CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 41794/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI NAPOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di questi ultimi inoltre: A.N.M. [OSCURATO:PERSONA]' S.P.A [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] A.S.I.A. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi udito il difensore' 2 N [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in preambolo, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma di quella del Tribunale di Napoli in data 7 maggio 2014, per quanto qui d'interesse, ha: - assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 419 cod. pen. e rideterminato la pena inflitta, per il residuo reato di cui agli artt. 337 e 339 cod. pen., in due anni di reclusione, con la sospensione condizionale di detta pena; - dichiarato non doversi procedere nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 340 e 635, comma 2, cod. pen. di cui al capo G) e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, rideterminato la pena inflitta per il residuo reato di cui agli artt. 337 e 339 cod. pen., in un anno, quattro mesi di reclusione. 1.1. Il contesto nel quale s'inscrivono le imputazioni riguardano gli accadimenti occorsi dal mese di dicembre 2007 allorquando, a fronte della saturazione delle discariche esistenti nella città di Napoli e in attesa della realizzazione degli impianti di incenerimento previsti dal Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti, si prospettò la necessità di aprire nuovi siti di stoccaggio. I fatti di devastazione descritti al capo G) seguirono la decisione del Prefetto di Napoli, quale delegato per il superamento dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania, di occupare per dodici mesi l'area sita in Pianura, contrada Pisani, da adibire a discarica dei rifiuti solidi urbani (ordinanza del 2.1.2008, cui era seguita la circolare del Questore con cui erano state diramate le disposizioni di servizio per le FF.00.). I cittadini di Pianura organizzarono, per fini di protesta, un presidio stabile innanzi all'ingresso del sito. La decisione di aprire la discarica aveva visto, sul fronte politico, due posizioni contrapposte: da un lato il consigliere comunale [OSCURATO:PERSONA] (esponente di [OSCURATO:PERSONA] e originario del quartiere Pianura) e [OSCURATO:PERSONA] (l'Assessore alle Politiche del Suolo e della Protezione Civile, esponente della Margherita), dichiaratisi contrari alla decisione del Prefetto di apertura del sito e fermi nella decisione di non avallare alcuna soluzione di compromesso e di sostenere i presidi e i manifestanti; dall'altro [OSCURATO:PERSONA] (esponente di [OSCURATO:PERSONA]), mostratosi favorevole alla soluzione politica alla questione, che prevedeva l'apertura della discarica e il riconoscimento di benefici ai cittadini di Pianura.[OSCURATO:PERSONA], quanto [OSCURATO:PERSONA], nei giorni dei disordini, avevano tenuto costanti rapporti telefonici con [OSCURATO:PERSONA] (condannato per i fatti oggetto del presente giudizio con sentenza irrevocabile, a seguito di rito abbreviato) il cui telefono cellulare aveva agganciato nelle ore di maggiore esplosione dei disordini la cella di [OSCURATO:PERSONA] (che copre la zona della rotonda [OSCURATO:PERSONA], teatro dei principali avvenimenti). [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano così deciso di fornire il loro appoggio ai manifestanti e le conversazioni captate avevano dato contezza della vicinanza del primo agli esponenti dei gruppi ultras ("[OSCURATO:PERSONA]" e "Niss") che, sin dalla mattina del 2 gennaio, erano presenti presso il presidio e che, unitamente ai manifestanti, bloccarono le strade che conducevano al sito. Al capo G) dell'imputaiione sono descritti una pluralità di episodi delittuosi con riferimento ai quali, nel corso del giudizio di primo grado, sono state ascoltate le testimonianze degli Ufficiali di polizia giudiziaria di volta in volta intervenuti, gli autisti degli autobus, gli esponenti della Margherita e di [OSCURATO:PERSONA] che avevano denunciato l'invasione delle sedi dei rispettivi partiti; gli stessi eventi erano documentati mediante acquisizione dei servizi mandati in onda dai TG (di Canale 5, della Rai, di Sky) e delle riprese video compiute dalla Polizia. In particolare, è stato accertato che: - nella serata del 2 gennaio 2008, all'altezza della rotonda di [OSCURATO:PERSONA], era bloccata la marcia di tre autobus dell'[OSCURATO:PERSONA] della Mobalità (di seguito ANM) ed era impedito ai rispettivi conducenti di raggiungere la discarica. Un gruppo di almeno dieci persone, armate e con i volti coperti da berretti e sciarpe aveva bloccato la strada (libera da altri veicoli) ai pullman, ai quali erano state forate le gomme; i conducenti erano stati minacciati e bloccati sul luogo per diverse ore; - il 3 gennaio 2008, all'altezza della stessa rotatoria, uomini armati avevano bloccato un altro autobus dell'ANM, avevano imposto ai passeggeri di scendere e al conducente di deviare il percorso e 'abbandonare l'autobus. Al bus messo di traverso, in guisa tale da bloccare il passaggio ai veicoli delle FF.00. che r come emerge dall'attività tecnica, il coimputato [OSCURATO:PERSONA] riteneva arrivassero presso la discarica da via Sartania r era stato poi dato fuoco. Si è ritenuto che a quest'azione, oltre ai coimputati ([OSCURATO:PERSONA], Longobardi e Russo), avessero partecipato, quali concorrenti morali, anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di una serie di conversazioni telefoniche nelle quali il primo comunicava al secondo gli spostamenti dei camion dei [OSCURATO:PERSONA] e gli confermava che si era proceduto al blocco di via Sartania;- la stessa sera, sempre all'altezza della rotatoria di [OSCURATO:PERSONA], uomini travisati avevano bloccato e appiccato il fuoco ad altri quattro autobus dell'ANM, dopo averli fatti sostare in modo tale da ostruire il transito di altri veicoli; inoltre, avevano lanciato sassi, bottiglie e un estintore contro i [OSCURATO:PERSONA] intervenuti sul luogo del blocco degli autobus; - il 4 gennaio 2008, allorché le proteste si erano estese ad altre zone del quartiere Pianura, erano state invase le sedi dei partiti "la Margherita" e "[OSCURATO:PERSONA]", con conseguente saccheggio e danneggiamento del mobilio e delle attrezzature ivi esistenti; era stato inoltre assaltato e danneggiato il Commissariato della Polizia di Stato di Pianura ed i [OSCURATO:PERSONA] intervenuti sul posto erano stati minacciati e fatti oggetto di atti di violenza; - il 5 gennaio 2008, nel corso della mattinata, si era verificato il lancio di oggetti contundenti all'indirizzo delle FF.00. intervenute per rimuovere il blocco stradale posto all'ingresso del sito destinato a discarica. Anche nella serata del 5 gennaio si erano verificati lanci di sassi e altri oggetti contundenti contro i [OSCURATO:PERSONA], al fine di impedire la rimozione del blocco stradale, teso a impedire l'accesso al sito. [OSCURATO:PERSONA] era presente all'ingresso della discarica di contrada Pisani la mattina del 5 gennaio 2008 e era altresì tra coloro che avevano ribaltato i camion della società Vanacore sulla sede Stradale; - infine, il 7 gennaio 2008, un numero di uomini travisati superiore a dieci aveva bloccato/un autobus dell'ANM, ponendolo di traverso sulla sede stradale / e si era reso responsabile di atti di violenza e minaccia (lanci di sassi e altri oggetti contundenti) nei confronti delle FF.00. 1.2. Secondo la ricostruzione degli avvenimenti compiuta dal Tribunale, le modalità della protesta costituirono attuazione della strategia politica di ,,...n. contrasto alla decisione di apertura del sito: in sostanza, [OSCURATO:PERSONA] e Carente, esponenti di spicco degli Ultras napoletani, attuarono la strategia di opposizione violenta alla riapertura dell'impianto di raccolta dei rifiuti ad un livello immediatamente subordinato a quello decisionale, costituendo il "braccio armato" di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.3. A diverso approdo è giunta la Corte territoriale che ha escluso che [OSCURATO:PERSONA] potesse ritenersi l' istigatore dei fatti di devastazione, poiché non vi erano elementi per poter affermare che il pur presente sostegno politico alla protesta si fosse tradotto in una vera e propria istigazione alla devastazione. La Corte ha ritenuto insussistente l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 419 cod. pen., neppure nella forma del dolo eventuale, affermando che la "regia" politica delle proteste «non riguardò il mettere "a ferro e 4 I. fuoco" il