Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 32/1966
ECLI:IT:COST:1966:32
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
[OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Genova, con decreto 28 gennaio 1959,
premesso che il Consiglio comunale di quella città aveva stabilito di
procedere, per conto della S.p.a. [OSCURATO:PERSONA],
all'espropriazione degli immobili necessari per il completamento di uno
scomparto fabbricabile in conformità al piano regolatore
particolareggiato della Zona B (variante approvata con D.P.R. 19
gennaio 1957), espropriava in favore della detta Società alcuni
immobili, tra cui dei locali e un appartamento di proprietà del sig.
[OSCURATO:PERSONA].
Quest'ultimo, con citazione notificata il 12 marzo 1959, proponeva
opposizione alla stima dei detti immobili, e con successiva citazione,
notificata il 17 febbraio 1960, impugnava il decreto prefettizio come
inefficace per carenza del potere di esproprio. Deduceva in proposito
che con l'art. 17 del D.L. 8 settembre 1932, n. 1390 (convertito in
legge 30 marzo 1933, n. 361), contenente l'approvazione del piano
regolatore di massima di alcune zone della città di Genova, era stata
conferita al Governo una delega generica a modificare parzialmente
detto piano regolatore generale, e che in base a tale delega era stato
emanato il R.D. 27 febbraio 1936, n. 501, che autorizzava il sindaco a
disporre arretramento e suddivisione di aree fabbricabili nei comparti
del piano particolareggiato della Zona B. Sopravvenuta la nuova
Costituzione, il detto art. 17 e il R.D. 27 febbraio 1936 sarebbero
divenuti incostituzionali, per contrasto con gli artt. 76 e 77 di essa.
Da ciò sarebbe derivata l'inefficacia del D.P.R. 19 gennaio 1957, in
base al quale era stato emesso il decreto prefettizio 28 gennaio 1959.
Nei due giudizi, successivamente riuniti, si costituivano la
[OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Genova, opponendosi
alla ammissibilità dell'eccezione di illegittimità costituzionale e,
subordinatamente, contrastandola nel merito.
Il Tribunale di Genova, riteneva la questione non manifestamente
infondata e rilevante ai fini del giudizio, e, con ordinanza 30 giugno
1964, rimetteva la questione a questa Corte.
In seguito alle regolari notifiche dell'ordinanza, si sono
costituiti nel presente giudizio il Sig. [OSCURATO:PERSONA],
rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con
atto 24 agosto 1964; la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa
degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Audino, con atto 27 agosto
1964; il Comune di Genova, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto 1 ottobre 1964. È inoltre
intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto
depositato il 15 ottobre 1964.
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] riafferma nelle sue deduzioni che l'art. 17 della
legge n. 361 del 1933 contiene una delega legislativa caducata, perché
non conforme all'art. 76 della Costituzione, non avendo per oggetto una
materia chiaramente definita, e che di tale delega il Governo fece uso
nell'emanare il R.D. 1936, n. 501, il quale non può essere considerato
atto amministrativo, mentre come atto con valore di legge delegata è
costituzionalmente illegittimo.
[OSCURATO:PERSONA] ha eccepito
l'inammissibilità, o quanto meno l'infondatezza, della questione,
sostenendo che l'art. 17 del D.L. 8 settembre 1932, n. 1390, non
contiene alcuna delega legislativa, ma soltanto il riconoscimento
all'Autorità governativa del potere amministrativo di emanare con
decreto le parziali modificazioni che si fossero ravvisate necessarie
nel corso dell'attuazione del piano regolatore e delle sue norme di
esecuzione. I provvedimenti di approvazione del piano particolareggiato
della zona e delle successive varianti hanno pertanto natura
amministrativa e sfuggono al sindacato di legittimità costituzionale
della Corte. Si osserva, quindi, che nella specie è priva di rilevanza
ogni questione connessa col R.D. 27 febbraio 1936, n. 501: punto sul
quale l'ordinanza di rinvio non contiene motivazione alcuna.
Un'eccezione di irrilevanza della questione di legittimità
costituzionale è sollevata anche dalla difesa del Comune di Genova, in
relazione all'art. 17, sotto il riflesso che la controversia non aveva
per oggetto modifiche del piano regolatore di massima e delle sue norme
di esecuzione previste dall'art. 17, ma aveva per oggetto modifiche del
piano particolareggiato di esecuzione relativo alla zona orientale del
Bisagno: piano particolareggiato non contemplato dall'art. 17, ma
dall'art. 3 del D.L. 8 settembre 1932, di cui nell'ordinanza non è
menzione alcuna.
In subordine, la difesa del Comune di Genova sostiene
l'infondatezza della questione, in quanto il riconoscimento al Governo
della facoltà di modificare il piano regolatore e le norme generali e
prescrizioni tecniche di esecuzione non comporta alcuna delega di
funzione legislativa.
Per l'infondatezza della questione ha inoltre concluso l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio, fermandosi sopra tutto
sull'inapplicabilità delle norme degli artt. 76 e 77 della
Costituzione al D.L. 8 settembre 1932.
In successive memorie e nella discussione orale le difese delle
parti hanno sviluppato i rispettivi argomenti.
:
1. - La difesa della [OSCURATO:PERSONA] e quella
del Comune di Genova hanno sollevato preliminarmente un'eccezione di
irrilevanza della proposta questione, in quanto la norma dell'art. 17
del R.D.L. 8 settembre 1932, n. 1390 (convertito in legge 30 marzo
1933, n. 361), di cui si assume l'illegittimità costituzionale,
sarebbe estranea alla controversia, sorta non per effetto di
modificazioni apportate al piano regolatore di massima ai sensi del
detto articolo, ma per effetto di variazioni apportate, ai sensi
dell'art. 3 dello stesso decreto, al piano particolareggiato della Zona
B di Genova.
L'eccezione non può essere accolta.
L'ordinanza di rimessione a questa Corte ha scorto un rapporto di
connessione fra il citato art. 17 ed il R.D. 27 febbraio 1936, n. 501,
il quale, in virtù della delega legislativa contenuta, a giudizio del
Tribunale, nel detto art. 17, avrebbe sostituito l'art. 14 del
regolamento annesso al decreto 8 settembre 1932: tale sostituzione
avrebbe consentito la variante approvata con D.P.R. 19 gennaio 1957, in
base al quale fu emanato il decreto prefettizio di esproprio, impugnato
nel giudizio di merito.
L'affermazione dell'esistenza di queste connessioni, contenuta
nell'ordinanza, costituisce una sufficiente motivazione del giudizio di
rilevanza, su cui la Corte può esercitare il suo sindacato solo nei
limiti più volte chiariti.
Attiene, invece, al merito della sollevata questione di
legittimità costituzionale stabilire se l'art. 17 del R.D.L. 8
settembre 1932 contenga effettivamente una delega legislativa, per
giudicare, in caso affermativo, sulla costituzionalità di essa, nei
limiti in cui, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è
ammissibile tale giudizio in relazione a deleghe legislative anteriori
alla Costituzione vigente.
2. - In proposito è da osservare che, nel nostro ordinamento, la
formazione dei piani regolatori e la dichiarazione di pubblica utilità
connessa alla loro approvazione costituisce una tipica manifestazione
di potestà amministrativa. I detti piani infatti, come questa Corte ha
già avuto occasione di rilevare (sentenza n. 11 del 1961), sono volti
a soddisfare necessità pubbliche concrete, la cui realizzazione è
istituzionalmente affidata alla cura di organi amministrativi.
Nell'attribuire a questi ultimi la competenza a compiere gli atti
relativi, apposite norme hanno regolato il procedimento di formazione e
di approvazione dei piani, a garanzia sia del pubblico interesse che
degli interessi e dei diritti privati (artt. 87 e segg. della legge 25
giugno 1865 sull'espropriazione per pubblica utilità; legge
urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150).
Da ciò consegue che, nei casi in cui il piano regolatore di
massima sia stato approvato con atto legislativo (come avvenne
frequentemente prima dell'entrata in vigore della legge urbanistica del
1942, che diede alla materia una più ampia disciplina), la norma con
la quale si prevede che organi amministrativi dispongano le varianti
allo stesso piano, rese necessarie o opportune dalla sua attuazione,
non può essere considerata come una norma operativa di un
trasferimento di competenza dagli organi del potere legislativo a
quelli del potere amministrativo, né come una norma attributiva a
questi ultimi del temporaneo esercizio del potere legislativo, come è
proprio delle leggi di delega. In essa va invece riconosciuta una norma
con la quale, nello stesso momento in cui, per particolari ragioni, si
faceva ricorso all'atto legislativo, si confermava la potestà degli
organi amministrativi e di governo nella materia, e si prevedeva
l'esercizio di questa potestà come mezzo (e come il mezzo più adatto)
per adeguare il piano di massima alle esigenze pratiche della sua
esecuzione e del suo sviluppo.
In questo senso, il decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1390
(convertito in legge 30 marzo 1933, n. 361), mentre approvava e
dichiarava di pubblica utilità il piano regolatore di massima di
alcune zone del centro della città di Genova, rimetteva al potere
esecutivo la formazione dei piani particolareggiati (art. 3) e
l'approvazione delle modificazioni del piano di massima e delle norme
di esecuzione che si fossero rese necessarie nel corso della sua
attuazione (art. 17), sempre col rispetto delle norme di cui agli artt.
87 e segg. della legge 25 giugno 1865. Il che significa che,
soddisfatte le ragioni che avevano consigliato per il piano di massima
il ricorso all'atto legislativo, si riconosceva la normale competenza
del Comune e del Governo in materia e si prevedeva l'uso di essa per
l'attuazione e per le variazioni del piano stesso.
Nell'impugnato art. 17 non si può pertanto ravvisare una delega
legislativa, né può riconoscersi natura di legge delegata nei
successivi atti emanati in base ad esso. In particolare tale natura non
si può riconoscere nel regio decreto 27 febbraio 1936, n. 501, il
quale, anche formalmente, fu emanato col procedimento amministrativo di
cui all'art. 87 della legge del 1865, come risulta dal testo di esso
(proposta del Comune; pubblicazione; esame e rigetto delle opposizioni;
motivazione sulle ragioni concrete del provvedimento; pareri della
Sovrintendenza alle belle arti, del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, del Consiglio di Stato).
In mancanza, nella specie, di una delegazione legislativa e di una
conseguente legge delegata, la proposta questione di legittimità
costituzionale non ha fondamento.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 17 del R D.L. 8 settembre 1932, n. 1390, convertito in legge
30 marzo 1933, n. 361, che approva il piano regolatore di massima di
alcune zone della città di Genova, e del R D. 27 febbraio 1936, n.
501, che modifica l'art. 14 delle norme di attuazione, proposta dal
Tribunale di Genova con l'ordinanza del 30 giugno 1964, in riferimento
agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 aprile 1966.
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