CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 15256/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14912/2019, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del quale è elett.te dom.ta in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 7; -controricorrente - avverso la sentenza n. 221/10/19 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, sez. st. di LIVORNO, depositata il 14/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato: che l’ AGENZIA DELLE DOGANE notificò alla [OSCURATO:PERSONA] S . P . A . 20 avvisi di rettifica inerenti ad alcune importazioni di pesce congelato realizzate tra il 2002 ed il 2004, dichiarate come provenienti dalle [OSCURATO:PERSONA] e la cui origine è stata, al contrario, disconosciuta dall’Ufficio; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Livorno che, con sentenza n. 4/2008, rigettò il ricorso; che la [OSCURATO:PERSONA] S . P . A . propose appello innanzi alla C.T.R. della Toscana, sez. st. di Livorno, la quale, accolse il gravame ritenendo l’Ufficio decaduto dal potere di rettifica, per effetto del decorso del termine triennale all’uopo fissato dall’art. 221 del C.D.C.; che avverso tale decisione l’ AGENZIA propose, quindi, ricorso innanzi a questa Corte che, con sentenza del 31.1.2018, n. 2384, accolto parzialmente il secondo motivo di gravame, cassò la decisione impugnata e rinviò alla medesima C.T.R. della Toscana, sez. st. di Livorno, in diversa composizione, affinché riesaminasse la vicenda sulla scorta del rilievo per cui “nel caso concreto, le operazioni doganali in questione risalgono agli anni 2001 e 2002, mentre dagli atti si desume - ed è incontestato- che la nota sulla falsità dei certificati EUR allegati alle bollette d'importazione utilizzate dal contribuente fu acquisita dall'Agenzia delle dogane il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Ne consegue che da tale data opera il termine triennale di proroga, previsto dal suddetto art. 221, 3°c., Tuld; pertanto, in ordine alle obbligazioni tributarie maturate nel triennio anteriore alla stessa data non può ritenersi decorso il termine di prescrizione” (cfr. pp. 3, ult. cpv. e 4 della motivazione); che la FREDDITALIA riassunse il giudizio innanzi alla indicata C.T.R. la quale, con sentenza del 14/02/2019, n. 221/10/19, accolse l’originario appello di essa contribuente, ritenendo – ai fini che in questa sede ancora rilevano – di “ non condivide[re]…l’individuazione dell’atto che giustificherebbe la sospensione del termine triennale di decadenza contenuto nella sentenza [della Corte di cassazione]. L’atto in questione sarebbe stato individuato nella nota inviata dall’autorità doganale delle [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] cui peraltro hanno fatto seguito altre analoghe segnalazioni. Orbene tale atto non può essere considerato una notitia criminis…” (cfr. p. 3 della motivazione della sentenza impugnata, cpv. 4 e ss.); che avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE DOGANE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrato da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ .; si è costituita con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] S . P . A .; Considerato: che con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente si duole della “violazione e falsa applicazione dell’art. 384 cpc e del principio di diritto applicato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 2384/18 del 31.01.2018” (cfr. ricorso, p. 7), per avere la C.T.R. “totalmente disatteso il principio di diritto stabilito dal Giudice di legittimità”, che “aveva chiaramente attribuito alla nota sulla falsità dei certificati EUR 1 allegati alle dichiarazioni di importazione, acquisita dall’Ufficio delle Dogane di Livorno in data 25.2.2005, un valore dirimente, stabilendo, nello specifico, che da tale data opera il termin triennale di proroga previsto dall’art. 221, comma 3, del Reg. CEE n. 2913/1992…” (cfr. ivi, pp. 7, ult. cpv. e 8); che il motivo è fondato; che i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la pronuncia di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per entrambe le ragioni: nella prima ipotesi, il giudice deve soltanto uniformarsi, ex art. 384, comma 1, cod. proc. civ., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda, non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in funzione della statuizione da rendere in sostituzione di quella cassata, ferme le preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza, infine, la sua potestas iudicandi, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazionedel principio di diritto, può comportare la valutazione ex novo dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione, nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse, sia consentita in base alle direttive impartite dalla decisione di legittimità (Cass., Sez. 2, 14.1.2020, n. 448, Rv. 656830-02); che la fattispecie oggi sottoposta al Collegio rientra nella prima delle ipotesi innanzi descritte, con la conseguenza che la C.T.R. doveva soltanto uniformarsi, ex art. 384, comma 1, cod. proc. civ., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo e sottesi alla sua pronunzia: conseguente avrebbe dovuto riesaminare la vicenda muovendo dal presupposto del mancato decorso del termine di prescrizione relativamente alle obbligazioni tributarie maturate anteriormente al 25.2.2005, per effetto della proroga dei termini di accertamento ex art. 221, comma 3, cit., quale conseguenza dell’acquisizione, in detta data, della nota sulla falsità dei certificati EUR allegati alle bollette di importazione utilizzate dalla contribuente; che tale accertamento, peraltro, non esorbitava dai poteri della Corte né, tantomeno, l’uniformazione ad esso è estraneo agli obblighi conformativi sussistenti in capo alla C.T.R. (cfr. controricorso, p. 14), posto che il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., ricomprende tanto quello di violazione di legge, ossia l'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una previsione normativa, implicante un problema interpretativo della stessa, quanto quello di falsa applicazione della legge, consistente nella sussunzione della fattispecie concreta in una qualificazione giuridica che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista non è idonea a regolarla, oppure –come nella specie - nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che ne contraddicono la pur corretta interpretazione (Cass., Sez. 5, 25.9.2019, n. 23851, Rv. 655150-02); che, dunque, l’accertamento compiuto da questa Corte circa la natura della nota in questione ed i suoi effetti sul termine ex art. 221 cit. rientra a pieno titolo tra gli elementi cui la C.T.R. doveva attenersi in sede di riassunzione; ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, sezione staccata di Livorno, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia alla luce dei principi che precedono e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di se