CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 23740/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. di SALERNO, in funzione di giudice del riesame; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; (--M\ [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Salerno, con il provvedimento di cui in epigrafe, ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza con la quale il 10 dicembre 2022 è stata applicata a carico di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere per le fattispecie di cui agli art. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (di seguito, anche «T.U. stup.»), rispettivamente ascritte ai capi 1 e 12 d'incolpazione. 2. Avverso l'ordinanza di riesame l'indagato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su un motivo complesso, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), deducente violazioni di legge (artt. 274, 275 e 193 cod. proc. pen.) nonché vizio motivazionale anche in termini di travisamento della prova, in particolare delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1 Quanto ai gravi indizi di colpevolezza, per il ricorrente, l'ordinanza genetica sarebbe stata confermata, circa la fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 12), sulla base dei soli elementi desunti dalle intercettazioni e in assenza di ulteriori elementi di supporto e di una accertata successiva cessione di quanto ricevuto, non essendo stata rinvenuta sostanza stupefacente in possesso dell'indagato in sede di perquisizione eseguita a suo carico all'atto dell'esecuzione della misura cautelare (nel dicembre del 2022). In merito alla partecipazione al sodalizio (di cui al capo 1), invece, in ordine alla cui ritenuta esistenza e operatività sostanzialmente non si articolano profili di censura, non sarebbe emerso alcunché a carico dell'indagato dagli elementi risultanti delle intercettazioni, peraltro non evidenzianti contatti tra [OSCURATO:PERSONA] e gli altri sodali (compresi gli organizzatori dell'associazione). Il giudice del riesame, sempre in merito agli indizi di colpevolezza, avrebbe infine desunto la condotta partecipativa solo dalla commissione di un unico reato fine da parte di [OSCURATO:PERSONA] e comunque travisando le dichiarazioni rese dai coindagati Romano, Gaeta a Concilio, ritenute dal Tribunale aventi portata auto ed etero-accusatoria. Romano, in particolare, prosegue sul punto il ricorrente, avrebbe invece solo individuato [OSCURATO:PERSONA] come loro cliente («...era un nostro cliente...») mentre Concilio non avrebbe neanche pronunciato il nome dell'indagato e Gaeta avrebbe dichiarato, sempre in merito alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], di non ricordare. 2.2. In ordine alle esigenze cautelari si deduce l'errore nel quale sarebbe incorso il Tribunale nel non aver valutato, ai fini dell'attualità e del giudizio proporzionalità, né il tempo decorso dalla commissione dei reati né la condotta di vita anteatta dell'indagato, soggetto con attività lavorativa, gravato da precedenti, comunque non rilevanti ai fini d'interesse, oltre che carichi pendenti, taluni dei quali però conclusisi con assoluzioni. 3. Ha concluso per iscritto la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. In tema di misure cautelari personali allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che a esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. In tali termini, ex plurimis, Sez. U, n. 110 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01. La richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. Premesso quanto innanzi, le dette Sezioni Unite hanno posto in evidenza che la motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. Tale orientamento, dal quale il Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di legittimità (ex plurimis: Sez. 4, n. 29076 del 22/07/2022, Coco, in motivazione; Sez. 4, n. 15503 del 22/03/2022, Riitano, in motivazione; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976- 01, nonché Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01), con la conseguenza che l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod.proc. pen. (al pari delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice) è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità non concerne dunque né la ricostruzione dei fatti né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 4, n. 29076/2022, Coco, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione Sez. 2, n. 27866/2019, Mazzelli, cit., in motivazione; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). L'ordinanza emessa in sede cautelare non può peraltro essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 4, n. 29076/2022, Coco, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 13568 del 29/11/2019, dep. 2020, Alfano, in motivazione; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; in termini più generali, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148-01). 2.1. In tema di limiti di sindacabilità dei provvedimenti cautelari personali, in definitiva, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito (Sez. 4, n. 29076/2022, Coco, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 6, n. 13568/2019, dep. 2020, Alfano, cit., in motivazione). 2.2. A quanto innanzi occorre aggiungere, per il rilievo che assume nella fattispecie, che in materia di intercettazioni telefoniche costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 4, n.29076/2022, Coco, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01). Ne consegue che la prospettazione di un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito (anche, come nella specie, in sede cautelare), come sostanzialmente proposta dall'attuale ricorrente, è ammissibile in sede di legittimità solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso in cui sia stato indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 4, n. 29076/2022, Coco, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 15503/2022, Riitano, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 34439 del 02/07/2019, dep. 2020, Nastasi, in motivazione; Sez. n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558-01). 