CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2024
Cassazione n. 09542/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 28807/24 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alle pene di legge per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per le mensilità da dicembre 2014 a novembre 2015 per un ammontare complessivo di euro 12.718, con la recidiva specifica, reiterata e infra-quinquennale; Rilevato che l'imputato lamenta il vizio di motivazione perché la Corte territoriale si era limitata a enunciare l'esistenza di sei precedenti penali senza svolgere un ragionamento sulla maggiore pericolosità, a sostegno quindi della contestazione della recidiva; Rilevato che il motivo è inconsistente e non si confronta con la sentenza impugnata che dà conto del fatto che al casellario giudiziale risultano riportate sei precedenti condanne per il medesimo reato per cui l'imputato ha certamente manifestato con la commissione del nuovo reato quella pervicacia criminale e quella pericolosità sociale che giustificano il trattamento sanzionatorio previsto per i recidivi; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente