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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 marzo 2026

Cassazione n. 25163/2026

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orte d'appello di Napoli;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello diNapoli, che confermava la sentenza del tribunale di Avellino del 7 luglio 2020, dicondanna dello stesso per il reato ex articolo 5 del Dlgs. n. 74 del 2000, perchénon presentata la dichiarazione ai fini delle imposte dirette ed Iva al fine dievadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.Si lamenta innanzitutto l'omessa dichiarazione di estinzione del reato perprescrizione siccome maturata il 10 settembre 2023, ovvero prima della notificaall’l'imputato dell'avviso di deposito della motivazione.

Inoltre, si lamental'intervenuta sospensione del corso della prescrizione per l'intera durata delrinvio senza rispettare il termine dell'articolo 159 comma 3 del codice penale.

Lasospensione avrebbe dovuto avere durata di soli 120 giorni e non 341, a frontedi rinvii disposti in accoglimento della concorde richiesta delle parti di differire ladiscussione del processo.

Si ribadisce che comunque il reato sarebbeÈ sufficiente qui osservare che il termine prescrizionale rispetto al momento dicelebrazione del giudizio di riferimento va considerato fino al momento dellapubblicazione della sentenza e non fino al momento di avviso di deposito dellastessa.

Inoltre, corretto appare il calcolo della intera durata del rinvio, atteso chenon ricorre un caso di rinvio per impedimento bensì di richiesta dello stesso daparte del difensore ancorché concordata con la controparte pubblica.La inammissibilità del ricorso impone anche la esclusione della instaurazione diun attuale nuovo rapporto processuale che, come noto, preclude la possibilità inquesta sede di valutare i termini di prescrizione astrattamente nel frattempomaturati, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata.Il ricorso è pertanto inammissibile con condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di Napoli;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello diNapoli, che confermava la sentenza del tribunale di Avellino del 7 luglio 2020, dicondanna dello stesso per il reato ex articolo 5 del Dlgs. n. 74 del 2000, perchénon presentata la dichiarazione ai fini delle imposte dirette ed Iva al fine dievadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.Si lamenta innanzitutto l'omessa dichiarazione di estinzione del reato perprescrizione siccome maturata il 10 settembre 2023, ovvero prima della notificaall’l'imputato dell'avviso di deposito della motivazione. Inoltre, si lamental'intervenuta sospensione del corso della prescrizione per l'intera durata delrinvio senza rispettare il termine dell'articolo 159 comma 3 del codice penale. Lasospensione avrebbe dovuto avere durata di soli 120 giorni e non 341, a frontedi rinvii disposti in accoglimento della concorde richiesta delle parti di differire ladiscussione del processo. Si ribadisce che comunque il reato sarebbeÈ sufficiente qui osservare che il termine prescrizionale rispetto al momento dicelebrazione del giudizio di riferimento va considerato fino al momento dellapubblicazione della sentenza e non fino al momento di avviso di deposito dellastessa. Inoltre, corretto appare il calcolo della intera durata del rinvio, atteso chenon ricorre un caso di rinvio per impedimento bensì di richiesta dello stesso daparte del difensore ancorché concordata con la controparte pubblica.La inammissibilità del ricorso impone anche la esclusione della instaurazione diun attuale nuovo rapporto processuale che, come noto, preclude la possibilità inquesta sede di valutare i termini di prescrizione astrattamente nel frattempomaturati, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata.Il ricorso è pertanto inammissibile con condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25163/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris