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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 22230/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe, provvedendo in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione alle pene inflittegli per i reati giudicati con sentenze irrevocabili rispettivamente il 26 ottobre 2016, il 18 novembre 2020, il 9 marzo 2019 e il 2 settembre 2020.

2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e vizi della motivazione, per avere il giudice dell'esecuzione omesso di valutare, a fini della verifica dei presupposti della continuazione, i reati separatamente giudicati anche per gruppi in ragione dell'indicatore della ravvicinata distanza temporale e di quello dell'omogeneità delle condotte, relative ai reati di furto o di tentato furto, nonché tenendo conto della produzione di un avviso della conclusione delle indagini preliminari che dava conto della riferibilità dei reati giudicati a un unico programma associativo. 3 Con memoria in data 6 aprile 2022, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ribadisce le doglianze mosse con il ricorso, con riguardo alla rilevanza della commissione del reato associativo, allegando e chiedendo l'acquisizione di un provvedimento di applicazione della disciplina del reato continuato emesso dalla Corte di appello di Catania il 21 settembre 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indicato quale concorrente di [OSCURATO:PERSONA] nei reati da lui commessi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. La motivazione del provvedimento impugnato nell'escludere l'unicità del disegno criminoso con riguardo ai reati di furto per cui sono intervenute le condanne del ricorrente, evidenzia in senso ostativo la "notevole" distanza temporale fra i fatti separatamente giudicati.

Tale rilievo va rapportato ad un genere di condotte per cui già un lasso temporale di oltre quattro mesi costituisce ragionevolmente un indicatore negativo, a fronte del sorgere delle relative decisioni, nella loro linee essenziali, ogni volta al momento dell'individuazione del bene da sottrarre in particolari circostanze che conducono all'immediata esecuzione del proposito.

Del resto, il ricorso, opponendosi alla valutazione di merito, indica un percorso, ricadente in un periodo complessivo di oltre cinque anni, rivolto a furti di auto o in appartamenti commessi secondo un modus operandi al più tendenzialmente seriale, rappresentando così condizioni che non possono valere a fare ritenere che, all'atto di commettere uno dei furti in questione, [OSCURATO:PERSONA] si fosse rappresentato concretamente l'esecuzione di quelli successivi, aventi ad • oggetto ogni volta un bene diverso e nuove condizioni di ideazione rapportate ad un nuovo obiettivo, a prescindere dall'identità dei complici comparsi in occasione di questo o di quel fatto.

I riferimenti nel ricorso a un procedimento pendente a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. appaiono comunque privi di ogni rilevanza ai fini della decisione, posto che la partecipazione ad un'associazione per delinquere costituisce piuttosto l'adesione ad un programma criminoso che per la sua indeterminatezza evidenzia soltanto un generico atteggiamento volitivo verso un certo tipo di reati che è estraneo ai tratti della continuazione.

La memoria successivamente depositata, oltre a ribadire gli stessi infondati rilievi, chiede di acquisire un provvedimento sopraggiunto alla decisione, mentre lo scrutinio di legittimità è esclusivamente rivolto alla verifica del contenuto del provvedimento impugnato sulla base degli atti esaminati dal giudice di merito che lo ha emesso, sicché, a prescindere da ogni considerazione sulla rilevanza dell'allegazione di cui trattasi, essa deve ritenersi inammissibile.

3. Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato e il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 22 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catania, con l'ordinanza indicata in epigrafe, provvedendo in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione alle pene inflittegli per i reati giudicati con sentenze irrevocabili rispettivamente il 26 ottobre 2016, il 18 novembre 2020, il 9 marzo 2019 e il 2 settembre 2020. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e vizi della motivazione, per avere il giudice dell'esecuzione omesso di valutare, a fini della verifica dei presupposti della continuazione, i reati separatamente giudicati anche per gruppi in ragione dell'indicatore della ravvicinata distanza temporale e di quello dell'omogeneità delle condotte, relative ai reati di furto o di tentato furto, nonché tenendo conto della produzione di un avviso della conclusione delle indagini preliminari che dava conto della riferibilità dei reati giudicati a un unico programma associativo. 3 Con memoria in data 6 aprile 2022, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ribadisce le doglianze mosse con il ricorso, con riguardo alla rilevanza della commissione del reato associativo, allegando e chiedendo l'acquisizione di un provvedimento di applicazione della disciplina del reato continuato emesso dalla Corte di appello di Catania il 21 settembre 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indicato quale concorrente di [OSCURATO:PERSONA] nei reati da lui commessi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. La motivazione del provvedimento impugnato nell'escludere l'unicità del disegno criminoso con riguardo ai reati di furto per cui sono intervenute le condanne del ricorrente, evidenzia in senso ostativo la "notevole" distanza temporale fra i fatti separatamente giudicati. Tale rilievo va rapportato ad un genere di condotte per cui già un lasso temporale di oltre quattro mesi costituisce ragionevolmente un indicatore negativo, a fronte del sorgere delle relative decisioni, nella loro linee essenziali, ogni volta al momento dell'individuazione del bene da sottrarre in particolari circostanze che conducono all'immediata esecuzione del proposito. Del resto, il ricorso, opponendosi alla valutazione di merito, indica un percorso, ricadente in un periodo complessivo di oltre cinque anni, rivolto a furti di auto o in appartamenti commessi secondo un modus operandi al più tendenzialmente seriale, rappresentando così condizioni che non possono valere a fare ritenere che, all'atto di commettere uno dei furti in questione, [OSCURATO:PERSONA] si fosse rappresentato concretamente l'esecuzione di quelli successivi, aventi ad • oggetto ogni volta un bene diverso e nuove condizioni di ideazione rapportate ad un nuovo obiettivo, a prescindere dall'identità dei complici comparsi in occasione di questo o di quel fatto. I riferimenti nel ricorso a un procedimento pendente a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. appaiono comunque privi di ogni rilevanza ai fini della decisione, posto che la partecipazione ad un'associazione per delinquere costituisce piuttosto l'adesione ad un programma criminoso che per la sua indeterminatezza evidenzia soltanto un generico atteggiamento volitivo verso un certo tipo di reati che è estraneo ai tratti della continuazione. La memoria successivamente depositata, oltre a ribadire gli stessi infondati rilievi, chiede di acquisire un provvedimento sopraggiunto alla decisione, mentre lo scrutinio di legittimità è esclusivamente rivolto alla verifica del contenuto del provvedimento impugnato sulla base degli atti esaminati dal giudice di merito che lo ha emesso, sicché, a prescindere da ogni considerazione sulla rilevanza dell'allegazione di cui trattasi, essa deve ritenersi inammissibile. 3. Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va rigettato e il ricorrente va di conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA]
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