione al reato di cui all'art 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, così riqualificata l'originaria imputazione.

2. L'[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso detta sentenza proponendo tre motivi di ricorso.

Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio motivatorio in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato contestato, non avendo la sentenza impugnata esplicitato le ragioni per cui abbia ritenuto sussistente la detenzione a fine di spaccio e non invece la detenzione per uso personale; con il secondo deduce il vizio motivatorio in ordine al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva; con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio motivatorio in ordine al diniego dell'art. 131 bis cod.pen. 2.

Il primo motivo di ricorso é reiterativo di analoga doglianza proposta con l'atto di appello e privo di adeguato confronto con le ragioni esposte nella sentenza impugnata.

Di contro la Corte di merito, con motivazione immune da vizi logici ed in linea con i principi elaborati da questa Corte di legittimità, ha ritenuto che la tesi difensiva della detenzione della sostanza stupefacente per uso esclusivamente personale fosse palesemente priva di pregio, tenuto conto del dato ponderale (cocaina pari a n. 34 dosi singole medie) nonché delle modalità di presentazione e di detenzione posto, che lo stupefacente veniva rinvenuto all'interno di un involucro occultato negli slip dove erano contenuti quattordici involucri termosaldati contenenti cocaina e crack.

Per di più l'[OSCURATO:PERSONA] era disoccupato e svolgeva solo lavori saltuari sicché, a maggior ragione, risultava priva di supporto probatorio la tesi dell'acquisto per uso personale..

Il secondo motivo é inammissibile.

Ed invero la censura che nella rubrica censura il Mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti 'generiche in regime di prevalenza, nella parte espositiva illustra le ragioni in virtù delle quali ndn andava ritenuta la contestata recidiva di talché la stessa appare inconferente.

Il terzo motivo é manifestamente infondato.

Ed invero, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie 2concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).

Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno.

Ebbene, la decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico.

La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisivi, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, il dato ponderale, la notevole percentuale di purezza della sostanza nonché le modalità di detenzione che denotano il contatto con ambienti criminali di rilievo nonché l'abitualità della condotta desunta dai precedenti indicati per reati dello stesso titolo.

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso manifestamente infondato deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2026 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 14 gennaio 2026 la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del locale Tribunale con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena complessiva di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro tremila di multa in relazione al reato di cui all'art 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, così riqualificata l'originaria imputazione. 2. L'[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso detta sentenza proponendo tre motivi di ricorso. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio motivatorio in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato contestato, non avendo la sentenza impugnata esplicitato le ragioni per cui abbia ritenuto sussistente la detenzione a fine di spaccio e non invece la detenzione per uso personale; con il secondo deduce il vizio motivatorio in ordine al mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva; con il terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio motivatorio in ordine al diniego dell'art. 131 bis cod.pen. 2. Il primo motivo di ricorso é reiterativo di analoga doglianza proposta con l'atto di appello e privo di adeguato confronto con le ragioni esposte nella sentenza impugnata. Di contro la Corte di merito, con motivazione immune da vizi logici ed in linea con i principi elaborati da questa Corte di legittimità, ha ritenuto che la tesi difensiva della detenzione della sostanza stupefacente per uso esclusivamente personale fosse palesemente priva di pregio, tenuto conto del dato ponderale (cocaina pari a n. 34 dosi singole medie) nonché delle modalità di presentazione e di detenzione posto, che lo stupefacente veniva rinvenuto all'interno di un involucro occultato negli slip dove erano contenuti quattordici involucri termosaldati contenenti cocaina e crack. Per di più l'[OSCURATO:PERSONA] era disoccupato e svolgeva solo lavori saltuari sicché, a maggior ragione, risultava priva di supporto probatorio la tesi dell'acquisto per uso personale.. Il secondo motivo é inammissibile. Ed invero la censura che nella rubrica censura il Mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti 'generiche in regime di prevalenza, nella parte espositiva illustra le ragioni in virtù delle quali ndn andava ritenuta la contestata recidiva di talché la stessa appare inconferente. Il terzo motivo é manifestamente infondato. Ed invero, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie 2concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940). Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133, cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno. Ebbene, la decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi e la relativa motivazione non presenta evidenti discrasie di ordine logico. La Corte distrettuale, infatti, ha reputato decisivi, ai fini della valutazione del grado di offensività della condotta, il dato ponderale, la notevole percentuale di purezza della sostanza nonché le modalità di detenzione che denotano il contatto con ambienti criminali di rilievo nonché l'abitualità della condotta desunta dai precedenti indicati per reati dello stesso titolo. 3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., dunque, il ricorso manifestamente infondato deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q P.Q.M
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