Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07042/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse CLERICO' [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato, posto che l'annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione (intervenuto il 26 novembre 2020) era limitato al solo trattamento sanzionatorio (calcolo della continuazione e della riduzione della pena per il rito abbreviato), rendendo pertanto irrilevante la successiva prescrizione del reato (tra tante, Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Rv. 265792); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28/0

022. [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] se [OSCURATO:PERSONA] uolo C--gít21;

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse CLERICO' [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato, posto che l'annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione (intervenuto il 26 novembre 2020) era limitato al solo trattamento sanzionatorio (calcolo della continuazione e della riduzione della pena per il rito abbreviato), rendendo pertanto irrilevante la successiva prescrizione del reato (tra tante, Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Rv. 265792); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. indicate in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28/0 022. [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] se [OSCURATO:PERSONA] uolo C--gít21;
Sentenza Cassazione n. 07042/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris