CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 11587/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Catanzaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha concluso chiedendol'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro harigettato il reclamo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto delMagistrato di sorveglianza di Cosenza che aveva respinto l’istanza di liberazione anticipatain relazione al semestre 6 agosto 2017 – 6 febbraio 2017.2. Avverso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, per iltramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], proponendo tre motivi di ricorso,2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione all’art. 54Ord. pen. e vizi motivazionali per erronea applicazione del principio di valutazione frazionatadella condotta.Rileva la difesa che il diniego di liberazione anticipata per il semestre indicato si èfondato su due reati di truffa commessi nel 2019, attribuendo valore ostativo a condottecommesse oltre due anni dopo la conclusione del semestre in valutazione, senza peraltrocompiere alcuna analisi della condotta tenuta dal ricorrente non solo nel semestre indicatoma anche della condotta tenuta complessivamente, né ha tenuto presente che all’Imparatofossero già stati riconosciuti ben 855 giorni di liberazione anticipata.2.2. Con il secondo motivo, deduce la mancanza e la manifesta illogicità dellamotivazione, non avendo il Collegio fornito alcuna giustificazione logica e coerente delleragioni per le quali i reati commessi nel 2019 fossero prova dirimente di una mancatapartecipazione all’opera rieducativa nel 2016 e 2017; rileva al riguardo che il Tribunale nonavrebbe acquisito, né analizzato le relazioni comportamentali relative allo specificosemestre.2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente eccepisce la violazione di legge per avereerroneamente applicato l’art. 54 Ord. pen. in ordine alla natura della valutazione da taledisposizione richiesta, che non consiste nella verifica del conseguimento della rieducazione,bensì l’analisi della condotta di partecipazione all’opera trattamentale durante il semestre diriferimento.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, per le ragioni di seguito indicate, è fondato.2. Anzitutto, deve ricordarsi che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte- ribadita di recente dalla sentenza Sez. I n. 832 del 2026 - la finalità principale dell'istitutodella liberazione anticipata, di cui all'art. 54 Ord. pen. risiede «nel consentire un più efficacereinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazioneall'opera di rieducazione (C. Cost. n. 352 del 1991). Ed è solamente detta partecipazioneche viene richiesta dalla norma e che è evidentemente considerata dal legislatore di per sésintomatica di un percorso che va incoraggiato e premiato: senza che occorra anche ladimostrazione di quel ravvedimento che si richiede invece, probabile o sicuro, per l'accessoalle più incisive misure extramurarie (C. cost. n. 276 del 1990)» (conf. Sez. 1, n. 32203 del26/06/2015, Carlesco, Rv. 264293 – 01).A tal riguardo, giova rilevare che l'art. 103, comma 2, D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230ricollega il requisito della partecipazione a parametri precisi e, cioè, all'impegno dimostratodal detenuto «nel trarre profitto delle opportunità offertegli nel corso del trattamento e almantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con lafamiglia e la comunità esterna». La norma, così modificata dal regolamento di esecuzionedel 2000, facendo riferimento ai "rapporti" del condannato e non più all'atteggiamento", comerisultava nel regolamento di esecuzione del 1976, ha sostituito la valutazione di un datosoggettivo (quale appunto l'atteggiamento) con quella di dati oggettivi, comprensivi dellerelazioni con la comunità esterna, oltre che con i compagni, gli operatori, i familiari. Lapartecipazione all'opera di rieducazione, pertanto, deve attenere alla condotta esteriore enon presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l'adesionedel condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 24449 del12/01/2016, Bastone, Rv. 267245 - 01).Inoltre, si è affermato, che ai fini della concessione del beneficio di cui all' art. 54 Ord.pen., è ben vero che il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamentodel condannato non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sulgiudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, ma deve in ogni caso trattarsidi violazione che manifesti, per quanto sopra enunciato, la mancata adesione all'opera dirieducazione (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522 — 01).3. Il Tribunale di sorveglianza non ha fatto corretta applicazione dei principi soprarichiamati essendosi limitato a fondare il provvedimento di rigetto dell’istanza di liberazioneanticipata in relazione al semestre 6 agosto 2017 – 6 febbraio 2017, mediante il richiamo allaperpetrazione due anni dopo il semestre in valutazione di due reati di truffa, dei quali alcunadescrizione viene fornita.Consegue da ciò che il Tribunale non ha adempiuto all'onere motivazionale che, nelcaso di specie, avrebbe imposto di indicare le ragioni per le quali tali comportamenti,apprezzati alla luce del complessivo comportamento del detenuto, da valutare anchetenendo conto delle relazioni di sintesi relative al semestre in valutazione, risultanosignificative ai fini del negativo giudizio di partecipazione all'opera trattamentale.4. In conclusione, le evidenziate lacune motivazionali impongono l'annullamentodell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per un nuovogiudizio, libero nell'esito, da svolgere in conformità ai criteri sopra enunciati.