3. Orbene, l'ordinanza impugnata è lungi dal violare norme di legge e risulta avere analizzato tutti gli elementi indiziari, averli ricondotti a unità, attesa la loro concordanza e, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, avere ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente. Trattasi difatti di ordinanza cautelare genetica emessa e confermata in sede dì riesame, in ragione di quanto emerso dalla valutazione degli esiti delle intercettazioni e dai servizi di polizia giudiziaria eseguiti a riscontro, con riferimento, circa la posizione del ricorrente, alla partecipazione al sodalizio di cui all'art. 74 T.0 stup. ascritto al capo 1, operante nel mercato della cocaina, del crack, dell'eroina e dell'hashish, oltre che in merito alla fattispecie di cui all'art. 73 dello stesso decreto (ascritta al capo 12). In particolare, il Tribunale ha ricostruito l'associazione come promossa e diretta da [OSCURATO:PERSONA] coadiuvato (perché agli arresti domiciliari) da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] tanto nell'organizzazione degli approvvigionamenti, dai fornitori abituali [OSCURATO:PERSONA]Auria e [OSCURATO:PERSONA], quanto nella preparazione e lavorazione dello stupefacente, compresa la trasformazione della cocaina in crack, e della distribuzione nelle piazze di spaccio tramite altri sodali (anche stabili acquirenti/rivenditori). Per quanto ricostruito dai giudici di merito anche in forza della valutazione tanto degli esiti delle intercettazioni quanto delle dichiarazioni auto ed etero- accusatorie rese dal promotore e dagli altri citati vertici del sodalizio, l'indagato ha assunto in seno all'associazione il ruolo di addetto alla lavorazione dello stupefacente (compresa la preparazione del crack) e alla sua distribuzione, in diretto contatto con gli organizzatori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dai quali, peraltro, ha ricevuto 300 g di cocaina, destinati allo spaccio, parte dei 1.310 g di ,/ cui al capo 12, provenienti dall'abituale fornitrice [OSCURATO:PERSONA].4. Rispetto all'apparato argomentativo di cui innanzi, il motivo unico di ricorso si mostra inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi sottesa al provvedimento impugnato quanto alla sussistenza della gravità indiziaria in merito alla partecipazione dell'indagato al sodalizio, anche ove deduce l'insussistenza di un vaglio critico delle deduzioni difensive. Il Tribunale, difatti, dopo aver ricostruito l'organizzazione del sodalizio nei termini già descritti, considerando le deduzioni difensive motiva in merito al ruolo partecipativo di [OSCURATO:PERSONA] come emergente dalle intercettazioni oltre che ulteriormente circostanziato dalle dichiarazioni auto ed etero-accusatorie di Romano, Concilio e Gaeta circa l'attività di taglio e confezionamento dello stupefacente da parte dell'indagato. Nei limiti in cui timidamente aggradisce la motivazione, peraltro, il motivo di ricorso, nella sua manifesta infondatezza, mira a sostituire a quelle del giudice del riesame proprie valutazioni di merito anche in termini di inammissibile alternativa lettura degli esiti delle conversazioni intercettate, tale da conferire loro una valenza sostanzialmente neutra rispetto all'incolpazione, e deduce un travisamento della prova in termini aspecifici, per difetto di «autosufficienza». Con riferimento al profilo da ultimo richiamato si deduce difatti il travisamento degli interrogatori resi dai soggetti di vertice dell'associazione, i coindagati Romano, Gaeta a Concilio, che, a detta del ricorrente, non avrebbero dichiarato alcunché circa la posizione di [OSCURATO:PERSONA], indicato (da Romano) solo quale loro mero cliente. La censura in considerazione, come detto, è però dedotta in termini non autosufficienti con un motivo che non riporta le dichiarazioni in oggetto (se non frammenti di talune di esse) né le stesse risultano allegate al ricorso ovvero oggetto di puntuale indicazione da parte del ricorrente alla cancelleria del giudice a quo in vista della relativa loro materiale allegazione (per il difetto di specificità, in termini di «autosufficienza», anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 11 del 2008, ex plurimis, Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419; si veda altresì sul punto Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432). 5. Manifestamente infondato si mostra infine il profilo di censura avente a oggetto la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, dedotto con particolare riferimento al requisito della loro attualità e in considerazione della circostanza per cui si tratterebbe di condotte risalenti nel tempo oltre che commesse da soggetto con attività lavorativa e gravato da precedenti non rilevanti ai fini d'interesse oltre che da carichi pendenti taluni dei quali conclusisi con assoluzioni.5.1. Sul punto occorre ribadire che tema di misure cautelari si è definitivamente chiarito che l'art. 274, lett. c), cod. proc pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'indagato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale. Ne deriva che non è sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione ma è anche necessario prevedere che gli si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (Sez. 3, n. 34154 del 24/4/2018, Ruggerini, Rv. 273674; si vedano altresì Sez. 4, n. 24142 del 25/05/2022, Pronestì, in motivazione, e Sez. 4, n. 18433 del 26/04/2022, Stelinato, in motivazione). Il principio è stato successivamente calibrato, anche da questa stessa sezione, affermandosi che il requisito dell'attualità deve essere inteso nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una «specifica occasione» per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (Sez. 4, n. 47837 del 4/10/2018, Rv. 273994, si vedano altresì Sez. 4, n. 29076/2022, Coco, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 24142/2022, Pronestì, cit., in motivazione, e Sez. 4, n. 18433/2022, Stelinato, cit., in motivazione). Essa richiede difatti una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr. Sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242; si vedano altresì Sez. 4, n. 29076/2022, Coco, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 24142/2022, Pronestì, cit., in motivazione, e Sez. 4, n. 18433/2022, Stelinato, cit., in motivazione). Quanto sopra si pone in linea di continuità con i principi elaborati ancor prima della novella di cui alla I. n. 47 del 2015 che ha introdotto nel testo dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., il requisito dell'attualità. Si è infatti ritenuto, anche prima di tale modifica, che il requisito dell'attualità costituisse presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti, rivelatori di una continuità e effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata, al momento della adozione della misura, nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche e astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi (Sez. 6, n. 24779 del 10/5/2016, Rando, Rv. 267830; sez. 2, n. 47891 del 7/9/2016, Vicini, Rv. 268366; n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977; Sez. 5, n. 33004 del 3/5/2017, Cimieri, Rv. 271216). 5.2. Orbene, nella specie il Tribunale, con la cui motivazione, peraltro, il ricorrente non si confronta, fa correttamente perno sul mancato superamento del doppio regime presuntivo di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (operante con riferimento all'art. 74 T.U. stup.), previa valutazione del decorso del tempo con riferimento a un sodalizio che ha ritenuto ascritto in permanenza attuale. 6. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi — ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. — che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo 94. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s