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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 17128/2026

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orso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 6 ottobre 2025 la Corte d'appello di Bologna ha rigettato l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 25 settembre 2024 del Tribunale di Rimini, con la quale lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile dei reati di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 (ascrittogli per avere, quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e a fine di evasione, indicato nella dichiarazione annuale iva per il periodo d'imposta 2016 elementi attivi di importo inferiore a quello effettivo per euro 1.365.045,57, con una evasione iva di euro 333.089,14) e all'art. 8 del medesimo d.lgs. n. 74 del 2000 (per avere, quale amministratore della medesima [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emesso la fattura n. 1 del 2016 dell'ammontare di euro 148.996,00 per operazioni inesistenti), con la condanna alla pena di un anno e nove mesi di reclusione, sostituita con la detenzione domiciliare.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo ha denunciato, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dei criteri di valutazione della prova di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e un vizio della motivazione, con riferimento alla individuazione della sede legale e amministrativa della [OSCURATO:PERSONA] in Italia anziché in [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d'appello aveva ritenuto che la sede amministrativa della società fosse in Rimini, laddove si trovava una sede locale, sul presupposto che ivi risiedesse l'amministratore e che vi si svolgessero alcune attività gestionali, omettendo di considerare che la sede legale della società era sempre stata a [OSCURATO:PERSONA], laddove la società disponeva anche di un magazzino operativo, di locali adibiti a uffici e di un dipendente stabilmente impiegato, utilizzati per lo svolgimento dell'attività amministrativa contabile e per la gestione logistica dell'attività d'impresa; la sola circostanza che l'amministratore fosse [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], di per sé, di qualificare tale località come sede amministrativa o sede effettiva dell'ente; in Rimini la società non aveva una vera e propria sede ma solo un domicilio presso l'appartamento nel quale abitava il ricorrente, che, comunque, era stato abbandonato prima della chiusura della sede principale di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d'appello di Bologna, equiparando la residenza dell'amministratore alla sede amministrativa della società, aveva dunque confuso un centro di interesse personale con la sede effettiva dell'attività sociale, incorrendo in un travisamento della prova e in un vizio logico della motivazione. 2La sede effettiva di una società va individuata nel luogo in cui si svolge in concreto la direzione e la gestione dell'attività imprenditoriale e non coincide necessariamente con la residenza dell'amministratore adibita a ufficio di rappresentanza o con una unità locale priva di autonomia funzionale.

La Corte d'appello avrebbe, dunque, dovuto riconoscere come sede effettiva la sede legale di [OSCURATO:PERSONA], laddove erano accentate le funzioni amministrative e operative, e non quella di Rimini, limitatamente collegata alla persona fisica dell'amministratore, traendone le necessarie conseguenze in ordine alla affermazione di responsabilità del ricorrente.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'errata applicazione degli artt. 4 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e dell'art. 192 cod. proc. pen., quanto ai criteri di valutazione della prova, nonché un vizio della motivazione in ordine alla configurabilità dei due reati ascritti al ricorrente.

Si eccepisce che l'affermazione, contenuta in entrambe le sentenze di merito, secondo cui le merci acquistate dalla [OSCURATO:PERSONA] amministrata dal ricorrente e provenienti dalla Slovacchia, acquisto che era emerso dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza interpellando la banca dati VIES (nella quale erano risultate indicate le fatture di acquisto a favore della [OSCURATO:PERSONA]), sarebbero state rivendute "in nero", senza fatturarle e senza indicarne i corrispettivi nelle dichiarazioni fiscali, sarebbe congetturale, essendo priva di riscontri esterni, in quanto l'attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanza era consistita solamente nella verifica di quanto risultante da tale banca dati, non essendo stati compiuti controlli sui conti correnti della società e del ricorrente, né accertati pagamenti "in nero" a favore della società, cosicché il solo accertamento dell'acquisto di merci non consentirebbe, di per sé, di ritenere provata anche la successiva vendita "in nero", né, tantomeno, l'incasso del relativo corrispettivo, che non era stato accertato.

Analogamente, quanto al reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, è stato eccepito il mancato accertamento del dolo specifico di evasione, non essendo stato accertato a favore di quali soggetti sarebbe stata consentita l'evasione attraverso l'emissione della fattura ritenuta relativa a operazioni inesistenti.