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11587/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 857/2026SILVIA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]MICAELA [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 38524/2025ALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] - Relatore -ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Catanzaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale che ha concluso chiedendol'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro harigettato il reclamo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto delMagistrato di sorveglianza di Cosenza che aveva respinto l’istanza di liberazione anticipatain relazione al semestre 6 agosto 2017 – 6 febbraio 2017.2. Avverso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, per iltramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], proponendo tre motivi di ricorso,2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione all’art. 54Ord. pen. e vizi motivazionali per erronea applicazione del principio di valutazione frazionatadella condotta.Rileva la difesa che il diniego di liberazione anticipata per il semestre indicato si èfondato su due reati di truffa commessi nel 2019, attribuendo valore ostativo a condottecommesse oltre due anni dopo la conclusione del semestre in valutazione, senza peraltrocompiere alcuna analisi della condotta tenuta dal ricorrente non solo nel semestre indicatoma anche della condotta tenuta complessivamente, né ha tenuto presente che all’Imparatofossero già stati riconosciuti ben 855 giorni di liberazione anticipata.2.2. Con il secondo motivo, deduce la mancanza e la manifesta illogicità dellamotivazione, non avendo il Collegio fornito alcuna giustificazione logica e coerente delleragioni per le quali i reati commessi nel 2019 fossero prova dirimente di una mancatapartecipazione all’opera rieducativa nel 2016 e 2017; rileva al riguardo che il Tribunale nonavrebbe acquisito, né analizzato le relazioni comportamentali relative allo specificosemestre.2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente eccepisce la violazione di legge per avereerroneamente applicato l’art. 54 Ord. pen. in ordine alla natura della valutazione da taledisposizione richiesta, che non consiste nella verifica del conseguimento della rieducazione,bensì l’analisi della condotta di partecipazione all’opera trattamentale durante il semestre diriferimento.3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso, per le ragioni di seguito indicate, è fondato.2. Anzitutto, deve ricordarsi che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte- ribadita di recente dalla sentenza Sez. I n. 832 del 2026 - la finalità principale dell'istitutodella liberazione anticipata, di cui all'art. 54 Ord. pen. risiede «nel consentire un più efficacereinserimento nella società del condannato che abbia offerto la prova di partecipazioneall'opera di rieducazione (C. Cost. n. 352 del 1991). Ed è solamente detta partecipazioneche viene richiesta dalla norma e che è evidentemente considerata dal legislatore di per sésintomatica di un percorso che va incoraggiato e premiato: senza che occorra anche ladimostrazione di quel ravvedimento che si richiede invece, probabile o sicuro, per l'accessoalle più incisive misure extramurarie (C. cost. n. 276 del 1990)» (conf. Sez. 1, n. 32203 del26/06/2015, Carlesco, Rv. 264293 – 01).A tal riguardo, giova rilevare che l'art. 103, comma 2, D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230ricollega il requisito della partecipazione a parametri precisi e, cioè, all'impegno dimostratodal detenuto «nel trarre profitto delle opportunità offertegli nel corso del trattamento e almantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con lafamiglia e la comunità esterna». La norma, così modificata dal regolamento di esecuzionedel 2000, facendo riferimento ai "rapporti" del condannato e non più all'atteggiamento", comerisultava nel regolamento di esecuzione del 1976, ha sostituito la valutazione di un datosoggettivo (quale appunto l'atteggiamento) con quella di dati oggettivi, comprensivi dellerelazioni con la comunità esterna, oltre che con i compagni, gli operatori, i familiari. Lapartecipazione all'opera di rieducazione, pertanto, deve attenere alla condotta esteriore enon presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, ma soltanto l'adesionedel condannato al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 24449 del12/01/2016, Bastone, Rv. 267245 - 01).Inoltre, si è affermato, che ai fini della concessione del beneficio di cui all' art. 54 Ord.pen., è ben vero che il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamentodel condannato non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sulgiudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, ma deve in ogni caso trattarsidi violazione che manifesti, per quanto sopra enunciato, la mancata adesione all'opera dirieducazione (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522 — 01).3. Il Tribunale di sorveglianza non ha fatto corretta applicazione dei principi soprarichiamati essendosi limitato a fondare il provvedimento di rigetto dell’istanza di liberazioneanticipata in relazione al semestre 6 agosto 2017 – 6 febbraio 2017, mediante il richiamo allaperpetrazione due anni dopo il semestre in valutazione di due reati di truffa, dei quali alcunadescrizione viene fornita.Consegue da ciò che il Tribunale non ha adempiuto all'onere motivazionale che, nelcaso di specie, avrebbe imposto di indicare le ragioni per le quali tali comportamenti,apprezzati alla luce del complessivo comportamento del detenuto, da valutare anchetenendo conto delle relazioni di sintesi relative al semestre in valutazione, risultanosignificative ai fini del negativo giudizio di partecipazione all'opera trattamentale.4. In conclusione, le evidenziate lacune motivazionali impongono l'annullamentodell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per un nuovogiudizio, libero nell'esito, da svolgere in conformità ai criteri sopra enunciati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di sorveglianzadi catanzaro.Così è deciso, 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA].Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di sorveglianzadi catanzaro.Così è deciso, 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteTERESA [OSCURATO:PERSONA]