quartiere Pianura e cioè, il verificarsi del delitto di devastazione il cui elemento materiale (cfr. Cass. n. 37367 del 65.2014) è integrato da «un'azione, posta in essere con qualsivoglia modalità, produttiva di rovina, distruzione o anche di un danneggiamento - comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo - di una notevole quantità di cose mobili o immobili, tale da determinare non solo un pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti, e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche un'offesa e un pericolo concreti dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l'opinione e in senso della tranquillità e della sicurezza». Ha affermato che «D'altro canto, rispetto all'inasprimento delle modalità di contrasto alla decisione di apertura della discarica, (...) gli ultras e gli altri dissenzienti ebbero una certa autonomia nello scegliere le forme di protesta: la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole dell'intervento degli ultras del Napoli (o addirittura lo avesse sollecitato) non può comportare un automatismo nella valutazione della prevedibilità e dell'adesione alla condotta attuata in forme che travalicavano le proporzioni di singoli atti di violenza (resistenza, danneggiamento, interruzione di pubblico servizio, attuati mediante il blocco delle strade e lo sbarramento dell'ingresso al sito di [OSCURATO:PERSONA])». Tali conclusioni - secondo il Giudice di appello - sarebbero avvalorate da ,jacune conversazioni: «[OSCURATO:PERSONA] (...) aveva mostrato una certa resistenza a mostrarsi ossequioso nei confronti del Diodato e, più in generale, della politica. E, in effetti, parlando con il cognato [OSCURATO:PERSONA], così riferì di aver risposto al [OSCURATO:PERSONA] che gli aveva chiesto di collaborare con il Diodato: io ho detto non me ne fotte proprio né di te di lui ... noi stiamo qua solo per il quartiere» (p. 29 della sentenza impugnata). Il giudice di appello ha, invece, reputato che l'imputato avesse certamente concorso moralmente nei singoli fatti di danneggiamento, interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale i quali ha ritenuto essere prevedibili allorché [OSCURATO:PERSONA] avvisò [OSCURATO:PERSONA] dell'arrivo delle Forze dell'Ordine ed ebbe contezza del blocco delle strade: egli accettò il rischio che si verificassero le condotte costituenti reato materialmente commesse dai protestanti e fornì un aiuto ai dissidenti mediante informazioni e sostegno. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli e deduce vizi di motivazione sotto il duplice profilo della contraddittorietà e illogicità della sentenza, nonché del travisamento della prova. 2.1. Sotto il primo profilo, lamenta la contraddittorietà della motivazione della Corte territoriale laddove afferma la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] quale concorrente morale nei singoli fatti di danneggiamento, interruzione di pubblico servizio e resistenza a pubblico ufficiale, esplicitando come questi - avvisando [OSCURATO:PERSONA] dell'arrivo delle Forze dell'Ordine - avesse accettato il rischio che si verificassero le condotte costituenti reato materialmente commesse dai protestanti. Tale affermazione, secondo il Procuratore ricorrente, contrasterebbe con il segmento della motivazione della pronunzia assolutoria in punto di concorso nel reato di devastazione e saccheggio, laddove si è spiegato perché il materiale probatorio, oggetto dell'opposto giudizio da parte del Tribunale, inducesse a tale diversa conclusione. Ritenere che, nel caso di specie, non ci sarebbe prova dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art.419 cod. pen., neanche sotto forma di dolo eventuale, contrasta con la circostanza, rimarcata dal giudice di prime cure, relativa all'essere le condotte di danneggiamento elemento costitutivo della condotta di devastazione e saccheggio, tanto che il Tribunale, nel condannare [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all' art. 419 cod. pen., aveva ritenuto in esso assorbito quello di cui all'ad 635 cod. pen. 2.2. Sotto il secondo profilo, il Procuratore generale ricorrente lamenta che la Corte sarebbe incorsa in gravi travisamenti della prova, ignorando informazioni palesemente esistenti in atti ovvero omettendone la valutazione, in assenza