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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37084/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udii/o il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cp‘ha concluso chiedendo 35Q2(.0‘,24, 4 ' l udito il difensore Ze, lun›g,K „z„„ic [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari ha confermato la pronuncia emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di furto aggravato, per essersi impossessato di merci per un valore complessivo di euro 1.000,00 sottraendole da un distributore automatico. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo, l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità in riferimento all'art. 195 e all'art. 507 del codice di rito.

Pur essendo stato il teste Sechi ammesso ai sensi dell'art. 195 cod. proc. pen., in difetto dei presupposti per tale ammissione ovvero in mancanza di un riferimento al medesimo da parte di un altro testimone, e non ex art. 507 del codice di rito, veniva poi acquisita l'annotazione di servizio a firma del Sechi a seguito del suo decesso.

In realtà il nome del Sechi non è emerso dall'istruttoria dibattimentale ma è stato evocato dal P.M. ed ammesso dal giudice ex art. 195 del codice di rito.

In ogni caso, anche a voler ritenere che il teste era stato ammesso ex art. 507 cod. proc. pen., l'annotazione in questione non era atto irripetibile non contenendo accertamento non più ripetibile, avendo nel caso in scrutinio il verbalizzante semplicemente visionato le immagini provenienti dal sistema di videosorveglianza dell'esercizio commerciale, e dalla visione delle stesse avrebbe operato il riconoscimento dell'imputato; riconoscimento che quindi ben avrebbe potuto essere ripetuto, in dibattimento, da altro collega del Sechi visionando le immagini.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso controdeducendo ai rilievi formulati dal P.G. 4.11 ricorso è inammissibile.

Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato.

Di là della formulazione o meno, da parte della difesa, di un'eccezione riguardo all'acquisizione dell'annotazione dell'annotazione di servizio egrpzIEUltajittimii - della quale non vi sarebbe traccia nel verbale di udienza secondo quanto espone lo stesso ricorrente - ciò che piuttosto rileva ai fini che occupano è se l'annotazione in questione fosse acquisibile quale atto irripetibile o non lo fosse; e ciò sul presupposto dell'intervenuta ammissione della deposizione del teste, poi deceduto, che, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, era stata disposta senza specificare se ai sensi dell'art. 195 cod. proc. pen. o se ai sensi dell'art. 507 del medesimo codice, ma della cui necessità non si poteva dubitare, trattandosi di ricollegare l'identità dell'autore del reato al soggetto ripreso dalle telecamere; soggetto che era stato in realtà già individuato nei suoi lineamenti - agendo egli a volto scoperto - anche dalla persona offesa - essendosi egli reso autore di più furti ai suoi danni - la quale però non aveva potuto indicare le generalità dello stesso, non conoscendolo direttamente; sicché la sola indicazione delle generalità era rimasta affidata alle dichiarazioni del sovr.

Melis - che aveva proceduto alle indagini e alla visione dei filmati - che lo riconosceva per essere lo stesso a lui noto in virtù dei precedenti risultanti a suo carico.

D'altronde - è il caso di aggiungere - l'esercizio del potere del giudice di assunzione di nuove prove non determina l'inutilizzabilità o invalidità della prova assunta ex art. 507 cod. proc. pen. laddove esso sia sorretto da motivazione insufficiente (Sez. 3, Sentenza n. 16673 del 30/10/2017, dep. 16/04/2018, Rv. 272817 - 01), o sia privo di motivazione (Sez.2, n. 6250 del 09/01/2013, Rv. 254497) in quanto l'ordinamento processuale non prevede specifiche sanzioni al riguardo.

Tutto ciò di là dell'osservazione secondo cui, in via generale, a rigore ricorrono i presupposti per l'ammissione di una testimonianza ex art. 195 cod. proc. pen. anche nel caso in cui è certa la identità del teste di riferimento, a nulla rilevando che esso non sia stato specificamente identificato con indicazione delle sue generalità da parte del testimone che al medesimo abbia, comunque, inteso fare riferimento.

Sicché, intervenuto il decesso del teste anzidetto, è stata correttamente disposta l'acquisizione dell'annotazione di RG., con allegati i fotogrammi delle immagini di videosorveglianza, ex art. 512 c.p.c., stante l'irripetibilità dell'atto (vale a dire l'attestazione, da parte del Sechi, relativa al giorno, ora e luogo in cui è stato prelevato il nastro e la dichiarazione che la videoregistrazione riprende il luogo e il momento in cui è stato commesso il reato, nonché il Melis, soggetto conosciuto dal sovr.

Sechi che era infatti il firmatario dell'annotazione); circostanze queste che potevano evidentemente essere riferite solo dal sovr.

Sechi e non da altri, indeterminati, colleghi del suo ufficio.

5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udii/o il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cp‘ha concluso chiedendo 35Q2(.0‘,24, 4 ' l udito il difensore Ze, lun›g,K „z„„ic [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari ha confermato la pronuncia emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di furto aggravato, per essersi impossessato di merci per un valore complessivo di euro 1.000,00 sottraendole da un distributore automatico. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo, l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità in riferimento all'art. 195 e all'art. 507 del codice di rito. Pur essendo stato il teste Sechi ammesso ai sensi dell'art. 195 cod. proc. pen., in difetto dei presupposti per tale ammissione ovvero in mancanza di un riferimento al medesimo da parte di un altro testimone, e non ex art. 507 del codice di rito, veniva poi acquisita l'annotazione di servizio a firma del Sechi a seguito del suo decesso. In realtà il nome del Sechi non è emerso dall'istruttoria dibattimentale ma è stato evocato dal P.M. ed ammesso dal giudice ex art. 195 del codice di rito. In ogni caso, anche a voler ritenere che il teste era stato ammesso ex art. 507 cod. proc. pen., l'annotazione in questione non era atto irripetibile non contenendo accertamento non più ripetibile, avendo nel caso in scrutinio il verbalizzante semplicemente visionato le immagini provenienti dal sistema di videosorveglianza dell'esercizio commerciale, e dalla visione delle stesse avrebbe operato il riconoscimento dell'imputato; riconoscimento che quindi ben avrebbe potuto essere ripetuto, in dibattimento, da altro collega del Sechi visionando le immagini. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso controdeducendo ai rilievi formulati dal P.G. 4.11 ricorso è inammissibile. Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato. Di là della formulazione o meno, da parte della difesa, di un'eccezione riguardo all'acquisizione dell'annotazione dell'annotazione di servizio egrpzIEUltajittimii - della quale non vi sarebbe traccia nel verbale di udienza secondo quanto espone lo stesso ricorrente - ciò che piuttosto rileva ai fini che occupano è se l'annotazione in questione fosse acquisibile quale atto irripetibile o non lo fosse; e ciò sul presupposto dell'intervenuta ammissione della deposizione del teste, poi deceduto, che, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, era stata disposta senza specificare se ai sensi dell'art. 195 cod. proc. pen. o se ai sensi dell'art. 507 del medesimo codice, ma della cui necessità non si poteva dubitare, trattandosi di ricollegare l'identità dell'autore del reato al soggetto ripreso dalle telecamere; soggetto che era stato in realtà già individuato nei suoi lineamenti - agendo egli a volto scoperto - anche dalla persona offesa - essendosi egli reso autore di più furti ai suoi danni - la quale però non aveva potuto indicare le generalità dello stesso, non conoscendolo direttamente; sicché la sola indicazione delle generalità era rimasta affidata alle dichiarazioni del sovr. Melis - che aveva proceduto alle indagini e alla visione dei filmati - che lo riconosceva per essere lo stesso a lui noto in virtù dei precedenti risultanti a suo carico. D'altronde - è il caso di aggiungere - l'esercizio del potere del giudice di assunzione di nuove prove non determina l'inutilizzabilità o invalidità della prova assunta ex art. 507 cod. proc. pen. laddove esso sia sorretto da motivazione insufficiente (Sez. 3, Sentenza n. 16673 del 30/10/2017, dep. 16/04/2018, Rv. 272817 - 01), o sia privo di motivazione (Sez.2, n. 6250 del 09/01/2013, Rv. 254497) in quanto l'ordinamento processuale non prevede specifiche sanzioni al riguardo. Tutto ciò di là dell'osservazione secondo cui, in via generale, a rigore ricorrono i presupposti per l'ammissione di una testimonianza ex art. 195 cod. proc. pen. anche nel caso in cui è certa la identità del teste di riferimento, a nulla rilevando che esso non sia stato specificamente identificato con indicazione delle sue generalità da parte del testimone che al medesimo abbia, comunque, inteso fare riferimento. Sicché, intervenuto il decesso del teste anzidetto, è stata correttamente disposta l'acquisizione dell'annotazione di RG., con allegati i fotogrammi delle immagini di videosorveglianza, ex art. 512 c.p.c., stante l'irripetibilità dell'atto (vale a dire l'attestazione, da parte del Sechi, relativa al giorno, ora e luogo in cui è stato prelevato il nastro e la dichiarazione che la videoregistrazione riprende il luogo e il momento in cui è stato commesso il reato, nonché il Melis, soggetto conosciuto dal sovr. Sechi che era infatti il firmatario dell'annotazione); circostanze queste che potevano evidentemente essere riferite solo dal sovr. Sechi e non da altri, indeterminati, colleghi del suo ufficio. 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000
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