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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 maggio 2021

Cassazione n. 36507/2021

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te ORDINANZA sul ricorso 17606-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] I3ELLECCA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 56, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrenw - nonché contro 1-1YDROGES1 [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 ([OSCURATO:PERSONA]), presso io studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - con troricorrente e ricorrente incidentale — nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - nonché da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, VIA G.B.

MARTINI 2, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domieiliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 56, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; Ric. 2020 n. 17606 sez.

M3 - ud. 18-05-2021 -2- - controrworrente al ricorso incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 (U1,1-i [OSCURATO:PERSONA]), presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente e ricorrente incidentale — nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata m ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrkorrente al ricorso incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - e [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente al ricorso incidentale di Regione [OSCURATO:PERSONA] - Ric. 2020 n. 17606 sez.

M3 - ud. 18-05-2021 -3- avverso la sentenza n. 9327/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 22/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto in fatto - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 9327/19, del 22 ottobre 2019, del Tribunale di Napoli, che — accogliendo il gravame esperito dall'[OSCURATO:PERSONA] A.B.C.-[OSCURATO:PERSONA] (d'ora in poi, "[OSCURATO:PERSONA]"), avverso la sentenza n. 28377/16, del 9 settembre 2016, del Giudice di Pace di Napoli — ha respinto la domanda di ripetizione della quota della tariffa prevista per il servizio idrico corrisposta per depurazione acque, dichiarando il difetto di legittimazione della predetta [OSCURATO:PERSONA]; - che, in punto di fatto, il ricorrente riferisce di aver adito l'autorità giudiziaria, convenendo in giudizio sia l'[OSCURATO:PERSONA] che il Comune di Napoli, essendosi rivelato infruttuoso il tentativo di coriSegnule in via sitaginuiziaie . • .1 1 I restintZIolle • • delle quote telative canone di depurazione acque; - che la pretesa veniva avanzata sul presupposto che la Corte Lubutuzionale, SeíiteriZa

11. c u3e1 10 OttObfe uuo, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché dell'art. 155, comma 1, del d.lgs. 3 aprile -t c.,-) e aie en 11- Il.

I 11C114. parte in cui prevedevano -h' t- 1- qUena tarli La del servizio idrico fosse dovuta anche nel caso in cui "manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi"; 2020 n. 1(606 sez.

Mi - ud. 18-0b-2021 -4- - che siffatta declaratoria di illegittimità costituzionale era stata, infatti, motivata sul rilievo che, nell'ipotesi suddetta, l'obbligo di pagamento risultava non correlato ad alcuna controprestazione; - che l'[OSCURATO:PERSONA], oltre a resistere nei merito alla pretesa attorea — eccependo, tra l'altro, anche l'intervenuta prescrizione del diritto azionato — chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la Regione [OSCURATO:PERSONA], verso la quale proponeva domanda di manleva; - che costituitasi in giudizio quest'ultima, la stessa chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (d'ora in poi, [OSCURATO:SOCIETA]), ovvero la società affidataria del servizio di depurazione, per essere dalla stessa manlevata; - che intervenivano volontariamente in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Angelo e Rita ?doccia, anch'esse utenti del servizio idrico, per svolgere domanda analoga a quella del Polverino; - che il giudice di piime tuie — i_:_ il difetto di :1 legittimazione del Comune di Napoli — accoglieva la domanda di restituzione proposta dall'attore e dalle intervenute contro l'[OSCURATO:PERSONA], con, u11ka11uJ1 tL11 presuppoio LIIC uiciiu a v evaito- concluso con essa il contratto di somministrazione dell'acqua) a restituire una somma pari alla quota per il servizio di depurazione acque, e ciò sul presupposto dell'accertato difetto ," funzionamento del depuratore di Cuma; - che sempre il primo giudice rigettava le domande di manleva proposte dall'[OSCURATO:PERSONA] avverso il Comune di Napoli e la Regione [OSCURATO:PERSONA], nonché quella di quest'ultima nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]; _ che .nrnr.c.str, n-cavarne rIal1'A7ipnria ‘--Z-npr-ialp. si r-rìstitalivann giudizio di appello, oltre al Polverino e alle Cacace, Colimoro, Ric. 2020 n. 17606 sez.

M3 - ud. 18-05-2021 -5- D'Angelo e Moccia, anche il Comune di Napoli, la Regione Campai-11a e la società [OSCURATO:SOCIETA]; - che il giudice di secondo cure accoglieva il gravame, nei termini sopra meglio indicati, ribadendo il difetto di legittimazione passiva del Comune di Napoli ma escludendo, nel contempo, che l'obbligo di restituzione gravasse sull'[OSCURATO:PERSONA], essendovi tenuti altri soggetti, Regione [OSCURATO:PERSONA] e società [OSCURATO:SOCIETA] (rispettivamente, la proprietaria dell'impianto e la gestrice dello stesso); - che riteneva, inoltre, il giudice dà appello che la prova del difetto di funzionamento del depuratore gravasse sull'attore, così come quella relativa al fatto che la somma corrisposta quale quota depurazione acque fosse stata, comunque, destinata ad attività di progettazione, realizzazione o completamento del medesimo impianto, e come tale sottratta "ex lege" — in base all'art. 8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13 — alta piciesct leJ111111011a, - che avverso la sentenza del Tribunale partenopeo ricorre per cassazione il Polverino, sulla base — come detto — di tre motivi, - che il primo motivo denimcia — ai sensi dell'alt 360, comma n. 3), cod. proc. civ. — "violazione e falsa applicazione dell'art. 1705 cod. civ. e dell'art. 2033 cod. civ.", e ciò "in ordine al preteso e dichiarato LLiI.LLJ di lcgittimazionc passiva -" j LJLIIL Napoli"; - che il ricorrente, richiamati anche taluni recenti arresti di questa C r,r- fin .^,c+.4. elp• V che la pretesa restitiatoria " subie ct a m at eri a" va indirizzata nei confronti del soggetto con il quale gli utenti il servizio idrico risultino aver concluso il contratto di somministrazione, ovvero, nella specie, l'Azi,-nrb Rpeci+; Ric. 2020 n. 17606 sez.