di qualsivoglia ragionamento giustificativo della scelta compiuta. A tal fine richiama il principio 5tatuito da Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499 secondo cui il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione può essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati ed è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. La Corte, nel caso che ci occupa, sarebbe incorsa nell'omissione della valutazione delle conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (allegate al ricorso ai fini dell'autosufficienza), che, forniscono, al contrario, un formidabile riscontro all'ipotesi accusatoria e, segnatamente, le conversazioni: i) n. 142 dell'8 gennaio 2008 ore 13.08 nella quale [OSCURATO:PERSONA], a seguito della sollecitazione del [OSCURATO:PERSONA] di attivarsi per impedire attività violente nei confronti del personale delle Forze dell'Ordine che sarebbe intervenuto, manifesta la necessità di consultare i suoi amici (conversazione cui [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito alcuna spiegazione alternativa); ii) n. 161 del 10 gennaio 2008 ore 12.47 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella quale il primo, riferendosi a [OSCURATO:PERSONA], afferma che questi «Chiamò a tutti quanti: Oh. venite a spazzare ...le telecamere ... hai visto cosa ha fatto? Prima ha fatto i guai...poi ha fatto spazzare ... ha fatto bene, ha fatto bene...no...ma no.. .ma poi ha fatto bene perché ci stanno le intercettazioni telefoniche con Marco che sono uscite sull'Unità»; iii) n. 153 del 7. 01.2008 ore 6.28 nell'ambito della quale [OSCURATO:PERSONA], mentre era impegnato ad appiccare il fuoco, colloquia con il [OSCURATO:PERSONA] per chiedergli di mobilitare i suoi compagni per qualche azione da eseguire insieme, conversazione cui segue, dopo soli quattro minuti, altra telefonata di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]. La Corte - ad avviso del ricorrente - trascura altresì il valore probatorio dei numerosi contatti intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soggetto certamente attivo nel reato di devastazione e saccheggio, proprio mentre erano in corso le condotte violente: i) la sera del 3 gennaio, in occasione del sequestro dei conducenti di quattro autobus, del blocco della circolazione stradale e dell'assalto con l'estintore all'auto dei [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], mentre era direttamente impegnato nelle condotte violente, intrattenne dodici conversazioni con [OSCURATO:PERSONA] e due con [OSCURATO:PERSONA]; ii) la sera del 5 gennaio - in occasione dell'assalto all'auto dei carabinieri - fu impegnalo in ventiquattro contatti telefonici, di cui quattrodici con [OSCURATO:PERSONA]; iii) il 7 gennaio - in occasione del blocco della circolazione di quaranta camion diretti al sito dei Pisani - delle quindici conversazioni, sette furono intrattenute con [OSCURATO:PERSONA] e una con [OSCURATO:PERSONA] e, ancora, nelle ore successive, fino all'una del giorno seguente, ben tredici conversazioni con [OSCURATO:PERSONA]. Tali conversazioni, secondo la tesi del ricorrente, rendono evidente la piena consapevolezza, da parte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], della violenta attività in corso. Il vizio di travisamento per omissione della prova si manifesta, infine, con riguardo al complesso degli elementi, emergenti dagli atti, che testimoniano come fosse proprio [OSCURATO:PERSONA] colui che orientava le decisioni di coloro che si opponevano alla protesta; ciò che è sarebbe emerso dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e da quelle della teste [OSCURATO:PERSONA] (le cui dichiarazioni sono state allegate al ricorso ai fini dell'autosufficienza). 