CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 31430/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di cassazione dichiarava inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che confermava la sua condanna per reati di tentata estorsione, furto e truffa. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso straordinario [OSCURATO:PERSONA], denunciando, a mezzo di difensore, gli errori di fatto, come sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: la Corte di cassazione ha erroneamente ritenuto presente agli atti la querela per il reato di furto e la cui sussistenza risultava incontrovertibilmente attestata dalla sentenza di primo grado (in tale sentenza non vi è alcuna indicazione della querela; nel fascicolo di dibattimento vi era soltanto la querela per il reato di truffa di cui al capo e; in udienza il proprietario della casa all'interno della quale sono stati sottratti i beni di cui al capo c non ha menzionato il deposito della querela nella sua audizione dibattimentale). 2. Il ricorso è manifestamente infondato (art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen.) e ne va dichiarata l'inammissibilità con procedura de plano. Indipendentemente dalla indicazione o meno della querela nella sentenza di primo grado, la Suprema Corte ha evidenziato che risultava sporta la querela per il furto e che, stante l'originaria imputazione ex art. 624-bis cod. pen., la stessa non era stata inserita nel fascicolo del dibattimento. Quel che rileva è che effettivamente nel fascicolo del P.M. tale querela risultava presente: a fronte della prima denuncia-querela sporta in ordine ai fatti di cui ai capi a) ed e) in data 8 gennaio 2013, era presentata in data 10 gennaio 2013 un'ulteriore querela nella quale era denunciata la sottrazione dei beni di cui all'imputazione di furto di cui al capo c) e "una integrazione di denuncia" il giorno successivo da intendersi come integrazione della precedente querela per meglio precisare i beni oggetto di sottrazione (peraltro già indicati in quella precedente). La questione sottesa - la effettiva legittimazione a sporgere querela - che la Corte di cassazione avrebbe erroneamente deciso ritenendo valida tale querela, implica una valutazione di diritto, non denunciabile in questa sede (tra l'altro la questione riposa su una erronea prospettiva di diritto, cfr. Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975, in tema di legittimazione a proporre querela per il reato di furto). 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa