CassazionedecretoSezione 7Decisione del 13 aprile 2023
Cassazione n. 25260/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 08/03/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di SIENA(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 'sn [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, a seguito della espressa rinuncia alla impugnazione effettata da parte di [OSCURATO:PERSONA] in data 25 marzo 2023; Ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, ritenuta equa, di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende, (l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06;2016, Arena, Rv. 267373); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2023.