3. Ricorre per cassazione anche [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, e deduce due motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 337, 339 e 655 cod. pen. e travisamento della prova in punto di corrispondenza tra l'orario delle conversazioni captate e dei contatti intercorsi tra il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e l'orario dell'incendio dell'autobus condotto dall'autista Cardalesi. A fronte dell'obiettivo contatto intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alle 00,44 del 3 gennaio 2008, la Corte - senza alcun elemento obiettivo ulteriore, non conoscendosi il contenuto della conversazione - afferma che «ricevuta tale informazione, alle 00,50, [OSCURATO:PERSONA] contatta [OSCURATO:PERSONA] evidentemente per avvertirlo del percorso seguito dai blindati delle Forze dell'Ordine». Si tratta di un contatto, durato solo sette secondi, avvenuto in un orario nel quale l'azione violenza ai danni di Cardalesi era già in atto. Neppure può attribuirsi alcun legame tra detto fatto e l'affermazione del ricorrente, nella conversazione delle 00,53, di avere «già provveduto», che non può riferirsi, infatti, a una condotta che non si era ancora verificata, ovverosia il dirottamento e l'incendio dell'autobus. La Corte non indica elementi sulla scorta dei quali inferire il concorso morale di [OSCURATO:PERSONA] nei delitti per i quali è condanna e la condotta di questi avrebbe dovuto essere, al più, ricondotta nell'alveo dell'art. 655 cod. pen. 3.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. Il ricorrente è l'unico tra gli imputati a non essersi visto riconoscere le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate, con motivazione contraddittoria e che trascura plurimi elementi suscettibili di valutazione positiva. 3.3. La difesa, in data 12 aprile 2023, ha depositato memoria difensiva, con la quale ha ribadito, ulteriormente articolandoli, i motivi di ricorso. 4. Ricorre, infine, [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, e deduce due motivi. 4.1. Con il primo eccepisce la violazione degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. La condotta originariamente contestata al capo G) era quella di aver agito con una fitta sassaiola e con il lancio di oggetti contundenti all'indirizzo delle Forze dell'Ordine, mentre - a seguito di contestazione in udienza nel corso del giudizio di primo grado - l'imputazione era completata con l'ulteriore condotta del ribaltamento di un furgone sulla sede stradale. Nonostante l'eccezione fosse stata sollevata in appello, la Corte territoriale l'ha superata con motivazione contraria ai principi giurisprudenziali, espressi in materia tanto dalla Corte di legittimità che da quella costituzionale che impongono di ritenere che, nel caso di specie, il fatto da ultimo contestato sia diverso e non una semplice specificazione della condotta. 4.2. Con il secondo motivo deduce la violazione degli artt. 337 e 339 cod. pen. e l'intervenuta prescrizione del reato, siccome non aggravato.Il ricorrente, nella condotta contestatagli di «ribaltamento del furgone» ha agito da solo e, difatti, tale condotta è stata contestata allo stesso in via esclusiva; ciò che esclude la ricorrenza dell'aggravante del numero delle persone. 5. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta depositata in data 21 aprile 2023, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità di tutti i ricorsi. 6. La difesa della parte civile Comune di Napoli ha depositato in data 12 aprile 2023 memoria con allegati, nonché, in data 18 aprile 2023, conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso per cassazione del Procuratore generale è fondato e dev'essere, pertanto, accolto, mentre quelli degli imputati non superano il vaglio di ammissibilità. 2. Quanto al ricorso del Procuratore generale, ritiene il Collegio che le censure in esso contenute siano affatto fondate. 2.1. Un primo aspetto, che emerge evidente dall'analisi dell'impianto motivazionale della sentenza impugnata, consiste nella connotazione' decisamente stringata della progressione illustrativa con cui si avversa il percorso interpretativo seguito dal primo giudice con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 419 cod. pen. Tale incedere argomentativo si dipana attraverso una motivazione che finisce per essere contraddittoria, nella misura in cui per un verso smentisce la lettura alternativa offerta dalla difesa delle conversazioni captate con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quindi taccia d'inverosimiglianza la ricostruzione degli eventi del pari prospettata dal ricorrente (p. 28), inoltre afferma la sicura partecipazione, quale concorrente morale, nei singoli fatti di danneggiamento, interruzione di pubblico servizio e resistenza che ha espressamente affermato essere prevedibili (p.29), mentre, per altro