CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 marzo 2023
Cassazione n. 17471/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA], deduce il vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva reiterata in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, DPR 309/1990, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, poiché riproduce censure già adeguatamente disattese dal giudice di merito, nonché, manifestamente infondato, poiché le argomentazioni inerenti al trattamento sanzionatorio sono sorrette da motivazione congrua, avendo la Corte di merito ( pag. 4) confermato la recidiva reiterata in considerazione dei molteplici precedenti penali, della gravità degli stessi e considerato che tali precedenti non sono così risalenti al punto da poterle escludere gli effetti; la Corte ha anche ritenuto che i fatti in contestazione manifestano chiaramente la persistenza del proposito criminoso del reo ed una sua accresciuta pericolosità sociale. Ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 marzo 2023 Il consigliere estensore Il Presidente