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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19161/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7875/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliata per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Angeli –controricorrente – Avverso la sentenza n. 924/2020della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno17 settembre 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 22 marzo2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 7875/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.In forza di ordinanze provvisorie rese nel giudizio di separazione personale tra coniugitra di loro svolto, [OSCURATO:PERSONA] intimò a [OSCURATO:PERSONA] precetto per il pagamento della complessiva somma di euro 15.601,41, di cui euro 2.901,78 a titolo di contributo al mantenimento della intimante per il periodo ottobre 2014-giugno 2015 (in misura pari ad euro 300 mensili, rivalutati) ed euro 12.414,15 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie Elena ed Emanuela per il periodo novembre 2014-luglio 2015 (in misura pari ad euro 650 mensili,rivalutati, per ciascuna delle figlie).

2. Accogliendo l’opposizione all’esecuzione spiegata dall’intimato, il Tribunale di Pesaro «annullò integralmente il precetto», sul rilievo che la sentenza resa a definizione del giudizio di separazionein primo grado aveva revocato l’assegno di mantenimento in favore delle figlie.

3. La decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’appello interposto dalla intimante.

4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi, cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA].

5. Ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa.

6. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. I l pr imo motivo rileva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 158 cod. proc. civ., in quanto resa da c ollegio d’appello composto da un giudice ausiliario, peraltro estensore della pronuncia.

1.1. La censura è infondata.

Decidendo sulla questione della conformità ai princìpi supremi delle norme introduttive della figura dei giudici ausiliari d’appello (con lo status di componenti dei collegi), la Corte Costituzionale, con la r.g. n. 7875/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sentenza del 17 marzo 2021, n. 41, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione dell’art. 106, primo e secondo comma, Cost., gli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall’art. 32 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, ritenendo tuttavia che in tale periodo (e cioè a dire sino al 31 ottobre 2025) «rimane legittima la costituzione dei collegi delle Corti d’appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegio e nel rispetto di tutte le altre disposizioni che garantiscono l’indipendenza e la terzietà anche di questo magistrato onorario».

Alcuna nullità inficia pertanto la gravata sentenza, resa nel settembre 2020. 2.Il secondo motivo prospetta nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, del codice di rito.

Si lamenta, in particolare, l’omessa pronuncia del giudice d’appello sul gravame concernente l’illegittimità della sentenza di prime cure per aver annullato in toto il precetto, anche nella parte relativa al credito per il mantenimento della intimante, non oggetto di revocanell’àmbito della controversia di separazione.

2.1. Il motivo è fondato.

Con la riproduzione, per stralci e nei tratti essenziali, del contenuto dell’atto di appello, il ricorso in disamina dà conto dellaproposizione alla Corte territoriale di censure assertivamente prospettanti l’erroneità della decisione emessa in primo grado nella parte in cui dichiarava la inefficacia del precetto opposto nella sua interezza, senza compiere distinzione alcuna in ordine alle differenti ragioni causali delle somme r.g. n. 7875/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ivi intimate e, segnatamente, senza considerare la porzione di credito ascritta all’assegno di mantenimento rivendicato dalla coniuge.

Sul motivo di impugnazione così dispiegato la Corte d’appello di Ancona ha mancato di statuire.

La stringata motivazione posta a suffragio del dictum reso, infatti, si incentra unicamente sulla debenza dell’assegno di mantenimento in favore delle figlie della intimante: a tal fine vengono richiamati i provvedimenti interinali adottati nel corso del giudizio di separazione, portanti variazioni nella misura del contributo di sostegno alla prole; in tal senso, poi, con univoca chiarezza, la conclusione esposta nella gravata sentenza, riferita all’obbligo gravante sull’intimato nella qualità di genitore («la cessazione dell’obbligo di mantenimento per il padre decorreva dall’ottobre 2014»).

Nessun argomento (né, a fortiori, nessuna delibazione) investe la sussistenza del credito della moglie, negata dal primo giudice con statuizione sottoposta al vaglio della Corte d’appello.