verso, afferma l'assenza di prova che [OSCURATO:PERSONA] fosse l'istigatore dei fatti di devastazione neppure sotto il profilo del dolo eventuale. In tale contesto, tuttavia, le risultanze investigative vengono raramente e solo sinteticamente citate a sostegno della ricostruzione privilegiata dalla Corte territoriale, e, nei casi in cui ciò si verifica, essenzialmente in contrapposizione alle considerazioni di segno opposto svolte dalla stessa Corte, non rinvenendosi, nella motivazione in esame, alcuna analisi accurata di tali risultanze nel loro complesso (p. 29). Ciò che, quindi, risulta evidente e rilevante sotto un primo e determinante aspetto metodologico, è la mancata rispondenza dello sviluppo logico- argomentativo della sentenza impugnata all'obbligo della motivazione rafforzata. Occorre, per quanto di specifico rilievo, prendere la mosse dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 che ha ribadito come «il giudice di appello, nel riformare la condanna pronunciata in primo grado con una sentenza di assoluzione, dovrà confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, giustificandone l'integrale riforma senza limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della riformata pronuncia delle generiche notazioni critiche di dissenso, ma riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte». In tale cornice va inquadrata la modifica normativa, operata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 sul testo dell'art. 603 cod. proc. pen., che conferma come il giudice di secondo grado possa riformare in senso assolutorio la decisione impugnata senza procedere ad una nuova assunzione delle dichiarazioni ritenute decisive ai fini del giudizio di condanna concluso in primo grado, purché dia in motivazione una puntuale e adeguata giustificazione delle difformi conclusioni cui è pervenuto. Nel medesimo solco risulta, poi, orientata anche la giurisprudenza successiva, che ha ribadito come, in relazione al giudizio di appello, la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consista nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, attraverso un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (Sez. 4, n. 2474 del 15/10/2021, dep. 2022, Rv. 282612; Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Vollero, Rv. 281404). Inoltre, è stato sottolineato come l'obbligo di motivazione rafforzata prescinda dalla rinnovazione dell'istruttoria, prevista dall'art.603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto trova fondamento nella necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056).Non vi è dubbio, infine, che la violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata da parte del giudice di appello, che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado sulla base di un percorso ricostruttivo alternativo privo di giustificazione e non adeguatamente confutativo delle difformi conclusioni assunte, così travisando dati fattuali, configuri un profilo di violazione di legge (Sez. 5, n. 32736 del 25/05/2021, Maragos, Rv. 281769). 2.2. Ciò premesso, come già posto in rilievo nella premessa della presente sentenza e come condivisibilmente indicato nel ricorso della parte pubblica, la sentenza di primo grado (p. da 173 e s.) aveva dapprima proceduto ad ampia disamina della giurisprudenza di legittimità in materia di reato di cui all'art. 419 cod. pen , quindi (p. 178 e s), in detta cornice ermeneutica aveva diffusamente indicato gli elementi fattuali dai quali inferire l'ascrivibilità della condotta cOncorsuale contestata a [OSCURATO:PERSONA], tanto sotto il profilo oggettivo, che soggettivo. A tale proposito assumevano, secondo il giudice di primo grado, la pletora di contatti intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e tra il primo e [OSCURATO:PERSONA], da questi minuziosamente esaminati. Così come erano state, altrettanto dettagliatamente, valutate, le diverse dichiarazioni di Gilardi e Ruggiero, attestanti la sicura capacità di [OSCURATO:PERSONA] di orientare le decisioni di coloro che si opponevano alla protesta. In particolare, non fa alcun cenno - anche al solo fine di escluderne motivatamente il rilievo - alle dichiarazioni del primo, collaboratore di giustizia, che - secondo quanto si legge nella sentenza di primo grado - aveva accusato [OSCURATO:PERSONA] di avergli chiesto dei soldi «da dare ai ragazzi che stavano facendo la guerriglia per la discarica a Pianura». Di tutti questi elementi, tratti dalle risultanze investigative, la sentenza impugnata non dà alcun conto esaustivo e, di più, omette ogni riferimento a specifiche circostanze fattuali emerse all'esito delle indagini ed oggetto delle prove acquisite in dibattimento. Da ultimo, rileva il Collegio, sotto un profilo di stretta qualificazione giuridica delle condotte ai sensi dell'art. 419 cod. pen., come la sentenza di secondo grado - nell'affermare la non automaticità dell'adesione morale ai fatti di devastazione di cui all'art. 419 cod. pen. sulla sola scorta dell'avvenuta adesione morale dell'imputato alle condotte dei singoli reati di danneggiamento e resistenza e nell'affermare la non prevedibilità dei primi - abbia finito per trascurare elementi obiettivi, quali la circostanza che l'azione violenta da parte degli autori materiali si articolò in un tempo affatto ampio, superiore alla settimana.Ciò che emerge, quindi, con riferimento allo standard giustificativo in ipotesi di ribaltamento della pronuncia di primo grado, è la carenza da cui risulta affetta la motivazione della sentenza impugnata, alla luce delle descritte linee ermeneutiche tracciate da questa Corte. Nell'ordito motivazionale della sentenza impugnata, in definitiva, manca qualsiasi appagante considerazione ed estrinsecazione delle ragioni poste a fondamento delle scelte ermeneutiche operate, in riferimento ad elementi di prova diversamente valutati ed alla maggiore concludenza attribuita ad elementi di prova diversi da quelli posti a fondamento della sentenza di condanna. Il mancato rispetto del principio della necessaria ostensione di un percorso argomentativo dissenziente, dotato di adeguata e maggiore persuasività, costituisce, quindi, una ragione di annullamento della sentenza impugnata, in quanto, per le ragioni illustrate, il deficit motivazionale denunciato emerge come connotato da entità tale, rispetto all'obbligo di motivazione rafforzata, da rendere il percorso giustificativo sostanzialmente apparente, siccome irrimediabilmente fuorviato e non adeguatamente confutativo della statuizione riformata. 3. La pronuncia assolutoria nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 419 cod. pen. dev'essere rimeditata a seguito di nuovo giudizio, con rinvio alla Corte di appello di Napoli che vi procederà, libera negli esiti, ma ossequiante dei principi suindicati. 4. È, come preannunciato, inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Il primo motivo non è consentito. L'affermazione di responsabilità del ricorrente è fondata, secondo il conforme convincimento dei giudici di merito, sulla scorta della cronologia dei contatti tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] e tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] succedutisi il 3 gennaio 2008, dei quali la difesa sollecita una diversa valutazione, non consentita in questa sede. È appena il caso di evidenziare come neppure sia configurabile il dedotto vizio di travisamento della prova. In virtù della previsione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., novellata dall'art. 8 I. n. 46 del 2006, il controllo del giudice di legittimità si estende alla omessa considerazione o al travisamento della prova, purché decisiva, con la precisazione che ciò che è deducibile in sede di legittimità e rientra, pertanto, in detto controllo è solo l'errore revocatorio (sul significante), in quanto il rapporto di contraddizione esterno al testo della sentenza impugnata, introdotto con la novella, non può che essere inteso in senso stretto, quale rapporto di negazione (sulle premesse), mentre ad esso è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito. Ne deriva che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che, pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che - come quelle prospettate nel caso che ci occupa - siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio.(Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540). 