3. Il Procuratore Generale ha concluso nelle sur., richieste scritte per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, sottolineando la correttezza della determinazione della sede legale in Rimini e l'adeguatezza della motivazione sia in ordine all'elemento oggettivo di entrambi reati, sia riguardo al relativo elemento soggettivo di quello di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo b) della rubrica. 3CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo, mediante il quale è stata contestata l'individuazione della sede legale della [OSCURATO:PERSONA] in Rimini, laddove, in realtà, ad avviso del ricorrente, vi sarebbe stata solamente la residenza dell'amministratore e una sede secondaria, mentre quella principale sarebbe stata in [OSCURATO:PERSONA], non è correlato ad alcuna eccezione di incompetenza per territorio o di insussistenza della obbligazione tributaria, sicché risulta privo della necessaria concludenza ed è dunque inammissibile a cagione della sua genericità; esso, comunque, è manifestamente infondato, essendo volto a conseguire una non consentita lettura alternativa delle risultanze istruttorie, con riferimento alla individuazione della sede della società, da contrapporre a quella, concorde e non manifestamente illogica dei giudici di merito, peraltro neppure incidente sulla correttezza della affermazione della configurabilità del reato di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 di cui al capo a).

Dalla motivazione della sentenza di primo grado, alla quale quella impugnata ha fatto argomentato rinvio, cosicché le due motivazioni, essendo omogenee nei criteri di valutazione della prova, si integrano formando un unico corpo motivazionale, risulta che la sede legale della [OSCURATO:PERSONA] è stata individuata in Rimini sulla base di una serie di elementi convergenti, costituiti dall'essere in tale città il centro effettivo di direzione e svolgimento dell'attività d'impresa, il luogo di residenza dell'amministratore, la sede di conservazione dei documenti e il luogo di destinazione delle merci acquistate dalla società, tanto che lo stesso ricorrente aveva presentato la dichiarazione iva in Italia.

Tali considerazioni risultano corrette, alla stregua del principio secondo cui appartiene all'accertamento del fatto - reato, da condurre secondo le regole proprie del diritto processuale penale e senza avvalersi di inversioni dell'onere della prova frutto del ricorso alle presunzioni fiscali, l'individuazione del "domicilio fiscale", che si identifica nel centro effettivo di direzione e di attività amministrativa dell'impresa, facendo riferimento ai criteri indicati dall'art. 162 d.P.R. n. 917 del 1986 sulla "stabile organizzazione" o agli indici elaborati dalla giurisprudenza comunitaria per identificare le società cd.

"casella postale" o "schermo" (Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali, Rv. 274862 - 03; Sez. 3, n. 43809 del 24/10/2014, dep. 2015, Gabbana, Rv. 265119 - 01), posto che ai sensi dell'art. 73, commi 3 e 4, d.P.R. n. 917 del 1986 "si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato", laddove l'uso 4della disgiuntiva "o" consente di affermare che la sussistenza di uno solo dei suddetti requisiti comporta la residenza fiscale della società in Italia.

Le suddette considerazioni, poi, si fondano sulla valutazione in modo logico di una pluralità di elementi univoci, costituiti, come evidenziato, dalla presentazione della dichiarazione iva in Italia, dall'essere in Rimini il centro effettivo di direzione e svolgimento dell'attività d'impresa, il luogo di residenza dell'amministratore, la sede di conservazione dei documenti e il luogo di destinazione delle merci acquistate dalla società, idonei a consentire di ritenere che nell'anno d'imposta in contestazione la [OSCURATO:PERSONA] avesse in Rimini il centro effettivo di direzione e di attività, e sono state censurate dal ricorrente esclusivamente sul piano della lettura e della valutazione dei medesimi elementi di prova.

Ne consegue la manifesta infondatezza dei rilievi sollevati con il primo motivo, che, oltre che privi di pertinenza censoria e di autentico confronto critico con le motivazioni delle conformi sentenze di merito, sono volti a censurare l'apprezzamento e la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti, in particolare della individuazione della sede della [OSCURATO:PERSONA], che sulla base di esse è stata compiuta.

3. Il secondo motivo mediante il quale sono stati contestati sia l'accertamento dei maggiori ricavi di cui al reato ex art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, per essere congetturale l'affermazione della vendita "in nero" delle merci il cui acquisto sarebbe emerso dai dati risultanti dalla banca dati VIES, sia la sussistenza del dolo specifico di evasione in relazione al reato ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 di cui al capo b), sono anch'essi manifestamente infondati per ragioni analoghe.