M3 - ud. 18-05-2021 -6- - che il secondo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ. — "violazione e falsa applicazione dell'art.2697 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., dell'art. 2729 cod. civ. e del principio di diritto vivente della distribuzione dell'onere della prova alla luce del criterio della vicinanza della prova ", e ciò "in ordine all'affermata mancanza di prova del mancato funzionamento del depuratore delle acque", nonché "omesso esame di fatti e documenti forniti dai ricorrenti quali elementi decisivi per il giudizio "; - che si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha posto a carico degli utenti la prova della natura indebita della prestazione, ovvero del difetto di funzionamento del depuratore, mentre la stessa era a carico della debitrice della prestazione della somministrazione del servizio iunco, n tutto non senza tacere dei fatto .1 che, comunque, il -1 giudice di prime cure aveva comunque ritenuta raggiunta la prova dell'inefficienza del depuratore di Cuma; - che il lefZei deíitimia — ai j cubi dell'alt. 360, comina 1, n. 3), n. 4) e n. 5), cod. proc. civ. — "violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., dell'art. 24 Cost. e del principio di diritto vivente della distribuzione dell'on.ere della prova cilia luce del criterio - della vicinanza della prova", oltre "che violazione dell'art. 167, comma 2, cod. proc. civ.", e ciò "in ordine all'operata inversione degli oneri V I • `.4-4". i 4.; • alt [OSCURATO:PERSONA]'AL., LU f.ge tiazione, + • LLO.0z,ZaZiOne O X.AJIII1)Il..11.(4,1111....1 LJ degli impianti di depurazione", nonché "violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ."; che Cer.isura 1a sentenza impug,nata nella parte in cui afferma che spettava all'attore e agli interventori "l'onere, non assolto, di provare che le somme versate eccedono quanto effettivamente dovuto VtlaroliCbt1Pr1 di rircierotta 7icvn o roa 77,171 cm o o r- nmrd amol-It cierIP opere funzionali all'attivazione del servizio"; Ric. 2020 n. 17606 sez.

M3 - ud. 18-05-2021 -7- - che essendo, per contro, quella relativa all'esistenza di oneri per progettazione, realizzazione e completamento delle opere funzionali all'attivazione del servizio un'eccezione in senso stretto, essa avrebbe dovuto provarsi da parte dell'[OSCURATO:PERSONA]; - che ha resistito all'impugnazione, con controricorso, l'[OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata; - che, in particolare, ritenuto il secondo motivo di ricorso quello avente carattere pregiudiziale, la controricorrente evidenzia come lo stesso sia, a suo Ire, iiraffintissibile, perché investe l'apprezzamento che del materiale probatorio ha fatto il Tribunale di Napoli per giungere alla conclusione dell'insussistenza di quella situazione di "assoluta inefficienza dell'if np_aiito" ehe satebbe stata, i ipeiteSi, sovrapponibile a quella di "temporanea inattività" e, quindi, idonea a giustificare la pretesa restitutoria; - che quanto, invece, al primo rnotivo — del quale -v-iene eccepito il difetto dei requisiti della specificità e dell'autosufficienza, in relazione alla censura che investe la sentenza impugnata per non aver rilevato né chc l',[OSCURATO:PERSONA] ha riscosso norne proprio le somme o--etto di controversia, né l'inesistenza di prova che essa abbia agito quale mandataria con rappresentanza della Regione Campana — se ne n eolvem o rrwvn -urbet, in la 4.-tc,r1 fa.. rintí-1 ,7,-,-1• - che non essendo, nella specie, quello somministrato al ricorrente un servizio idrico "integrato", ciascuna delle fasi in cui si articola il ciclo di erogazione dell'acqua viene gestita dall'ente rispettivamente competente, sicché, ai sensi dell'art. 156 del d.lgs. n. 152 del 2006, il soggetto che riscuote la tariffa provvede, nei successivi trenta giorni, al suo riparto tra i divergi gestori intereggnti; Ric. 2020 n. 17606 sez.

M3 - ud. 18-05-2021 -8- - che, pertanto, essa [OSCURATO:PERSONA], quale mero nscossore delle singole quote, non può essere tenuto alla restituzione di quella corrispondente all'attività di depurazione, non provvedendo alla gestione del relativo servizio, affidato dalla proprietaria dell'impianto, la Regione [OSCURATO:PERSONA], alla società [OSCURATO:SOCIETA]; - che il terzo motivo, infine, sarebbe manifestamente inammissibile, oltre che per mescolanza di censure eterogenee (e, con riferimento all'ipotizzata violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., perché il dedotto "omesso esame" non investe un fatto vero e proprio", ovvero "naturalisticamente inteso"), atteso che, essendo stato provato documentalmente la consegna alla società [OSCURATO:SOCIETA] della gestione dell'impianto e l'affidamento al concessionario delle attività di completamento del sistema depurativo, sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare che non siano in corso le attività di progettazione, realizzazione e di completamento necessarie all'attivazione o adeguarnento del servizio, piova "non inaccessibile", giacché avrebbe potuto fornirsi con ordinanza ex art. 210 cod. proc. civ. rivolta alla società [OSCURATO:SOCIETA]; '..IC ~limi inkilivo 11W13li v ci-->t, 1IICLtC1III4 SeiltenZ a 9327/19, del 21 ottobre 2019, del Tribunale di Napoli anche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Angelo, sulla base di tre motivi di contenuto pressocché identico a quelli svolti clal Iolverino con il proprio ricorso; - che ha resistito anche a tale impugnazione, con controricorso, l'[OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata, e ciò sulla base delle medesime considerazioni svolte con riferimento al ricorso del Polverino; - elio11 resistito a tutto le irnpugnazioni la società [OSCURATO:SOCIETA], eccependone in via preliminare l'inammissibilità per difetto di Ric. 2020 n. 17606 sez.