4.2. Sfugge a censura anche il secondo motivo di ricorso, in punto di diniego di un più favorevole giudizio di valenza tra le già riconosciute attenuanti generiche. In tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell'equivalenza (Sez. 5, n. 5579 del 26/09/2013 Sub, Rv. 258874; Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009, dep. 2010, Alesci, Rv. 246134). Ed è ciò che è avvenuto nel caso di specie, dovendosi rilevare come la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenti, mediante puntuale richiamo agli elementi positivi valorizzabili al fine del riconoscimento del beneficio, nonché di quelli reputati di ostacolo al giudizio di prevalenza e, segnatamente, il particolare disvalore del fatto, inferito dalla violazione del dovere di lealtà verso le istituzioni gravante sull'imputato, all'epoca consigliere comunale. 5. Del pari manifestamente infondate le censure prospettate con il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Non sussiste il dedotto vizio di mancata correlazione tra accusa e sentenza. In primo luogo va qui richiamato il principio espresso in sede di legittimità secondo cui per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa, sicché l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr. Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. 3 n. 24932 del 10/02/2023, Gargano, Rv. 284846 - 04). Corollario di tale principio, l'ulteriore affermazione che la correlazione tra imputazione e sentenza risulta violata quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi, sicché il mutamento, ritenuto in sentenza, del dato qualitativo e quantitativo della sostanza stupefacente oggetto di contestazione, a fronte dell'identità del nucleo essenziale della condotta, non viola il principio di cui all'art. 521 cod. proc. pen., non incidendo tale diversità in modo significativo sul fatto e non pregiudicando le possibilità di difesa dell'imputato, ove lo stesso ne sia stato a conoscenza sulla base degli atti di indagine (Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281477). Ciò che non si è certamente realizzato nel caso dell'odierno ricorrente il quale è stato condannato per avere posto in essere, quale condotta rilevante ai fini del reato di resistenza aggravata contestata al capo G), il ribaltamento di un furgone e, cioè, esattamente quella condotta materiale che, pur non facendo parte dell'originaria imputazione, è stata correttamente contestata dal Pubblico ministero all'udienza del 5 luglio 2010 (come risulta dall'intestazione delle sentenze di merito e come conferma lo stesso ricorrente), con indicazione a verbale e notifica dello stesso all'imputato stesso. 5.2. Del pari inammissibile, siccome reiterativo del pedissequo motivo di appello, che ha trovato adeguata risposta nella sentenza di secondo grado, il motivo in punto di insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 339 cod. pen., dalla quale deriverebbe - giusta la tesi difensiva - la prescrizione del reato. La Corte territoriale, con motivazione in linea con l'ermeneusi giurisprudenziale di legittimità, ha richiamato la circostanza che la resistenza fu commessa da un numero certamente superiore a due persone. Tanto basta a i fini dell'integrazione dell'aggravante de qua, per la cui ricorrenza è infatti sufficiente la semplice concorrenza, nell'esplicazione della minaccia o della violenza, di una pluralità di persone riunite, anche se soltanto alcune di esse siano state identificate, derivando da detta pluralità in sé la maggiore gravità dell'illecito quale ragione della circostanza aggravante; circostanza sulla quale non è suscettibile di incidere - come sostenuto dalla difesa - il fatto, peraltro smentito dalle risultanze processuali - che la specifica condotta di ribaltamento del furgone sarebbe stata posta in essere dal solo imputato.Errata in diritto è poi l'affermazione contenuta nel ricorso secondo la quale l'esclusione dell'aggravante in parola inciderebbe sul tempo necessario a prescrivere, posto che - a norma dell'art. 157 cod. pen. le uniche circostanze delle quali si deve tener conto sono quelle c.d. ad effetto speciale e, tra queste, non figura quella di cui all'art. 339 cod. pen. 6. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. Consegue, infine, la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Napoli, nella misura - così come richiesta - liquidata in dispositivo. P.Q.M. In accoglimento del ricorso del Procuratore generale annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibil