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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06320/2026

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a seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 6764 / 202 3 R.G. propost o da FELICETTILUCA, rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( in- dirizzop.e.c.: [OSCURATO:EMAIL] ) con domicilio elettopresso lo studio del difensore in Roma, viale delle Province 23 sc Oggetto:IVA – riscossione – controllo automatico della di- chiarazione –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore; –intimata – avversola sentenza n. 3767 / 3 /20 2 2 della Commissione tributaria re- gionaledel Lazio depositata il 1 2 / 9 /20 2 2 .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del l’11 dicembre 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3767/3/2022 veniva dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Felicetti avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- cialedi Roma n. 5556 / 33 /20 21 che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente , avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 09720190130637413000,adottata ex art. 54 - bis d.P.R. 633/1972, con cuiveniva chiesto il versamento di IVA e sanzioni per l’anno 20 1 1 . 2.La cartella veniva emessa a seguito della notifica da parte dell’Agen- ziadelle Entrate di comunicazione di irregolarità del 26.11.2018 deri- vantedal controllo automatizzato della dichiarazione IVA 2012 ai sensi dell’art.54 bis d.

P .

R . 633/1972.

3. Il giudice di prime cure rigettava il ricorso introduttivo stabilendo chetutte le eccezioni proposte dal contribuente avverso la cartella di pagamentoriguardavano in realtà detta comunicazione di irregolarità, maifatta oggetto di impugnazione. 4.Si legge poi nella sentenza impugnata che il contribuente proponeva appello lamentando che la CTP non aveva esattamente considerato che, dopo aver aderito per l’anno 2011 al regime agevolato di cui all’art.13 legge 388/2000 per le nuove iniziative produttive, nel 2012 avevainvece optato per il regime agevolato previsto per i contribuenti minimidi cui all’art. 27 DL 98/2011, con conseguente legittimità della dichiarazioneIVA 2012.

5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sen- tenza,affidat o a due motiv i , mentre l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo viene censurata la decisione impugnata , in re- lazioneall’art. 360, comma 1, n n . 3 e 4 , cod. proc. civ. , per violazione e falsa applicazione dell’art.53 (indicato 54 a pag. 5 del ricorso), comma1, d.lgs. n.546/1992 nella parte in cui il giudice di appello ha dichiarato inammissibile il gravame proposto , ritenendo che l'appel- lantesi fosse limitato nel suo atto di gravame a reiterare tutte le ecce- zioni già proposte in primo grado, senza neppure minimamente fare cenno ai motivi che avevano indotto il primo giudice a respingere il ricorsointroduttivo. 2.Con il secondo motivo viene prospettata, sempre in relazione all’art. 360,comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applica- zionedell’art.19, d.lgs. n.546/1992 per aver i l giudice di appello, inci- dentalmente,ritenuto che le doglianze proposte dal contribuente im- pugnandola cartella di pagamento n. 09720190130637413000, avreb- berodovute essere svolte impugnando la comunicazione di irregolarità inviataal contribuente ex art. 54 bis del d.P.R. n. 633/1972. 3.I due motivi, connessi, sono di trattazione congiunta e non possono trovareingresso.

Va premesso che, per constante interpretazione della Corte (v ad es.

Cass.n.3315 del 2016; conforme a Cass. n. 25297 del 2014), i n tema dicontenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma, in ra- gionedei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon an- damentodella P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti, comunque,a conoscenza del contribuente un a specifica pretesa tribu- taria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabiledavanti al giudice tributario, senza necessità che si mani- festiin forma autoritativa, con la conseguenza che è immediatamente impugnabiledal contribuente anche la comunicazione d'irregolarità, ex art.36 bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 (cd. avviso bonario). 4.Un primo profilo di inammissibiltà delle censure deriva dal fatto che il giudice di primo grado, si legge nella sentenza impugnata, ha espressouna unica ratio decidendi accertando che « tutte le eccezioni propostedal contribuente avverso la cartella di pagamento riguarda- vano in realtà della comunicazione di irregolarità, peraltro mai fatta oggetto di impugnazione » (v. p.2 sentenza) .

Il giudice d’appello esprime,a sua volta , un’unica ratio , ritenendo che l’accertamento del giudicedi primo grado non sia stata appellata in modo specifico.

