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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13148/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 15 luglio 2021, riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 30 settembre 2011, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di ricettazione e dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il reato di resistenza a pubblico ufficiale, riducendo, di conseguenza, la pena inflitta dal primo giudice.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla recidiva contestata, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto; difatti secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869-01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745- 01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368-01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632-01); rilevata, comunque, l'ampia e persuasiva motivazione della Corte d'appello quanto al trattamento sanzionatorio e alla specifica dosimetria della pena irrogata, del tutto logica anche quanto alla valutazione della recidiva (pag. 4 ), con la quale il ricorrente non si confronta affatto, proponendo deduzioni sul punto del tutto generiche; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 febbraio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 15 luglio 2021, riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 30 settembre 2011, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per il reato di ricettazione e dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il reato di resistenza a pubblico ufficiale, riducendo, di conseguenza, la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla recidiva contestata, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto; difatti secondo il diritto vivente, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869-01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745- 01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368-01; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632-01); rilevata, comunque, l'ampia e persuasiva motivazione della Corte d'appello quanto al trattamento sanzionatorio e alla specifica dosimetria della pena irrogata, del tutto logica anche quanto alla valutazione della recidiva (pag. 4 ), con la quale il ricorrente non si confronta affatto, proponendo deduzioni sul punto del tutto generiche; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 202
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