M3 - ud. 18-05-2021 -9- autosufficienza, di specificità dei motivi, oltre che per contrasto con l'art. 380-bis, comma 1, n. 1), cod. proc. civ.; - che ciò pregiudizialmente eccepito, essa — con specifico riferimento ai primo motivo dei ricorsi principale ed incidentale — si è riportata alle osservazioni rassegnate negli scritti defensionali del giudizio di merito, sottolineando come il solo soggetto legittimato passivo in relazione alla domanda di restituzione proposta dagli utenti del servizio idrico non possa che essere l'[OSCURATO:PERSONA], avendo essa riscosso i pagamenti; - che in merito al secondo motivo dei ricorsi, non senza previamente eccepirne l'inammissibilità in ragione della eterogeneità delle censure attraverso di esse formulate, la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] sottolinea come il Tribunale partenopeo abbia fatto corretta applicazione dell'art. 2697, comma 1, cod. civ., rigettando la domanda di restituzione sul rilievo che gli utenti non avessero fornito la prova I 1 _._:-:. l: 1 _ ._ 1 .1 UC11 111C1111.1e11Za 11C110 J volgimela° uct JCIVIZIO ueptuazitme, uai momento che la circostanza che alcuni parametri fossero risultati fuori norma non sta a significare che il servizio si sia interrotto; - che in relazione al terzo motivo -dei ricorsi iia società T. Iydrogest rileva che i ricorrenti hanno omesso di riferire che è assolutamente incontroversa l'esistenza delle procedure di affidamento delle opere di progettazione, l, Il, e completai-l:lento neeessa.rie all'adeguamento del servizio; - che la Regione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto controricorso e ricorso inci-lentale, sul Ii14e‘i"^ ft che la sentenn Trib—nale Nap—'h "elovrà essere confermata nel dispositivo e cassata per quanto riguarda la motivazione del riconoscimento della legittimazione in capo alla Regione Carnrini,,"; Ric. 2020 n. 17606 sez.

M3 - ud. 18-05-2021 -10- - che in relazione, in particolare, ai motivi secondo e terzo dei ricorsi del Polverino e delle Cacace, Colimoro e D'Angelo, la Regione propone considerazioni analoghe a quelle delle altre controricorrenti; - che la Regione, inoltre, ha proposto — come detto — ricorso incidentale; - che il primo motivo del ricorso incidentale denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma l, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt. 1705 e 2033 cod. civ. e delle norme di diritto in ordine al preteso dichiarato difetto di legittimazione di A.B.C.-[OSCURATO:PERSONA] e all'affermazione della legittimazione esclusiva della Regione [OSCURATO:PERSONA], nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; - che, in particolare, si lamenta che giudice di appello, pur inquadrando l'oggetto della domanda nella fattispecie dell'indebito oggettivo, è pervenuta ad una decisione contraria alle norme che lo teguranu, aueo Lite 11 bl310 uggetu LC1IULO alla 1Cbtit-U.11011e 11011 pUli che essere l'effettivo "accipiens" , ovvero l'[OSCURATO:PERSONA]; - che essa Regione, inoltre, versa nell'impossibilità di restituire ciò che non gli _ Mai stato corrisposto, avend.o il giudice omesso di esaminare, pure a fronte delle contestazioni ed eccezioni da essa controricorrente avanzate, gli elementi probatori che attesterebbero la mancata. ricezione della quota utili faria asseniarnente erogatale dall'[OSCURATO:PERSONA]; - che, infine, l'azione di ripetizione dell'indebito, quale azione di nullità per ,lifetto gli causa, ,leve noc'nrn Pomill110 ,1 1.‘4.4, 04_,ratc. ‹Slr,t4, 03i giacché le somme versate, per le ragioni già in precedenza illustrate, non possono ritenersi indebite, visto che l'esistenza del depuratore non frig stg friPssa in 1SCI1C SiC1111. 11111 sf,lf, il suo efficiente funzionamento; Ric. 2020 n. 17606 sez.

M3 - ud. 18-05-2021 -11- - che il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 cod. civ. e delle norme di diritto in ordine all'affermazione della legittimazione passiva in via esclusiva della Regione [OSCURATO:PERSONA], nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla mancata valutazione della documentazione e degli elementi afferenti la posizione sostanziale e processuale della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., società affidataria del servizio di depurazione delle acque di Napoli; - che si censura la sentenza impugnata per avere "astrattamente ritenuto la Regione [OSCURATO:PERSONA] obbligata alla restituzione dei canoni", oitretutto in via esclusiva, omettenuo

1. • • i• ven'ficare la posizione e le responsabilità del soggetto gestore degli impianti [OSCURATO:SOCIETA]", sebbene essa fosse "parte processuale del giudizio", e ciò "anche ai fini di un'eventuale condanna iii. 11111111CVA ra Lui ibtanza e Sedia 11111a1111C1itC proposta dalla Regione nel corso del giudizio di primo grado, rimanendo assorbita dalla declaratoria di legittimazione passiva della stessa"; - che, difatti, "qualora dovesse essere confermata l'impugnata statuizione del Tribunale in ordine alla posizione della Regione Campana nel presente giudizio" (e ciò tanto in via esclusiva, quanto concorrente con l'[OSCURATO:PERSONA]), "andrebbe giocoforza riconsiderata anche la posizione di [OSCURATO:SOCIETA]. chiamata in causa con domanda di rnanleva"; - che siffatta conclusione s'imporrebbe alla stregua della posizione espressa da questa Corte, che, proprio con riferimento ad un analogo giudizio restitutorio instuw,ito (1'1 Atti utenti del servizio idrico somministrato nel Comune di Napoli, sempre in relazione al difetto di Ric. 2020 n. 17606 sez.

M3 - ud. 18-05-2021 -12- funzionamento del depuratore di Cuma, ha affermato la responsabilità della Regione ex art. 2043 cod. civ., "sub Jpecie" di cooperazione nell'inadempimento del contratto di somministrazione; - che in tale prospettiva, infatti, una simile responsabilità non potrebbe ascriversi, in via esclusiva, che al soggetto (la società [OSCURATO:SOCIETA], appunto) tenuto all'esecuzione degli interventi volti ad assicurare il funzionamento, la manutenzione e l'adeguamento dell'impianto, trattandosi del concessionario del servizio di depurazione, in forza di rapporto riconducibile al c.d. `project financing"; - che la società [OSCURATO:SOCIETA], con ulteriore controricorso, ha resistito al secondo motivo del ricorso incidentale esperito dalla Regione [OSCURATO:PERSONA]; - che essa rileva come, in relazione al rigetto della domanda di manleva proposta nei suoi confronti dalla Regione — rigetto pronunciato dal primo giudice — sia intervenuto un giudicato, fermo in ogni caso restando che siffatta diniranda, giaCChe 11011 riptoposta in appello, doveva intendersi come rinunciata; - che fermo restando quanto osservato in merito al secondo motivo ciet ricorso incidentale eti lell a Reg,ione Cairipania, ',a società [OSCURATO:SOCIETA], con riferimento al primo motivo, rileva come la ricorrente incidentale, lungi dal denunciare l'omesso esame di fatti si dolga, in realtà, dell'apprezzamento degli 1:4 \-1 Lillt...1111 S trattOti, I._1,J1 '.-' l'inammissibilità della censura formulata; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 18 maggio 2021; - che hanno presentato memoria l'[OSCURATO:PERSONA] e la società Hifei rn t Ric. 2020 n. 17606 sez.

M3 - ud. 18-05-2021 -13- Considerato in diritto - che, in via preliminare, va disposta la riunione delle impugnazioni, che nella specie è obbligatoria, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., in quanto esse investono lo stesso provvedimento (Cass. Sez.

Un., sent. 23 gennaio 2013, n. 1521, Rv. 624792-01; in senso conforme, tra le altre, Cass. Sez. 5, sent. 30 ottobre 2018, n. 27550, Rv. 651065-01); - che, tanto premesso, il ricorso del Polverino, come quello della Cacace, della Colimoro e della D'Angelo, vanni accolti; - che il primo motivo di ricorso è fondato, avendo questa Corte reiteratamente affermato che la legittimazione passiva in ordine alla domanda di restituzione della quota della tariffa del servizio idrico, non dovuta in ragione del mancato funzionamento dell'impianto di depurazione, spetta innanzitutto al soggetto, nella specie l'Azienda ,3peeia1e UC1 l_.,0111U11C W INalit/11, LUC 11u1u pafic UC1 1,131111a110 Ui somministrazione e che abbia ricevuto il pagamento rivelatosi indebito (Cass. Sez. 3, sent. 11 febbraio 2020, n. 3314, Rv. 656891-04; nello stesso senso, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 1:3 febbraio 2020, ii. 3692, non massimata sul punto; Cass. Sez. 3, sent. 5 giugno 2020, n. 11586, non massimata sul punto); - che, --bfatti, se è vero che la. quota tariffa riferita al set-vizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico, "ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il ‘--n 1n nrnmrcsammmtc.._-srnl-nrcn, .. 111S automaticamente nel contratto", ne consegue che, ove il servizio di depurazione non sia stato fornito, ma quella quota di tariffa sia stata comunque versata, è nei coll&onti flowi controparte del cryntrattn (-1; utenza che la nrot(aca restitutoria va azionata, in quanto è alla "effettiva fruizione del servizio Ric. 2020 n. 17606 sez.

M3 - ud. 18-05-2021 -14- di depurazione" che, "per la rilevata natura sinallagrnatica del rapporto", risulta "condizionato l'accoglimento della pretesa di pagamento" (così già Cass. Sez. 3, sent. 4 giugno 2013, n. 14042, Rv. 626790-01; nello stesso senso, tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. n. 3692 dei 2020, cit.); - che, in altri termini, la titolarità dell'[OSCURATO:PERSONA] — dal lato passivo — del rapporto controverso originato dalla pretesa restitutoria degli utenti, trova il suo fondamento nella posizione di parte negoziale del contratto di utenza, ciò che del resto, fino al riconoscimento della non debenza della quota della tariffa relativa alla depurazione acque (per effetto della sentenza della Corte costituzionale con sentenza n. 335 del 10 ottobre 2008), aveva legittimato la predetta azienda municipalizzata a pretendere la riscossione dell'intero corrispettivo del servizio idrico; - che in tale prospettiva, pertanto, non rileva la circostanza — auuulla uau fizienua opeuale 1 1 1_112 ._ o._ __ Lun 11 inutnio Lontwiik,uiso — Clic il servizio idrico somministrato dall'[OSCURATO:PERSONA] non presenti carattere "integrato", sicché ciascuna delle quote del corrispettivo per Ci complessi-v-amente dov-dto (o-v-v-ero, per il consumo di acqua potabile, per il servizio di fognatura e per quello di depurazione) risultano da essa, successivamente, ripartiti tra i diversi soggetti interessati; - che ai fini, infatti, del riconoscimento della legittimazione passiva rispetto alla domanda restitutoria fatta valere dai singoli utenti del V ei;• che rileva è che l',A.zien-la Speciale, in quanto parte del rapporto contrattuale intrattenuto con essi, si sia posta come "accipiens"; _ che d'Ae, r se verovero carne osservaa proprio la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] — che la normativa vigente, anche Ric. 2020 n.17606 sez.

M3 - ud. 18-05-2021 -15- quando il servizio idrico non presenti carattere integrato, -ha individuato il soggetto riscossore nel gestore del servizio di acquedotto solo ed esclusivamente al fine di agevolare le operazioni di incasso" (giacché, diversamente, l'[OSCURATO:PERSONA] "avrebbe dovuto fornire alla Regione [OSCURATO:PERSONA] tutti i dati relativi ai consumi rilevati e, successivamente, l'Ente territoriale avrebbe dovuto procedere alla riscossione"), un'analoga, o per meglio dire "speculare", esigenza di concentrazione e unificazione impone di appuntare in capo alla predetta [OSCURATO:PERSONA] l'obbligo restitutorio, fermo restando, beninteso, che essa potrà a propria volta agire nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], proprietaria dell'impianto di depurazione, ma sempre nei limiti in cui dimostri di aver riversato le singole quote del corrispettivo riscosso dagli utenti dovuto quale canone per depurazione acque; - che anche i motivi secondo e terzo risultano fondati, nella parte in cui lamentano violazione dell'art. 2697 cod. civ.; - che, "in limine", va disattesa l'eccezione preliminare — sollevata dalle controricorrenti — di inammissibilità dei motivi suddetti, in ragiOne ud lattO Lite eSS1 reauZ ZCre -1 C-. 4-1-, u veri," una frieSCulariZaUI CeriSUITC eterogenee; - che, invero, "il fatto che un singolo motivo sia articolato in più pro-fili di ClOglialiZa, ciascuno dci quali a v L 1JtJ [OSCURATO:PERSONA] i'iLLL prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, -; ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi in e-n+ nnti Itn fare se PQ:CP focQuarn state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati" (così Cass. Sez.