Orbene, alle pagg.5 - 7 del succinto ricorso il contribuente riproduce l’attodi appello, ma non dimostra e neppure allega in modo chiaro che laCTR ha errato ad identificare la ratio decidendi espressa dalla sen- tenzadi primo grado, né che questa sia non aderente alla realtà, ossia checon il ricorso introduttivo Felicetti aveva in realtà contestato profili anchenon afferenti alla comunicazione d'irregolarità .

D a ciò discende lanon concludenza delle due censure in disamina e la loro consequen- zialeinammissibilità per difetto di interesse ex art.100 cod. proc. civ. .

5. In ogni caso, la prospettazione del contribuente è anche palese- menteinfondata, dal momento che i motivi di appello riprodotti in ri- corsoafferiscono alla asserita necessità di previo inoltro della comuni- cazione di irregolarità e alla supposta necessità di instaurazione del contraddittorio, che invece sono escluse dalla consolidata giurispru- denza della Corte (cfr. ad es.

Cass. n.33344 del 2019; conforme a Cass.n.8342 del 2012) in caso di notifica della cartella di pagamento aseguito di controllo automatizzato , ossia quanto avvenuto nella pre- sentefattispecie.

Talenotifica è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d.

"avviso bonario" ex art. 36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973,nel caso in cui, come in quello in esame , non vengano riscontrate irregolaritànella dichiarazione.

Inoltre, il contraddittorio endoprocedi- mentalenon è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5, l. n. 212 del2000, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspettirilevanti della dichiarazione .

Tale situazione non ricorre neces- sariamentenei casi soggetti al citato art. 36 bis, il che implica un con- trollo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione,senza margini di tipo interpretativo, e il contribuente non hasostanziato alcun aspetto specifico di incertezza che rend a indispen- sabiletale adempimento.

6. Il ricorso dev’essere in ultima analisi rigettato e nessun provvedi- mentova adottato sul le spese di lite , in assenza di costituzione dell’in- timata.

P.Q.M LaCorte: rigettail ricorso .

Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma1-quater, sussistono i presupposti per il versamen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 6764 / 202 3 R.G. propost o da FELICETTILUCA, rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( in- dirizzop.e.c.: [OSCURATO:EMAIL] ) con domicilio elettopresso lo studio del difensore in Roma, viale delle Province 23 sc Oggetto:IVA – riscossione – controllo automatico della di- chiarazione –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore; –intimata – avversola sentenza n. 3767 / 3 /20 2 2 della Commissione tributaria re- gionaledel Lazio depositata il 1 2 / 9 /20 2 2 . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del l’11 dicembre 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3767/3/2022 veniva dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Felicetti avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- cialedi Roma n. 5556 / 33 /20 21 che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente , avente ad oggetto la cartella di pagamento n. 09720190130637413000,adottata ex art. 54 - bis d.P.R. 633/1972, con cuiveniva chiesto il versamento di IVA e sanzioni per l’anno 20 1 1 . 2.La cartella veniva emessa a seguito della notifica da parte dell’Agen- ziadelle Entrate di comunicazione di irregolarità del 26.11.2018 deri- vantedal controllo automatizzato della dichiarazione IVA 2012 ai sensi dell’art.54 bis d. P . R . 633/1972. 3. Il giudice di prime cure rigettava il ricorso introduttivo stabilendo chetutte le eccezioni proposte dal contribuente avverso la cartella di pagamentoriguardavano in realtà detta comunicazione di irregolarità, maifatta oggetto di impugnazione. 4.Si legge poi nella sentenza impugnata che il contribuente proponeva appello lamentando che la CTP non aveva esattamente considerato che, dopo aver aderito per l’anno 2011 al regime agevolato di cui all’art.13 legge 388/2000 per le nuove iniziative produttive, nel 2012 avevainvece optato per il regime agevolato previsto per i contribuenti minimidi cui all’art. 27 DL 98/2011, con conseguente legittimità della dichiarazioneIVA 2012. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sen- tenza,affidat o a due motiv i , mentre l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo viene censurata la decisione impugnata , in re- lazioneall’art. 360, comma 1, n n . 3 e 4 , cod. proc. civ. , per violazione e falsa applicazione dell’art.53 (indicato 54 a pag. 5 del ricorso), comma1, d.lgs. n.546/1992 nella parte in cui il giudice di appello ha dichiarato inammissibile il gravame proposto , ritenendo che l'appel- lantesi fosse limitato nel suo atto di gravame a reiterare tutte le ecce- zioni già proposte in primo grado, senza neppure minimamente fare cenno ai motivi che avevano indotto il primo giudice a respingere il ricorsointroduttivo. 2.Con il secondo motivo viene prospettata, sempre in relazione all’art. 360,comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applica- zionedell’art.19, d.lgs. n.546/1992 per aver i l giudice di appello, inci- dentalmente,ritenuto che le doglianze proposte dal contribuente im- pugnandola cartella di pagamento n. 09720190130637413000, avreb- berodovute essere svolte impugnando la comunicazione di irregolarità inviataal contribuente ex art. 54 bis del d.P.R. n. 633/1972. 3.I due motivi, connessi, sono di trattazione congiunta e non possono trovareingresso. Va premesso che, per constante interpretazione della Corte (v ad es. Cass.n.3315 del 2016; conforme a Cass. n. 25297 del 2014), i n tema dicontenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma, in ra- gionedei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon an- damentodella P.A., ogni atto adottato dall'ente impositore che porti, comunque,a conoscenza del contribuente un a specifica pretesa tribu- taria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabiledavanti al giudice tributario, senza necessità che si mani- festiin forma autoritativa, con la conseguenza che è immediatamente impugnabiledal contribuente anche la comunicazione d'irregolarità, ex art.36 bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 (cd. avviso bonario). 4.Un primo profilo di inammissibiltà delle censure deriva dal fatto che il giudice di primo grado, si legge nella sentenza impugnata, ha espressouna unica ratio decidendi accertando che « tutte le eccezioni propostedal contribuente avverso la cartella di pagamento riguarda- vano in realtà della comunicazione di irregolarità, peraltro mai fatta oggetto di impugnazione » (v. p.2 sentenza) . Il giudice d’appello esprime,a sua volta , un’unica ratio , ritenendo che l’accertamento del giudicedi primo grado non sia stata appellata in modo specifico. Orbene, alle pagg.5 - 7 del succinto ricorso il contribuente riproduce l’attodi appello, ma non dimostra e neppure allega in modo chiaro che laCTR ha errato ad identificare la ratio decidendi espressa dalla sen- tenzadi primo grado, né che questa sia non aderente alla realtà, ossia checon il ricorso introduttivo Felicetti aveva in realtà contestato profili anchenon afferenti alla comunicazione d'irregolarità . D a ciò discende lanon concludenza delle due censure in disamina e la loro consequen- zialeinammissibilità per difetto di interesse ex art.100 cod. proc. civ. . 5. In ogni caso, la prospettazione del contribuente è anche palese- menteinfondata, dal momento che i motivi di appello riprodotti in ri- corsoafferiscono alla asserita necessità di previo inoltro della comuni- cazione di irregolarità e alla supposta necessità di instaurazione del contraddittorio, che invece sono escluse dalla consolidata giurispru- denza della Corte (cfr. ad es. Cass. n.33344 del 2019; conforme a Cass.n.8342 del 2012) in caso di notifica della cartella di pagamento aseguito di controllo automatizzato , ossia quanto avvenuto nella pre- sentefattispecie. Talenotifica è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avviso bonario" ex art. 36 bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973,nel caso in cui, come in quello in esame , non vengano riscontrate irregolaritànella dichiarazione. Inoltre, il contraddittorio endoprocedi- mentalenon è invariabilmente imposto dall'art. 6, comma 5, l. n. 212 del2000, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspettirilevanti della dichiarazione . Tale situazione non ricorre neces- sariamentenei casi soggetti al citato art. 36 bis, il che implica un con- trollo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione,senza margini di tipo interpretativo, e il contribuente non hasostanziato alcun aspetto specifico di incertezza che rend a indispen- sabiletale adempimento. 6. Il ricorso dev’essere in ultima analisi rigettato e nessun provvedi- mentova adottato sul le spese di lite , in assenza di costituzione dell’in- timata. P.Q.M LaCorte: rigettail ricorso . Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma1-quater, sussistono i presupposti per il versamen
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