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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 26030/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2375/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine al ricorso, pec [OSCURATO:EMAIL] ; - controricorrenti - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n. 3538/18/15 depositata il 18.08.2015;Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.05.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 3538/18/15 pronunciata in data 14/05/2015 dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania, depositata in data 18/08/2015 e relativa l'avviso di liquidazione n. 20061T021878000 con il quale, in relazione all'atto pubblico di compravendita sitipulato dai sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], revocava l'agevolazione IVA al 4%, applicava l'aliquota IVA ordinaria e recuperava a tassazione la presunta maggiore IVA dovuta pari ad C. 60.000,00, con applicazione di sanzioni al 30% ed interessi; si sono costituiti i contribuenti con controricorso; [OSCURATO:PERSONA]: - nelle more del presente grado di giudizio, i controricorrenti si sono avvalsi della disciplina di favore prevista ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. n.119/2018, convertito con I. n. 136/2018 ed hanno proceduto a presentare domanda di definizione della presente lite; - in particolare, gli odierni controricorrenti, in data 2:3/05/2019, hanno presentato telematicamente all'Agenzia delle Entrate la domanda di definizione della presente lite dopo aver proceduto al versamento della prima rata (di tre); - a seguito della comunicazione della fissazione della odierna adunanza camerale, i controricorrenti hanno depositato memoria e la completa documentazione attestante l'avvenuta definizione agevolata ai sensi dell'art. 6, comma 10, del D.L.119/2018, convertito dalla Legge n. 136/2018, mediante pagamento di tutte le rate entro le scadenze previste, provvedendo a darne notificazione all'Avvocatura dello Stato a mezzo PEC; - l'Avvocatura dello Stato nulla ha osservato in merito; - sussistono, pertanto, i presupposti per la declaratoria di estinzione del presente giudizio per avvenuta definizione della lite ai sensi dell'art. 6 del d.I.119/2018, convertito dalla

I. n. 136/2018; - le spese restano a carico di chi le ha anticipate. p.q.m. pzyusso dichiara l'estinzione del~ a seguito di definizione della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, convertito con I. n. 136/2018. [OSCURATO:PERSONA] Virgi2c1_ [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2375/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine al ricorso, pec [OSCURATO:EMAIL] ; - controricorrenti - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n. 3538/18/15 depositata il 18.08.2015;Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17.05.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 3538/18/15 pronunciata in data 14/05/2015 dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania, depositata in data 18/08/2015 e relativa l'avviso di liquidazione n. 20061T021878000 con il quale, in relazione all'atto pubblico di compravendita sitipulato dai sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], revocava l'agevolazione IVA al 4%, applicava l'aliquota IVA ordinaria e recuperava a tassazione la presunta maggiore IVA dovuta pari ad C. 60.000,00, con applicazione di sanzioni al 30% ed interessi; si sono costituiti i contribuenti con controricorso; [OSCURATO:PERSONA]: - nelle more del presente grado di giudizio, i controricorrenti si sono avvalsi della disciplina di favore prevista ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. n.119/2018, convertito con I. n. 136/2018 ed hanno proceduto a presentare domanda di definizione della presente lite; - in particolare, gli odierni controricorrenti, in data 2:3/05/2019, hanno presentato telematicamente all'Agenzia delle Entrate la domanda di definizione della presente lite dopo aver proceduto al versamento della prima rata (di tre); - a seguito della comunicazione della fissazione della odierna adunanza camerale, i controricorrenti hanno depositato memoria e la completa documentazione attestante l'avvenuta definizione agevolata ai sensi dell'art. 6, comma 10, del D.L.119/2018, convertito dalla Legge n. 136/2018, mediante pagamento di tutte le rate entro le scadenze previste, provvedendo a darne notificazione all'Avvocatura dello Stato a mezzo PEC; - l'Avvocatura dello Stato nulla ha osservato in merito; - sussistono, pertanto, i presupposti per la declaratoria di estinzione del presente giudizio per avvenuta definizione della lite ai sensi dell'art. 6 del d.I.119/2018, convertito dalla I. n. 136/2018; - le spese restano a carico di chi le ha anticipate. p.q.m. pzyusso dichiara l'estinzione del~ a seguito di definizione della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, convertito con I. n. 136/2018. [OSCURATO:PERSONA] Virgi2c1_ [OSCURATO:PERSONA]
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