Un., sent. 6 Ric. 2020 n. 17606 sez.

M3 - ud. 18-05-2021 -16- maggio 2015, n. 9100, Kv. 635452-01; in senso sostanzialmente analogo, sebbene "a contrario", si veda anche Cass. Sez. 3, ord. 17 marzo 2017, n. 7009, Rv. 643681-01); - che, nella specie, i motivi suddetti vanno accolti, come detto, nella parte in cui censurano la sentenza di appello per aver ritenuto che la decisione del primo giudice — la quale aveva soddisfatto la pretesa restitutoria azionata dagli utenti il servizio idrico — avesse fatto "errata applicazione dei principi in tema di onere della prova"; - che, invero, non era a carico degli utenti — come erroneamente affermato dal Tribunale partenopeo — né la prova dei difetto di funzionamento del depuratore di Cuma, né quella della destinazione delle quote, riscosse dall'[OSCURATO:PERSONA] per il servizio di depurazione acque, ad attività di progettazione, realizzazione o completamento del medesimo impianto; - che va dato, infatti, seguito al principio — già affermato da questa Cofte — secondo cuti, nel giudizio finalizzalo alla fesiituzione ex art. 8- sexies del d.l. n. 208 del 2008 della somma pagata a titolo di canone per la depurazione delle acque (quale parte del complessivo corrispettivo uo-v-uto pci n serv-izio idrico), "l'onere della prova circa li funzionamento dell'impianto di depurazione e gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento del medesimo impianto incombe, ai sensi dell'art. 2697, cornrna 2, civ., sul convenuto, quale gestore del suddetto servizio e debitore della corrispondente prestazione nei confronti degli utenti, trattandosi di .fatti impeditivi della pretesa resf4tut—ria" (Case,.

SI;ez. 3, SC‘n t. . 12 giugno 2020, n. 11270, Rv. 658152-01); - che, invero, questa Corte ha affermato come anche nella presente materia trovi applicazione il "principio generale quello secondo cui il creditore di una prestazione contrattuale — nella specie, l'utente del Ric. 2020 n. 17606 sez.

M3 - ud. 18-05-2021 -17- servizio idrico — «deve provare la tonte (negoziate o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento» (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 20 gennaio 2015, n. 826, Rv. 634361-01)" (così, testualmente, tra le altre Cass. Sez. 3, sent. n. 3692 del 2020, cit.; nello stesso senso, "ex multis", Cass. Sez. 3, sent. n. 11586 del 2020, cit.); - che, pertanto, costituisce principio non nuovo, "proprio con riferimento specifico alla presente fattispecie", quello secondo cui, "configurandosi la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, è. il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda t•I pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare l'esistenza di un impianto di deputazione funzionante nel periodo oggetto della fatturazione, in relazione al quale esso pretenda la riscossione (Cass. Sez. 3, sent. n. 14042 del 2013, cit.)" (Cass. Sez. 3, sent. n. 3692 del "1(1^)(1 \ LULU, bit.), - che, d'altra parte, quanto alla dimostrazione delle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento dell'impianto, essendosi "al cospetto LU un'evenienza che, rendendo illiquido tale credito, si pone alla stregua di un fatto impeditivo del diritto alla restituzione azionato dall'utente", la prova dello stesso "è a carico del convenuto, secondo la regola di cui all'art. 9697, comma 9, C^e1 . civ." (Cass. Sez. 3, sent. n. 3692 del 2020, cit.); - che è, invece, inammissibile il ricorso incidentale della Regione C arnp, anta; Ric. 2020 n. 17606 sez.

M3 - ud. 18-05-2021 -18- - che, come implicitamente riconosce la stessa ricorrente incidentale (la quale, non a caso, ha concluso per la conferma del dispositivo della sentenza impugnata, chiedendo riformarsi la sola motivazione), rispetto alla decisione del Tribunale di Napoli essa Regione non è affatto rimasta soccombente, dal momento che il giudice di appello, riformando la pronuncia del primo giudice, ha rigettato la domanda di restituzione proposta dagli utenti del servizio idrico; - che rispetto alla pronuncia impugnata manca, dunque, il presupposto stesso idoneo ad integrare l'interesse a ricorrere, ovvero quello della soccombenza; - che, d'altra parte, se è vero che la cassazione della sentenza impugnata, in accoglimento dei ricorsi degli utenti, comporta una reviviscenza del tema degli obblighi restitutori verso di essi, e con esso di quello dell'individuazione del soggetto tenuto — o dei soggetti tenuti — a farsene carico, sai:à nel giudizio di rinvio che le eventuali eccezioni della Regione circa il proprio difetto di legittimazione (legittimazione, peraltro, riconosciuta da questa Corte, in casi analoghi, ai sensi dell'art.2043 cod. civ., JGIU Jp/ntG cooperazione nell'inadempirnento dell'[OSCURATO:PERSONA]), così come la domanda di manleva da essa proposta verso la società [OSCURATO:SOCIETA], potranno essere esaminate, ovviamente nei ttrr • i- 11t1 in CU1 1C 1111C C l'altra iiOii iiuiwi, precluse a norma degli artt. 346 o 324 cod. proc. civ.; - che, in conclusione, il ricorso del Polverino, come quello della racace, della c—lim^ro e della D'Angelo vanno accolti e la sentenza impugnata va cassata, rinviando al Tribunale di Napoli, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito, alla luce dei principi sopra meglio indicati; Ric. 2020 n. 17606 sez.

M3 - ud. 18-05-2021 -19- — che il giudice del rinvio provvederà, inoltre, alla liquidazione delle spese anche del presente giudizio; - che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso della Regione [OSCURATO:PERSONA] va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma i- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 1.3.

PQM La Corte accoglie il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], come quello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Angelo, e cassa per l'effetto la sentenza impugnata, rinviando al Tribunale di Napoli, in persona di diverso giudice, per la decisione nei merito oltre che sulle spese anche del presente giudizio.

Dichiara, invece, inammissibile il ricorso incidentale della Regione [OSCURATO:PERSONA].