Diversamente da quanto opinato dal controricorrente, infine, priva di rilevanza è la locuzione adoperata al termine della parte motiva («quanto statuito assorbe le ulteriori doglianzee richieste delle parti»): ben lungi dall’esprimere l’assorbimento dei motivi di appello non esaminati (postulando l’assorbimento la superfluità per sopravvenuto difetto di interesse o il venir meno della necessità della decisione sulle questioni non vagliate: Cass. 17/04/2020, n. 7905; Cass. 07/02/2020, n. 2977), si tratta invero di formula di mero stile, cui non può ascriversi alcun contenuto o significato precettivo.

In definitiva, si ravvisa la denunciata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione al motivo di appello inerente al credito precettato nell’interesse della moglie: tanto importa la cassazione in parte qua della impugnata sentenza, con rinvio r.g. n. 7875/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] (nei termini meglio precisati in appresso) per esame della questione, in quanto presupponente accertamenti di fatto. 3.Il terzo motivo lamenta « errata interpretazione del giudicato con conseguente violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 preleggi e dell’art. 2909 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.».

Parte ricorrente ricostruisce l’andamento della vicenda litigiosa in ordine al mantenimento delle figlie come segue: (a) con ordinanza del 27 luglio 2015, il Tribunale di Pesaro, riconosciuta, la non piena autosufficienza delle figlie,riduceva l’assegno da euro 650 ad euro 250 mensili; (b) con successiva ordinanza del 18 gennaio 2016, stante l’allegazione di elementi sopravvenuti, la medesima A.G. revocava detto assegno con decorrenza dalla pronuncia; (c) la sentenza conclusivadel primo grado del giudizio di separazione rigettava infine la richiesta di assegno di mantenimento, sul rilievo della raggiunta autosufficienza delle figlie, ma senza statuire espressamente sulla decorrenza della cessazionedel relativo contributo.

Da quanto soprainferisce l’erroneo apprezzamento della sentenza gravata laddove ha ritenuto la retroattività della revoca dell’assegno sin dall’ottobre 2014 (dovuto invece, secondo l’impugnante, sino al gennaio 2016), così affermando l’illegittimità del precetto.

4. Preliminare (e, per quanto si dirà, assorbente) rispetto al vaglio del mezzo testé illustrato è l’esame del quarto motivo di ricorso.

Con esso, per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., si denuncia nullità della sentenza per motivazione apparente, per avere la Corte di appello dato risposta con un «laconico richiamo alle mere conclusioni raggiunte dal Tribunale» al motivo di appello con cui si deduceva l’irretroattiv ità della revoca del contributo di mantenimento in favore delle figlie.

4.1. Quest’ultima doglianza è fondata. r.g. n. 7875/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] «motivazione apparente», causa di nullità della sentenza, quando il giudice ometta di esporre i motivi, in fatto ed in diritto, della decisione, di rendere intellegibile l’iter logico seguito per pervenire al dictum reso, così impedendo la praticabilità di un controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento (sulla nozione di «motivazione apparente» cfr., tra le tantissime, Cass., Sez.

U., 07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez.

U., 22/09/2014, n. 19881; Cass., Sez.

U., 21/06/2016, n. 16599; Cass., Sez.

U., 03/11/2016, n. 22232; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 23/05/2019, n. 13977).

Orbene, a fronte di un’articolata censura (riprodotta, nella sua integralità, in ricorso) sull’irretroattività della revoca del contributo di mantenimento basata su un’analitica e puntuale ricostruzione della successione nel tempo dei titoli di matrice giudiziale regolanti detto contributo, il giudice d’appello ha esposto il suo convincimento nei seguenti termini: « correttamente il primo giudice ha rilevato, sulla scorta della decisione sul punto del Tribunale, che la cessazione dell’obbligo di mantenimento per il padre decorreva dall’ottobre 2014».

Come invero evidente, si tratta di una sorta di motivazione «per relationem», che si esaurisce cioè in un rinvio adesivo alla decisione di prime cure, della quale non viene riportato (nemmeno in minima parte) l’iter logico-argomentativo.

