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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 18 marzo 1953

Cassazione n. 00954/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/03/1953 avverso l'ordinanza del 05/11/2021 del TRIB.

LIBERTA di PISAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Pisa ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il sequestro effettuato dagli operanti della stazione Carabinieri di Peccioli in data 6.10.2021 a seguito di perquisizione delegata dal Pubblico ministero, mediante il quale è stata sottoposta a vincolo, fra l'altro, la somma di euro 3.565,00 in contanti rinvenuta nell'autovettura del Puccinelli, indagato per l'illecita detenzione e cessione a [OSCURATO:PERSONA], in più occasioni, di quantitativi di 100 grammi alla volta di sostanze stupefacenti del tipo hashish.

2. Avverso tale ordinanza il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge per mancanza di motivazione.

Deduce la mancata convalida del sequestro della somma di denaro, non essendo stato specificato nel decreto di perquisizione del PM che anche il denaro doveva essere sottoposto a sequestro; l'assenza di pertinenzialità tra la res ed il fatto illecito, trattandosi di somma di denaro conseguente a lecita attività commerciale dell'indagato; la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dallo Stoppelli a fondamento della gravità indiziaria, trattandosi di soggetto sottoposto ad indagini.

3. Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per il vizio di violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).3.

Così delimitato il controllo riservato al giudice di legittimità dall'art. 325 cod. proc. pen., si deve osservare come nel caso il ricorrente prospetti essenzialmente vizi motivazionali e non violazioni di legge.

4. In primo luogo, non è vero che nel caso fosse necessaria la convalida del sequestro da parte del PM, atteso che il decreto di perquisizione era sufficientemente dettagliato, per cui deve ritenersi legittimo il sequestro operato dalla polizia giudiziaria di cose ritenute corpo di reato o pertinenti al reato in esecuzione di un decreto di perquisizione del pubblico ministero, seppure in detto decreto non siano state minuziosamente descritte e però alla loro individuazione possa giungersi in base sia alla natura del reato indicato nel decreto di perquisizione, sia alla nozione normativa di "corpo di reato" e di "cosa pertinente al reato" (Sez. 2, n. 35866 del 19/06/2008, Rv. 241113 - 01).

Peraltro, anche se si ritenesse necessaria la convalida, il ricorso in disamina sarebbe parimenti inammissibile, in quanto, in tema di sequestro probatorio, il decreto con il quale il pubblico ministero disponga il sequestro di beni senza indicare specificamente le cose da sottoporre a vincolo, rimettendo alla discrezionalità della polizia giudiziaria delegata l'esatta individuazione delle stesse, che non sia seguito da convalida, non è impugnabile mediante riesame, con la conseguenza che, qualora il pubblico ministero non disponga la restituzione ai sensi dell'art. 355, comma 2, cod. proc. pen., l'interessato può avanzare al medesimo la relativa istanza, con facoltà di proporre opposizione al giudice per le indagini preliminari nell'ipotesi di diniego (cfr. Sez. 2, n. 42517 del 15/10/2021, Rv. 282208 - 01).

5. Le restanti censure attengono al merito e sono, quindi, inammissibili, non essendo questa la sede per valutare i rilievi di parte ricorrente sulla valenza dei singoli oggetti sequestrati, ovvero per affermare la esatta qualificazione delle dichiarazioni rese dallo Stoppiello, al fine di evidenziare l'erronea valutazione del fumus e della connessa pertinenzialità.

Sul punto, del resto, il ricorso rivela il suo difetto di autosufficienza, non avendo allegato alcunché a supporto dei rilievi proposti, oltre a porre questioni che esulano dai limiti della cognizione di questa Corte nella presente fase cautelare.

6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 3 novembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/03/1953 avverso l'ordinanza del 05/11/2021 del TRIB. LIBERTA di PISAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Pisa ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il sequestro effettuato dagli operanti della stazione Carabinieri di Peccioli in data 6.10.2021 a seguito di perquisizione delegata dal Pubblico ministero, mediante il quale è stata sottoposta a vincolo, fra l'altro, la somma di euro 3.565,00 in contanti rinvenuta nell'autovettura del Puccinelli, indagato per l'illecita detenzione e cessione a [OSCURATO:PERSONA], in più occasioni, di quantitativi di 100 grammi alla volta di sostanze stupefacenti del tipo hashish. 2. Avverso tale ordinanza il difensore dell'indagato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge per mancanza di motivazione. Deduce la mancata convalida del sequestro della somma di denaro, non essendo stato specificato nel decreto di perquisizione del PM che anche il denaro doveva essere sottoposto a sequestro; l'assenza di pertinenzialità tra la res ed il fatto illecito, trattandosi di somma di denaro conseguente a lecita attività commerciale dell'indagato; la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dallo Stoppelli a fondamento della gravità indiziaria, trattandosi di soggetto sottoposto ad indagini. 3. Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per il vizio di violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).3. Così delimitato il controllo riservato al giudice di legittimità dall'art. 325 cod. proc. pen., si deve osservare come nel caso il ricorrente prospetti essenzialmente vizi motivazionali e non violazioni di legge. 4. In primo luogo, non è vero che nel caso fosse necessaria la convalida del sequestro da parte del PM, atteso che il decreto di perquisizione era sufficientemente dettagliato, per cui deve ritenersi legittimo il sequestro operato dalla polizia giudiziaria di cose ritenute corpo di reato o pertinenti al reato in esecuzione di un decreto di perquisizione del pubblico ministero, seppure in detto decreto non siano state minuziosamente descritte e però alla loro individuazione possa giungersi in base sia alla natura del reato indicato nel decreto di perquisizione, sia alla nozione normativa di "corpo di reato" e di "cosa pertinente al reato" (Sez. 2, n. 35866 del 19/06/2008, Rv. 241113 - 01). Peraltro, anche se si ritenesse necessaria la convalida, il ricorso in disamina sarebbe parimenti inammissibile, in quanto, in tema di sequestro probatorio, il decreto con il quale il pubblico ministero disponga il sequestro di beni senza indicare specificamente le cose da sottoporre a vincolo, rimettendo alla discrezionalità della polizia giudiziaria delegata l'esatta individuazione delle stesse, che non sia seguito da convalida, non è impugnabile mediante riesame, con la conseguenza che, qualora il pubblico ministero non disponga la restituzione ai sensi dell'art. 355, comma 2, cod. proc. pen., l'interessato può avanzare al medesimo la relativa istanza, con facoltà di proporre opposizione al giudice per le indagini preliminari nell'ipotesi di diniego (cfr. Sez. 2, n. 42517 del 15/10/2021, Rv. 282208 - 01). 5. Le restanti censure attengono al merito e sono, quindi, inammissibili, non essendo questa la sede per valutare i rilievi di parte ricorrente sulla valenza dei singoli oggetti sequestrati, ovvero per affermare la esatta qualificazione delle dichiarazioni rese dallo Stoppiello, al fine di evidenziare l'erronea valutazione del fumus e della connessa pertinenzialità. Sul punto, del resto, il ricorso rivela il suo difetto di autosufficienza, non avendo allegato alcunché a supporto dei rilievi proposti, oltre a porre questioni che esulano dai limiti della cognizione di questa Corte nella presente fase cautelare. 6. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 novembre 202