CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 01699/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e tenuto, tra l'altro, a presentarsi quotidianamente presso la Caserma di Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], ha violato, in quindici occasioni, tra il 4 settembre ed il 27 ottobre 2018, tali prescrizioni; che, con il primo motivo di ricorso per cassazione, svolge [OSCURATO:PERSONA] contestazioni di tangibile genericità in ordine all'omessa verifica dell'attualità della sua pericolosità sociale che, ha debitamente spiegato la Corte di appello, non era, nel caso di specie, necessaria, posto che l'esecuzione della misura di prevenzione è stata sospesa per un periodo inferiore al biennio ed in forza di applicazione di misura cautelare (e non, dunque, di esecuzione di condanna irrevocabile) e che il dato controverso era stato, comunque, positivamente accertato dalla Corte di appello con il decreto emesso il 4 ottobre 2016, con il quale, in parziale riforma del provvedimento di primo grado, è stata ridotta la durata della misura di prevenzione; che parimenti incensurabili sono le considerazioni dedicate dal giudice di merito all'elemento soggettivo del reato, comprovato, al di là di ogni ragionevole dubbio, dalla reiterazione, in un arco temporale circoscritto, di violazioni mai assistite da giustificazioni credibili, contegno che, correttamente, è stato ritenuto frutto del deliberato intento di sottrarsi alle prescrizioni impartitegli a scopo preventivo; che ineccepibili si palesano, infine, le considerazioni dedicate dalla Corte di appello all'applicazione della recidiva, imposta dal comprovato accrescimento della capacità a delinquere di [OSCURATO:PERSONA] il quale, gravato da numerosi precedenti, due dei quali recenti e specifici, non ha mostrato segno alcuno di resipiscenza né compreso la funzione rieducativa e di risocializzazione delle pene in precedenza irrogategli, ciò che induce a ritenere che gli illeciti qui oggetto di addebito siano frutto di ancor più intensa propensione criminosa; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.