CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2021
Cassazione n. 40218/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 11 difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa in data 10.9.2020 dal Tribunale di Milano, che all'esito di giudizio ordinario, aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, così qualificato il fatto ed esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 lett. a) d.P.R. cit. Ne chiede l'annullamento per vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, basata su elementi insufficienti, non avendo la p.g. assistito alla cessione, ma solo ad un incontro causale nel corso del quale il presunto acquirente ha consegnato una banconota all'imputato, visto mettere una mano in tasca, senza verificare se ci fosse una trattativa e una prevista cessione. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza del motivo, meramente reiterativo di una censura formulata in appello, disattesa in sentenza con motivazione lineare ed esaustiva, con la quale il ricorso non si confronta affatto, limitandosi a ribadire la tesi difensiva. L'affermazione di responsabilità risulta fondata sul comportamento inequivoco dell'imputato e dell'acquirente, avendo gli operanti assistito alla consegna anticipata del denaro e alla contestualità del gesto dell'imputato, visto riporre le mani in tasca, ove si rinvenivano i due frammenti di hashish e le pasticche. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 22 settembre 2021 Il Consigliere tensore [OSCURATO:PERSONA]