Anche tali censure, infatti, attengono a un accertamento di fatto, ossia all'esistenza di ricavi non dichiarati e all'emissione a fine di evasione della fattura di cui al capo b), di cui è stato dato conto in modo logico, in quanto l'acquisto di merci dalla società slovacca [OSCURATO:SOCIETA] S.r.o. (della cui rivendita non è stata rinvenuta traccia documentale o contabile con la conseguente contestazione di ricavi non dichiarati) è emerso non solamente da quanto risultante dalla banca dati VIES ma anche dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, a seguito delle richieste di accertamenti inviate dalle autorità inquirenti della Repubblica Slovacca, nel corso delle quali sono stati acquisti i documenti di trasporto delle merci acquistate dalla società amministrata dal ricorrente e solo in parte poi fittiziamente rivendute alla società di diritto sloveno A.P.C.S.

DOO.

Tali considerazioni, idonee a giustificare le affermazioni della sussistenza di ricavi non dichiarati e della finalità evasiva sottostante l'emissione della fattura di cui al capo b) e immuni da vizi di manifesta illogicità, ma, anzi, frutto di una lettura razionale di detti elementi, sono state censurate in modo esclusivamente contestativo, negando l'esistenza delle operazioni generatrici dei maggiori ricavi 5non dichiarati e del fine di evasione sottostante l'emissione della fattura di cui al capo b), senza considerare quanto esposto nelle due concordi sentenze di merito e senza neppure individuare violazioni di disposizioni di legge sostanziale o vizi della motivazione.

Quanto, poi, al dolo specifico di evasione, sono state sottolineate anche l'immediata rivendita dei beni non appena ricevuti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e la mancata richiesta di pagamento del prezzo, ritenute, in modo non illogico, indicative non solo della inesistenza della operazione ma anche della sua evidente finalità evasiva.

Ne consegue, in definitiva, la manifesta infondatezza anche delle censure sollevate con il secondo motivo, in quanto anch'esse meramente contestative di accertamenti di fatto giustificati con motivazione sufficiente e scevra da illogicità manifeste, ossia evidenti senza necessità di alcuna analisi, tantomeno giuridica.

4. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, a cagione della genericità e della manifesta infondatezza di entrambi i motivi cui è stato affidato.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità, del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 ottobre 2025 la Corte d'appello di Bologna ha rigettato l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 25 settembre 2024 del Tribunale di Rimini, con la quale lo stesso [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato responsabile dei reati di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 (ascrittogli per avere, quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e a fine di evasione, indicato nella dichiarazione annuale iva per il periodo d'imposta 2016 elementi attivi di importo inferiore a quello effettivo per euro 1.365.045,57, con una evasione iva di euro 333.089,14) e all'art. 8 del medesimo d.lgs. n. 74 del 2000 (per avere, quale amministratore della medesima [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emesso la fattura n. 1 del 2016 dell'ammontare di euro 148.996,00 per operazioni inesistenti), con la condanna alla pena di un anno e nove mesi di reclusione, sostituita con la detenzione domiciliare. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l'[OSCURATO:PERSONA], che lo ha affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha denunciato, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione dei criteri di valutazione della prova di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e un vizio della motivazione, con riferimento alla individuazione della sede legale e amministrativa della [OSCURATO:PERSONA] in Italia anziché in [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello aveva ritenuto che la sede amministrativa della società fosse in Rimini, laddove si trovava una sede locale, sul presupposto che ivi risiedesse l'amministratore e che vi si svolgessero alcune attività gestionali, omettendo di considerare che la sede legale della società era sempre stata a [OSCURATO:PERSONA], laddove la società disponeva anche di un magazzino operativo, di locali adibiti a uffici e di un dipendente stabilmente impiegato, utilizzati per lo svolgimento dell'attività amministrativa contabile e per la gestione logistica dell'attività d'impresa; la sola circostanza che l'amministratore fosse [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], di per sé, di qualificare tale località come sede amministrativa o sede effettiva dell'ente; in Rimini la società non aveva una vera e propria sede ma solo un domicilio presso l'appartamento nel quale abitava il ricorrente, che, comunque, era stato abbandonato prima della chiusura della sede principale di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello di Bologna, equiparando la residenza dell'amministratore alla sede amministrativa della società, aveva dunque confuso un centro di interesse personale con la sede effettiva dell'attività sociale, incorrendo in un travisamento della prova e in un vizio logico della motivazione. 2La sede effettiva di una società va individuata nel luogo in cui si svolge in concreto la direzione e la gestione dell'attività imprenditoriale e non coincide necessariamente con la residenza dell'amministratore adibita a ufficio di rappresentanza o con una unità locale priva di autonomia funzionale. La Corte d'appello avrebbe, dunque, dovuto riconoscere come sede effettiva la sede legale di [OSCURATO:PERSONA], laddove erano accentate le funzioni amministrative e operative, e non quella di Rimini, limitatamente collegata alla persona fisica dell'amministratore, traendone le necessarie conseguenze in ordine alla affermazione di responsabilità del ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'errata applicazione degli artt. 4 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e dell'art. 192 cod. proc. pen., quanto ai criteri di valutazione della prova, nonché un vizio della motivazione in ordine alla configurabilità dei due reati ascritti al ricorrente. Si eccepisce che l'affermazione, contenuta in entrambe le sentenze di merito, secondo cui le merci acquistate dalla [OSCURATO:PERSONA] amministrata dal ricorrente e provenienti dalla Slovacchia, acquisto che era emerso dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza interpellando la banca dati VIES (nella quale erano risultate indicate le fatture di acquisto a favore della [OSCURATO:PERSONA]), sarebbero state rivendute "in nero", senza fatturarle e senza indicarne i corrispettivi nelle dichiarazioni fiscali, sarebbe congetturale, essendo priva di riscontri esterni, in quanto l'attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanza era consistita solamente nella verifica di quanto risultante da tale banca dati, non essendo stati compiuti controlli sui conti correnti della società e del ricorrente, né accertati pagamenti "in nero" a favore della società, cosicché il solo accertamento dell'acquisto di merci non consentirebbe, di per sé, di ritenere provata anche la successiva vendita "in nero", né, tantomeno, l'incasso del relativo corrispettivo, che non era stato accertato. Analogamente, quanto al reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, è stato eccepito il mancato accertamento del dolo specifico di evasione, non essendo stato accertato a favore di quali soggetti sarebbe stata consentita l'evasione attraverso l'emissione della fattura ritenuta relativa a operazioni inesistenti. 3. Il Procuratore Generale ha concluso nelle sur., richieste scritte per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, sottolineando la correttezza della determinazione della sede legale in Rimini e l'adeguatezza della motivazione sia in ordine all'elemento oggettivo di entrambi reati, sia riguardo al relativo elemento soggettivo di quello di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui al capo b) della rubrica. 3CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo, mediante il quale è stata contestata l'individuazione della sede legale della [OSCURATO:PERSONA] in Rimini, laddove, in realtà, ad avviso del ricorrente, vi sarebbe stata solamente la residenza dell'amministratore e una sede secondaria, mentre quella principale sarebbe stata in [OSCURATO:PERSONA], non è correlato ad alcuna eccezione di incompetenza per territorio o di insussistenza della obbligazione tributaria, sicché risulta privo della necessaria concludenza ed è dunque inammissibile a cagione della sua genericità; esso, comunque, è manifestamente infondato, essendo volto a conseguire una non consentita lettura alternativa delle risultanze istruttorie, con riferimento alla individuazione della sede della società, da contrapporre a quella, concorde e non manifestamente illogica dei giudici di merito, peraltro neppure incidente sulla correttezza della affermazione della configurabilità del reato di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000 di cui al capo a). Dalla motivazione della sentenza di primo grado, alla quale quella impugnata ha fatto argomentato rinvio, cosicché le due motivazioni, essendo omogenee nei criteri di valutazione della prova, si integrano formando un unico corpo motivazionale, risulta che la sede legale della [OSCURATO:PERSONA] è stata individuata in Rimini sulla base di una serie di elementi convergenti, costituiti dall'essere in tale città il centro effettivo di direzione e svolgimento dell'attività d'impresa, il luogo di residenza dell'amministratore, la sede di conservazione dei documenti e il luogo di destinazione delle merci acquistate dalla società, tanto che lo stesso ricorrente aveva presentato la dichiarazione iva in Italia. Tali considerazioni risultano corrette, alla stregua del principio secondo cui appartiene all'accertamento del fatto - reato, da condurre secondo le regole proprie del diritto processuale penale e senza avvalersi di inversioni dell'onere della prova frutto del ricorso alle presunzioni fiscali, l'individuazione del "domicilio fiscale", che si identifica nel centro effettivo di direzione e di attività amministrativa dell'impresa, facendo riferimento ai criteri indicati dall'art. 162 d.P.R. n. 917 del 1986 sulla "stabile organizzazione" o agli indici elaborati dalla giurisprudenza comunitaria per identificare le società cd. "casella postale" o "schermo" (Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali, Rv. 274862 - 03; Sez. 3, n. 43809 del 24/10/2014, dep. 2015, Gabbana, Rv. 265119 - 01), posto che ai sensi dell'art. 73, commi 3 e 4, d.P.R. n. 917 del 1986 "si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato", laddove l'uso 4della disgiuntiva "o" consente di affermare che la sussistenza di uno solo dei suddetti requisiti comporta la residenza fiscale della società in Italia. Le suddette considerazioni, poi, si fondano sulla valutazione in modo logico di una pluralità di elementi univoci, costituiti, come evidenziato, dalla presentazione della dichiarazione iva in Italia, dall'essere in Rimini il centro effettivo di direzione e svolgimento dell'attività d'impresa, il luogo di residenza dell'amministratore, la sede di conservazione dei documenti e il luogo di destinazione delle merci acquistate dalla società, idonei a consentire di ritenere che nell'anno d'imposta in contestazione la [OSCURATO:PERSONA] avesse in Rimini il centro effettivo di direzione e di attività, e sono state censurate dal ricorrente esclusivamente sul piano della lettura e della valutazione dei medesimi elementi di prova. Ne consegue la manifesta infondatezza dei rilievi sollevati con il primo motivo, che, oltre che privi di pertinenza censoria e di autentico confronto critico con le motivazioni delle conformi sentenze di merito, sono volti a censurare l'apprezzamento e la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti, in particolare della individuazione della sede della [OSCURATO:PERSONA], che sulla base di esse è stata compiuta. 3. Il secondo motivo mediante il quale sono stati contestati sia l'accertamento dei maggiori ricavi di cui al reato ex art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, per essere congetturale l'affermazione della vendita "in nero" delle merci il cui acquisto sarebbe emerso dai dati risultanti dalla banca dati VIES, sia la sussistenza del dolo specifico di evasione in relazione al reato ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 di cui al capo b), sono anch'essi manifestamente infondati per ragioni analoghe. Anche tali censure, infatti, attengono a un accertamento di fatto, ossia all'esistenza di ricavi non dichiarati e all'emissione a fine di evasione della fattura di cui al capo b), di cui è stato dato conto in modo logico, in quanto l'acquisto di merci dalla società slovacca [OSCURATO:SOCIETA] S.r.o. (della cui rivendita non è stata rinvenuta traccia documentale o contabile con la conseguente contestazione di ricavi non dichiarati) è emerso non solamente da quanto risultante dalla banca dati VIES ma anche dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, a seguito delle richieste di accertamenti inviate dalle autorità inquirenti della Repubblica Slovacca, nel corso delle quali sono stati acquisti i documenti di trasporto delle merci acquistate dalla società amministrata dal ricorrente e solo in parte poi fittiziamente rivendute alla società di diritto sloveno A.P.C.S. DOO. Tali considerazioni, idonee a giustificare le affermazioni della sussistenza di ricavi non dichiarati e della finalità evasiva sottostante l'emissione della fattura di cui al capo b) e immuni da vizi di manifesta illogicità, ma, anzi, frutto di una lettura razionale di detti elementi, sono state censurate in modo esclusivamente contestativo, negando l'esistenza delle operazioni generatrici dei maggiori ricavi 5non dichiarati e del fine di evasione sottostante l'emissione della fattura di cui al capo b), senza considerare quanto esposto nelle due concordi sentenze di merito e senza neppure individuare violazioni di disposizioni di legge sostanziale o vizi della motivazione. Quanto, poi, al dolo specifico di evasione, sono state sottolineate anche l'immediata rivendita dei beni non appena ricevuti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e la mancata richiesta di pagamento del prezzo, ritenute, in modo non illogico, indicative non solo della inesistenza della operazione ma anche della sua evidente finalità evasiva. Ne consegue, in definitiva, la manifesta infondatezza anche delle censure sollevate con il secondo motivo, in quanto anch'esse meramente contestative di accertamenti di fatto giustificati con motivazione sufficiente e scevra da illogicità manifeste, ossia evidenti senza necessità di alcuna analisi, tantomeno giuridica. 4. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, a cagione della genericità e della manifesta infondatezza di entrambi i motivi cui è stato affidato. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità, del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00. P P.Q.M
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