Sennonché, secondol’insegnamento consolidato di questa Corte, la motivazione «per relationem» della sentenza pronunciata in sede di gravame è legittima unicamente se e in quanto il giudice d’appello, facendo propri gli argomenti del primo giudice, esprima, sia pure in modoconciso, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo appagante ed esaustivo.

All’inverso, deve essere cassata la sentenza d’appello allorquando la laconicità della motivazione adottata, r.g. n. 7875/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] formulata in termini di mera adesione, non consenta di ritenere che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice di appello sia pervenuto attraverso la disamina e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive addotte(sulla motivazione «per relationem», tra le tantissime, Cass. 23/07/2020, n. 15757; Cass. 05/08/2019, n. 20883; Cass. 05/11/2018, n. 28139; Cass. 05/10/2018, n. 24452; Cass. 21/09/2017, n. 22022; Cass. 06/05/2015, n. 9068).

Il percorso argomentativo tracciato dalla sentenza impugnata, in breve, quantunque materialmente esistente, non rende percepibili le ragioni della decisione.

La trascritta adesione alla statuizione di primo grado risulta del tutto acritica, svincolata dal contenuto del gravame (non facendosi carico di illustrare perché la successione dei titoli giudiziali sia da intendersi nel senso esplicitato anziché nel modo sostenuto dall’appellante), e, quindi, insignificante ed indefinita : in breve, una motivazione figurativa ed apparente.

5. L’accoglimento del quarto motivo, con rinvio al giudice di merito per nuova disamina, assorbe il vaglio del terzo motivo, avente ad oggetto la correttezza nel merito d i g ravame rigettato dalla Corte d’appello con motivazione apparente.

6. In conclusionee per riepilogare: rigettato il primo motivo, sono invece accolti il secondo ed il quarto, con assorbimento del terzo, con cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione,anche per provvedere al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

7. Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. p. q. m.

Accoglie il secondo ed il quarto motivo di ricorso, rigettato il primo ed assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte r.g. n. 7875/2021 Cons.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7875/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliata per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Angeli –controricorrente – Avverso la sentenza n. 924/2020della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno17 settembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 22 marzo2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE r.g. n. 7875/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.In forza di ordinanze provvisorie rese nel giudizio di separazione personale tra coniugitra di loro svolto, [OSCURATO:PERSONA] intimò a [OSCURATO:PERSONA] precetto per il pagamento della complessiva somma di euro 15.601,41, di cui euro 2.901,78 a titolo di contributo al mantenimento della intimante per il periodo ottobre 2014-giugno 2015 (in misura pari ad euro 300 mensili, rivalutati) ed euro 12.414,15 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie Elena ed Emanuela per il periodo novembre 2014-luglio 2015 (in misura pari ad euro 650 mensili,rivalutati, per ciascuna delle figlie). 2. Accogliendo l’opposizione all’esecuzione spiegata dall’intimato, il Tribunale di Pesaro «annullò integralmente il precetto», sul rilievo che la sentenza resa a definizione del giudizio di separazionein primo grado aveva revocato l’assegno di mantenimento in favore delle figlie. 3. La decisione in epigrafe indicata ha rigettato l’appello interposto dalla intimante. 4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi, cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]. 5. Ambedue le parti hanno depositato memoria illustrativa. 6. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. I l pr imo motivo rileva la nullità della sentenza per violazione dell’art. 158 cod. proc. civ., in quanto resa da c ollegio d’appello composto da un giudice ausiliario, peraltro estensore della pronuncia. 1.1. La censura è infondata. Decidendo sulla questione della conformità ai princìpi supremi delle norme introduttive della figura dei giudici ausiliari d’appello (con lo status di componenti dei collegi), la Corte Costituzionale, con la r.g. n. 7875/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sentenza del 17 marzo 2021, n. 41, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione dell’art. 106, primo e secondo comma, Cost., gli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall’art. 32 del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, ritenendo tuttavia che in tale periodo (e cioè a dire sino al 31 ottobre 2025) «rimane legittima la costituzione dei collegi delle Corti d’appello con la partecipazione di non più di un giudice ausiliario a collegio e nel rispetto di tutte le altre disposizioni che garantiscono l’indipendenza e la terzietà anche di questo magistrato onorario». Alcuna nullità inficia pertanto la gravata sentenza, resa nel settembre 2020. 2.Il secondo motivo prospetta nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, del codice di rito. Si lamenta, in particolare, l’omessa pronuncia del giudice d’appello sul gravame concernente l’illegittimità della sentenza di prime cure per aver annullato in toto il precetto, anche nella parte relativa al credito per il mantenimento della intimante, non oggetto di revocanell’àmbito della controversia di separazione. 2.1. Il motivo è fondato. Con la riproduzione, per stralci e nei tratti essenziali, del contenuto dell’atto di appello, il ricorso in disamina dà conto dellaproposizione alla Corte territoriale di censure assertivamente prospettanti l’erroneità della decisione emessa in primo grado nella parte in cui dichiarava la inefficacia del precetto opposto nella sua interezza, senza compiere distinzione alcuna in ordine alle differenti ragioni causali delle somme r.g. n. 7875/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ivi intimate e, segnatamente, senza considerare la porzione di credito ascritta all’assegno di mantenimento rivendicato dalla coniuge. Sul motivo di impugnazione così dispiegato la Corte d’appello di Ancona ha mancato di statuire. La stringata motivazione posta a suffragio del dictum reso, infatti, si incentra unicamente sulla debenza dell’assegno di mantenimento in favore delle figlie della intimante: a tal fine vengono richiamati i provvedimenti interinali adottati nel corso del giudizio di separazione, portanti variazioni nella misura del contributo di sostegno alla prole; in tal senso, poi, con univoca chiarezza, la conclusione esposta nella gravata sentenza, riferita all’obbligo gravante sull’intimato nella qualità di genitore («la cessazione dell’obbligo di mantenimento per il padre decorreva dall’ottobre 2014»). Nessun argomento (né, a fortiori, nessuna delibazione) investe la sussistenza del credito della moglie, negata dal primo giudice con statuizione sottoposta al vaglio della Corte d’appello. Diversamente da quanto opinato dal controricorrente, infine, priva di rilevanza è la locuzione adoperata al termine della parte motiva («quanto statuito assorbe le ulteriori doglianzee richieste delle parti»): ben lungi dall’esprimere l’assorbimento dei motivi di appello non esaminati (postulando l’assorbimento la superfluità per sopravvenuto difetto di interesse o il venir meno della necessità della decisione sulle questioni non vagliate: Cass. 17/04/2020, n. 7905; Cass. 07/02/2020, n. 2977), si tratta invero di formula di mero stile, cui non può ascriversi alcun contenuto o significato precettivo. In definitiva, si ravvisa la denunciata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione al motivo di appello inerente al credito precettato nell’interesse della moglie: tanto importa la cassazione in parte qua della impugnata sentenza, con rinvio r.g. n. 7875/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] (nei termini meglio precisati in appresso) per esame della questione, in quanto presupponente accertamenti di fatto. 