CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 06203/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seydite le conclusioni del PG P. i-torco 1.f.m.: ej..kk (L4 C j C(Jc poc cc..3s.e.«:).~70 cx0-0-0 4. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Palermo, con ordinanza emessa in data 23 marzo 2022 ha respinto la domanda di differimento della pena per motivi di salute - o di detenzione domiciliare - introdotta da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con atto del 7 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 3.1 Risulta dal tabulato DAP, acquisito in data odierna, che [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto la detenzione domiciliare con provvedimento del 30 novembre 2022, eseguito il 5 dicembre 2022. Ciò esclude la permanenza dell'interesse ad ottenere la decisione sul ricorso. 3.2 Il motivo della inammissibilità esclude ulteriori statuizioni in punto di spese e di oneri in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse