CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 41158/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2020 del TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] FtANALDI; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Foggia ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., previa riqualificazione del reato contestato (art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90) nell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dello stesso articolo. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, deducendo mancanza di motivazione ed erronea qualificazione giuridica del fatto, trattandosi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto alla quantità di droga e di dosi rinvenute in possesso del prevenuto (gr. 64 di hashish e gr. 230 di marijuana, corrispondenti rispettivamente a n. 351 e n. 476 dosi medie singole), ostative al riconoscimento dell'ipotesi lieve. 3. Il Procuratore Generale in sede, con requisitoria scritta, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso è fondato. Si deve ritenere che, a fronte del notevole quantitativo di sostanza stupefacente oggetto di contestazione, la qualificazione giuridica riconosciuta in sentenza sia erronea, non potendo trarsi dagli elementi in fatto ragioni effettive per ritenere il fatto riconducibile all'ipotesi lieve di cui al quinto comma dell'art. 73 cit. In proposito, non va dimenticato che in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv. 263651 - 01). Nel caso di specie, il dato ponderale e le diverse tipologie di stupefacente trovato in possesso del prevenuto non consentono di sussumere il fatto in contestazione nell'ipotesi lieve riconosciuta nella sentenza impugnata, che va, pertanto, annullata senza rinvio. Va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia per il prosieguo del procedimento di merito. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia per l'ulteriore corso. Così deciso il 30 settembre