3.Il terzo motivo lamenta « errata interpretazione del giudicato con conseguente violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 preleggi e dell’art. 2909 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.». Parte ricorrente ricostruisce l’andamento della vicenda litigiosa in ordine al mantenimento delle figlie come segue: (a) con ordinanza del 27 luglio 2015, il Tribunale di Pesaro, riconosciuta, la non piena autosufficienza delle figlie,riduceva l’assegno da euro 650 ad euro 250 mensili; (b) con successiva ordinanza del 18 gennaio 2016, stante l’allegazione di elementi sopravvenuti, la medesima A.G. revocava detto assegno con decorrenza dalla pronuncia; (c) la sentenza conclusivadel primo grado del giudizio di separazione rigettava infine la richiesta di assegno di mantenimento, sul rilievo della raggiunta autosufficienza delle figlie, ma senza statuire espressamente sulla decorrenza della cessazionedel relativo contributo. Da quanto soprainferisce l’erroneo apprezzamento della sentenza gravata laddove ha ritenuto la retroattività della revoca dell’assegno sin dall’ottobre 2014 (dovuto invece, secondo l’impugnante, sino al gennaio 2016), così affermando l’illegittimità del precetto. 4. Preliminare (e, per quanto si dirà, assorbente) rispetto al vaglio del mezzo testé illustrato è l’esame del quarto motivo di ricorso. Con esso, per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., si denuncia nullità della sentenza per motivazione apparente, per avere la Corte di appello dato risposta con un «laconico richiamo alle mere conclusioni raggiunte dal Tribunale» al motivo di appello con cui si deduceva l’irretroattiv ità della revoca del contributo di mantenimento in favore delle figlie. 4.1. Quest’ultima doglianza è fondata. r.g. n. 7875/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] «motivazione apparente», causa di nullità della sentenza, quando il giudice ometta di esporre i motivi, in fatto ed in diritto, della decisione, di rendere intellegibile l’iter logico seguito per pervenire al dictum reso, così impedendo la praticabilità di un controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento (sulla nozione di «motivazione apparente» cfr., tra le tantissime, Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. U., 22/09/2014, n. 19881; Cass., Sez. U., 21/06/2016, n. 16599; Cass., Sez. U., 03/11/2016, n. 22232; Cass. 25/09/2018, n. 22598; Cass. 23/05/2019, n. 13977). Orbene, a fronte di un’articolata censura (riprodotta, nella sua integralità, in ricorso) sull’irretroattività della revoca del contributo di mantenimento basata su un’analitica e puntuale ricostruzione della successione nel tempo dei titoli di matrice giudiziale regolanti detto contributo, il giudice d’appello ha esposto il suo convincimento nei seguenti termini: « correttamente il primo giudice ha rilevato, sulla scorta della decisione sul punto del Tribunale, che la cessazione dell’obbligo di mantenimento per il padre decorreva dall’ottobre 2014». Come invero evidente, si tratta di una sorta di motivazione «per relationem», che si esaurisce cioè in un rinvio adesivo alla decisione di prime cure, della quale non viene riportato (nemmeno in minima parte) l’iter logico-argomentativo. Sennonché, secondol’insegnamento consolidato di questa Corte, la motivazione «per relationem» della sentenza pronunciata in sede di gravame è legittima unicamente se e in quanto il giudice d’appello, facendo propri gli argomenti del primo giudice, esprima, sia pure in modoconciso, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo appagante ed esaustivo. All’inverso, deve essere cassata la sentenza d’appello allorquando la laconicità della motivazione adottata, r.g. n. 7875/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] formulata in termini di mera adesione, non consenta di ritenere che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice di appello sia pervenuto attraverso la disamina e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive addotte(sulla motivazione «per relationem», tra le tantissime, Cass. 23/07/2020, n. 15757; Cass. 05/08/2019, n. 20883; Cass. 05/11/2018, n. 28139; Cass. 05/10/2018, n. 24452; Cass. 21/09/2017, n. 22022; Cass. 06/05/2015, n. 9068). Il percorso argomentativo tracciato dalla sentenza impugnata, in breve, quantunque materialmente esistente, non rende percepibili le ragioni della decisione. La trascritta adesione alla statuizione di primo grado risulta del tutto acritica, svincolata dal contenuto del gravame (non facendosi carico di illustrare perché la successione dei titoli giudiziali sia da intendersi nel senso esplicitato anziché nel modo sostenuto dall’appellante), e, quindi, insignificante ed indefinita : in breve, una motivazione figurativa ed apparente. 5. L’accoglimento del quarto motivo, con rinvio al giudice di merito per nuova disamina, assorbe il vaglio del terzo motivo, avente ad oggetto la correttezza nel merito d i g ravame rigettato dalla Corte d’appello con motivazione apparente. 6. In conclusionee per riepilogare: rigettato il primo motivo, sono invece accolti il secondo ed il quarto, con assorbimento del terzo, con cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione,anche per provvedere al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. 7. Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. p. q. m. Accoglie il secondo ed il quarto motivo di ricorso, rigettato il primo ed assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte r.g. n. 7875/2021 Cons.