CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 41028/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Catania ha ratificato l'accordo raggiunto dalle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen, applicando la pena finale di anni due di reclusione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta documentale commesso nella qualità di amministratore unico della S. INT.EDIL s.r.I.. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge un unico motivo, dolendosi della incongruità della pena applicata per non essere stata considerata la diminuzione massima per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e per la erronea qualificazione giuridica del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p. 2. Ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p. il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre le censure proposte con il ricorso attingono profili affatto diversi da quelli tassativamente elencati dalla disposizione richiamata. Conseguentemente è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca motivi concernenti, non l'illegalità della pena, intesa come sanzione non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale, ma profili commisurativi della stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o, come nel caso di specie, alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione, tutti elementi che peraltro hanno costituito oggetto del negozio processuale stipulato dall'imputato (ex multis Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro 4000 in favore della Cassa delle ammen