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso 17606-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] I3ELLECCA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 56, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrenw - nonché contro 1-1YDROGES1 [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 ([OSCURATO:PERSONA]), presso io studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - con troricorrente e ricorrente incidentale — nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - nonché da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, VIA G.B. MARTINI 2, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende; - controricorrenti e ricorrenti incidentali - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domieiliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 56, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; Ric. 2020 n. 17606 sez. M3 - ud. 18-05-2021 -2- - controrworrente al ricorso incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29 (U1,1-i [OSCURATO:PERSONA]), presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente e ricorrente incidentale — nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata m ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrkorrente al ricorso incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - e [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente al ricorso incidentale di Regione [OSCURATO:PERSONA] - Ric. 2020 n. 17606 sez. M3 - ud. 18-05-2021 -3- avverso la sentenza n. 9327/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 22/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 9327/19, del 22 ottobre 2019, del Tribunale di Napoli, che — accogliendo il gravame esperito dall'[OSCURATO:PERSONA] A.B.C.-[OSCURATO:PERSONA] (d'ora in poi, "[OSCURATO:PERSONA]"), avverso la sentenza n. 28377/16, del 9 settembre 2016, del Giudice di Pace di Napoli — ha respinto la domanda di ripetizione della quota della tariffa prevista per il servizio idrico corrisposta per depurazione acque, dichiarando il difetto di legittimazione della predetta [OSCURATO:PERSONA]; - che, in punto di fatto, il ricorrente riferisce di aver adito l'autorità giudiziaria, convenendo in giudizio sia l'[OSCURATO:PERSONA] che il Comune di Napoli, essendosi rivelato infruttuoso il tentativo di coriSegnule in via sitaginuiziaie . • .1 1 I restintZIolle • • delle quote telative canone di depurazione acque; - che la pretesa veniva avanzata sul presupposto che la Corte Lubutuzionale, SeíiteriZa 11. c u3e1 10 OttObfe uuo, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché dell'art. 155, comma 1, del d.lgs. 3 aprile -t c.,-) e aie en 11- Il. I 11C114. parte in cui prevedevano -h' t- 1- qUena tarli La del servizio idrico fosse dovuta anche nel caso in cui "manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi"; 2020 n. 1(606 sez. Mi - ud. 18-0b-2021 -4- - che siffatta declaratoria di illegittimità costituzionale era stata, infatti, motivata sul rilievo che, nell'ipotesi suddetta, l'obbligo di pagamento risultava non correlato ad alcuna controprestazione; - che l'[OSCURATO:PERSONA], oltre a resistere nei merito alla pretesa attorea — eccependo, tra l'altro, anche l'intervenuta prescrizione del diritto azionato — chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la Regione [OSCURATO:PERSONA], verso la quale proponeva domanda di manleva; - che costituitasi in giudizio quest'ultima, la stessa chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (d'ora in poi, [OSCURATO:SOCIETA]), ovvero la società affidataria del servizio di depurazione, per essere dalla stessa manlevata; - che intervenivano volontariamente in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Angelo e Rita ?doccia, anch'esse utenti del servizio idrico, per svolgere domanda analoga a quella del Polverino; - che il giudice di piime tuie — i_:_ il difetto di :1 legittimazione del Comune di Napoli — accoglieva la domanda di restituzione proposta dall'attore e dalle intervenute contro l'[OSCURATO:PERSONA], con, u11ka11uJ1 tL11 presuppoio LIIC uiciiu a v evaito- concluso con essa il contratto di somministrazione dell'acqua) a restituire una somma pari alla quota per il servizio di depurazione acque, e ciò sul presupposto dell'accertato difetto ," funzionamento del depuratore di Cuma; - che sempre il primo giudice rigettava le domande di manleva proposte dall'[OSCURATO:PERSONA] avverso il Comune di Napoli e la Regione [OSCURATO:PERSONA], nonché quella di quest'ultima nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]; _ che .nrnr.c.str, n-cavarne rIal1'A7ipnria ‘--Z-npr-ialp. si r-rìstitalivann giudizio di appello, oltre al Polverino e alle Cacace, Colimoro, Ric. 2020 n. 17606 sez. M3 - ud. 18-05-2021 -5- D'Angelo e Moccia, anche il Comune di Napoli, la Regione Campai-11a e la società [OSCURATO:SOCIETA]; - che il giudice di secondo cure accoglieva il gravame, nei termini sopra meglio indicati, ribadendo il difetto di legittimazione passiva del Comune di Napoli ma escludendo, nel contempo, che l'obbligo di restituzione gravasse sull'[OSCURATO:PERSONA], essendovi tenuti altri soggetti, Regione [OSCURATO:PERSONA] e società [OSCURATO:SOCIETA] (rispettivamente, la proprietaria dell'impianto e la gestrice dello stesso); - che riteneva, inoltre, il giudice dà appello che la prova del difetto di funzionamento del depuratore gravasse sull'attore, così come quella relativa al fatto che la somma corrisposta quale quota depurazione acque fosse stata, comunque, destinata ad attività di progettazione, realizzazione o completamento del medesimo impianto, e come tale sottratta "ex lege" — in base all'art. 8-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13 — alta piciesct leJ111111011a, - che avverso la sentenza del Tribunale partenopeo ricorre per cassazione il Polverino, sulla base — come detto — di tre motivi, - che il primo motivo denimcia — ai sensi dell'alt 360, comma n. 3), cod. proc. civ. — "violazione e falsa applicazione dell'art. 1705 cod. civ. e dell'art. 2033 cod. civ.", e ciò "in ordine al preteso e dichiarato LLiI.LLJ di lcgittimazionc passiva -" j LJLIIL Napoli"; - che il ricorrente, richiamati anche taluni recenti arresti di questa C r,r- fin .^,c+.4. elp• V che la pretesa restitiatoria " subie ct a m at eri a" va indirizzata nei confronti del soggetto con il quale gli utenti il servizio idrico risultino aver concluso il contratto di somministrazione, ovvero, nella specie, l'Azi,-nrb Rpeci+; Ric. 2020 n. 17606 sez. M3 - ud. 18-05-2021 -6- - che il secondo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ. — "violazione e falsa applicazione dell'art.2697 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., dell'art. 2729 cod. civ. e del principio di diritto vivente della distribuzione dell'onere della prova alla luce del criterio della vicinanza della prova ", e ciò "in ordine all'affermata mancanza di prova del mancato funzionamento del depuratore delle acque", nonché "omesso esame di fatti e documenti forniti dai ricorrenti quali elementi decisivi per il giudizio "; - che si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha posto a carico degli utenti la prova della natura indebita della prestazione, ovvero del difetto di funzionamento del depuratore, mentre la stessa era a carico della debitrice della prestazione della somministrazione del servizio iunco, n tutto non senza tacere dei fatto .1 che, comunque, il -1 giudice di prime cure aveva comunque ritenuta raggiunta la prova dell'inefficienza del depuratore di Cuma; - che il lefZei deíitimia — ai j cubi dell'alt. 360, comina 1, n. 3), n. 4) e n. 5), cod. proc. civ. — "violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., dell'art. 24 Cost. e del principio di diritto vivente della distribuzione dell'on.ere della prova cilia luce del criterio - della vicinanza della prova", oltre "che violazione dell'art. 167, comma 2, cod. proc. civ.", e ciò "in ordine all'operata inversione degli oneri V I • `.4-4". i 4.; • alt [OSCURATO:PERSONA]'AL., LU f.ge tiazione, + • LLO.0z,ZaZiOne O X.AJIII1)Il..11.(4,1111....1 LJ degli impianti di depurazione", nonché "violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ."; che Cer.isura 1a sentenza impug,nata nella parte in cui afferma che spettava all'attore e agli interventori "l'onere, non assolto, di provare che le somme versate eccedono quanto effettivamente dovuto VtlaroliCbt1Pr1 di rircierotta 7icvn o roa 77,171 cm o o r- nmrd amol-It cierIP opere funzionali all'attivazione del servizio"; Ric. 2020 n. 17606 sez. M3 - ud. 18-05-2021 -7- - che essendo, per contro, quella relativa all'esistenza di oneri per progettazione, realizzazione e completamento delle opere funzionali all'attivazione del servizio un'eccezione in senso stretto, essa avrebbe dovuto provarsi da parte dell'[OSCURATO:PERSONA]; - che ha resistito all'impugnazione, con controricorso, l'[OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata; - che, in particolare, ritenuto il secondo motivo di ricorso quello avente carattere pregiudiziale, la controricorrente evidenzia come lo stesso sia, a suo Ire, iiraffintissibile, perché investe l'apprezzamento che del materiale probatorio ha fatto il Tribunale di Napoli per giungere alla conclusione dell'insussistenza di quella situazione di "assoluta inefficienza dell'if np_aiito" ehe satebbe stata, i ipeiteSi, sovrapponibile a quella di "temporanea inattività" e, quindi, idonea a giustificare la pretesa restitutoria; - che quanto, invece, al primo rnotivo — del quale -v-iene eccepito il difetto dei requisiti della specificità e dell'autosufficienza, in relazione alla censura che investe la sentenza impugnata per non aver rilevato né chc l',[OSCURATO:PERSONA] ha riscosso norne proprio le somme o--etto di controversia, né l'inesistenza di prova che essa abbia agito quale mandataria con rappresentanza della Regione Campana — se ne n eolvem o rrwvn -urbet, in la 4.-tc,r1 fa.. rintí-1 ,7,-,-1• - che non essendo, nella specie, quello somministrato al ricorrente un servizio idrico "integrato", ciascuna delle fasi in cui si articola il ciclo di erogazione dell'acqua viene gestita dall'ente rispettivamente competente, sicché, ai sensi dell'art. 156 del d.lgs. n. 152 del 2006, il soggetto che riscuote la tariffa provvede, nei successivi trenta giorni, al suo riparto tra i divergi gestori intereggnti; Ric. 2020 n. 17606 sez. M3 - ud. 18-05-2021 -8- - che, pertanto, essa [OSCURATO:PERSONA], quale mero nscossore delle singole quote, non può essere tenuto alla restituzione di quella corrispondente all'attività di depurazione, non provvedendo alla gestione del relativo servizio, affidato dalla proprietaria dell'impianto, la Regione [OSCURATO:PERSONA], alla società [OSCURATO:SOCIETA]; - che il terzo motivo, infine, sarebbe manifestamente inammissibile, oltre che per mescolanza di censure eterogenee (e, con riferimento all'ipotizzata violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., perché il dedotto "omesso esame" non investe un fatto vero e proprio", ovvero "naturalisticamente inteso"), atteso che, essendo stato provato documentalmente la consegna alla società [OSCURATO:SOCIETA] della gestione dell'impianto e l'affidamento al concessionario delle attività di completamento del sistema depurativo, sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare che non siano in corso le attività di progettazione, realizzazione e di completamento necessarie all'attivazione o adeguarnento del servizio, piova "non inaccessibile", giacché avrebbe potuto fornirsi con ordinanza ex art. 210 cod. proc. civ. rivolta alla società [OSCURATO:SOCIETA]; '..IC ~limi inkilivo 11W13li v ci-->t, 1IICLtC1III4 SeiltenZ a 9327/19, del 21 ottobre 2019, del Tribunale di Napoli anche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Angelo, sulla base di tre motivi di contenuto pressocché identico a quelli svolti clal Iolverino con il proprio ricorso; - che ha resistito anche a tale impugnazione, con controricorso, l'[OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata, e ciò sulla base delle medesime considerazioni svolte con riferimento al ricorso del Polverino; - elio11 resistito a tutto le irnpugnazioni la società [OSCURATO:SOCIETA], eccependone in via preliminare l'inammissibilità per difetto di Ric. 2020 n. 17606 sez. M3 - ud. 18-05-2021 -9- autosufficienza, di specificità dei motivi, oltre che per contrasto con l'art. 380-bis, comma 1, n. 1), cod. proc. civ.; - che ciò pregiudizialmente eccepito, essa — con specifico riferimento ai primo motivo dei ricorsi principale ed incidentale — si è riportata alle osservazioni rassegnate negli scritti defensionali del giudizio di merito, sottolineando come il solo soggetto legittimato passivo in relazione alla domanda di restituzione proposta dagli utenti del servizio idrico non possa che essere l'[OSCURATO:PERSONA], avendo essa riscosso i pagamenti; - che in merito al secondo motivo dei ricorsi, non senza previamente eccepirne l'inammissibilità in ragione della eterogeneità delle censure attraverso di esse formulate, la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] sottolinea come il Tribunale partenopeo abbia fatto corretta applicazione dell'art. 2697, comma 1, cod. civ., rigettando la domanda di restituzione sul rilievo che gli utenti non avessero fornito la prova I 1 _._:-:. l: 1 _ ._ 1 .1 UC11 111C1111.1e11Za 11C110 J volgimela° uct JCIVIZIO ueptuazitme, uai momento che la circostanza che alcuni parametri fossero risultati fuori norma non sta a significare che il servizio si sia interrotto; - che in relazione al terzo motivo -dei ricorsi iia società T. Iydrogest rileva che i ricorrenti hanno omesso di riferire che è assolutamente incontroversa l'esistenza delle procedure di affidamento delle opere di progettazione, l, Il, e completai-l:lento neeessa.rie all'adeguamento del servizio; - che la Regione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto controricorso e ricorso inci-lentale, sul Ii14e‘i"^ ft che la sentenn Trib—nale Nap—'h "elovrà essere confermata nel dispositivo e cassata per quanto riguarda la motivazione del riconoscimento della legittimazione in capo alla Regione Carnrini,,"; Ric. 2020 n. 17606 sez. M3 - ud. 18-05-2021 -10- - che in relazione, in particolare, ai motivi secondo e terzo dei ricorsi del Polverino e delle Cacace, Colimoro e D'Angelo, la Regione propone considerazioni analoghe a quelle delle altre controricorrenti; - che la Regione, inoltre, ha proposto — come detto — ricorso incidentale; - che il primo motivo del ricorso incidentale denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma l, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt. 1705 e 2033 cod. civ. e delle norme di diritto in ordine al preteso dichiarato difetto di legittimazione di A.B.C.-[OSCURATO:PERSONA] e all'affermazione della legittimazione esclusiva della Regione [OSCURATO:PERSONA], nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; - che, in particolare, si lamenta che giudice di appello, pur inquadrando l'oggetto della domanda nella fattispecie dell'indebito oggettivo, è pervenuta ad una decisione contraria alle norme che lo teguranu, aueo Lite 11 bl310 uggetu LC1IULO alla 1Cbtit-U.11011e 11011 pUli che essere l'effettivo "accipiens" , ovvero l'[OSCURATO:PERSONA]; - che essa Regione, inoltre, versa nell'impossibilità di restituire ciò che non gli _ Mai stato corrisposto, avend.o il giudice omesso di esaminare, pure a fronte delle contestazioni ed eccezioni da essa controricorrente avanzate, gli elementi probatori che attesterebbero la mancata. ricezione della quota utili faria asseniarnente erogatale dall'[OSCURATO:PERSONA]; - che, infine, l'azione di ripetizione dell'indebito, quale azione di nullità per ,lifetto gli causa, ,leve noc'nrn Pomill110 ,1 1.‘4.4, 04_,ratc. ‹Slr,t4, 03i giacché le somme versate, per le ragioni già in precedenza illustrate, non possono ritenersi indebite, visto che l'esistenza del depuratore non frig stg friPssa in 1SCI1C SiC1111. 11111 sf,lf, il suo efficiente funzionamento; Ric. 2020 n. 17606 sez. M3 - ud. 18-05-2021 -11- - che il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 cod. civ. e delle norme di diritto in ordine all'affermazione della legittimazione passiva in via esclusiva della Regione [OSCURATO:PERSONA], nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento alla mancata valutazione della documentazione e degli elementi afferenti la posizione sostanziale e processuale della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., società affidataria del servizio di depurazione delle acque di Napoli; - che si censura la sentenza impugnata per avere "astrattamente ritenuto la Regione [OSCURATO:PERSONA] obbligata alla restituzione dei canoni", oitretutto in via esclusiva, omettenuo 1. • • i• ven'ficare la posizione e le responsabilità del soggetto gestore degli impianti [OSCURATO:SOCIETA]", sebbene essa fosse "parte processuale del giudizio", e ciò "anche ai fini di un'eventuale condanna iii. 11111111CVA ra Lui ibtanza e Sedia 11111a1111C1itC proposta dalla Regione nel corso del giudizio di primo grado, rimanendo assorbita dalla declaratoria di legittimazione passiva della stessa"; - che, difatti, "qualora dovesse essere confermata l'impugnata statuizione del Tribunale in ordine alla posizione della Regione Campana nel presente giudizio" (e ciò tanto in via esclusiva, quanto concorrente con l'[OSCURATO:PERSONA]), "andrebbe giocoforza riconsiderata anche la posizione di [OSCURATO:SOCIETA]. chiamata in causa con domanda di rnanleva"; - che siffatta conclusione s'imporrebbe alla stregua della posizione espressa da questa Corte, che, proprio con riferimento ad un analogo giudizio restitutorio instuw,ito (1'1 Atti utenti del servizio idrico somministrato nel Comune di Napoli, sempre in relazione al difetto di Ric. 2020 n. 17606 sez. M3 - ud. 18-05-2021 -12- funzionamento del depuratore di Cuma, ha affermato la responsabilità della Regione ex art. 2043 cod. civ., "sub Jpecie" di cooperazione nell'inadempimento del contratto di somministrazione; - che in tale prospettiva, infatti, una simile responsabilità non potrebbe ascriversi, in via esclusiva, che al soggetto (la società [OSCURATO:SOCIETA], appunto) tenuto all'esecuzione degli interventi volti ad assicurare il funzionamento, la manutenzione e l'adeguamento dell'impianto, trattandosi del concessionario del servizio di depurazione, in forza di rapporto riconducibile al c.d. `project financing"; - che la società [OSCURATO:SOCIETA], con ulteriore controricorso, ha resistito al secondo motivo del ricorso incidentale esperito dalla Regione [OSCURATO:PERSONA]; - che essa rileva come, in relazione al rigetto della domanda di manleva proposta nei suoi confronti dalla Regione — rigetto pronunciato dal primo giudice — sia intervenuto un giudicato, fermo in ogni caso restando che siffatta diniranda, giaCChe 11011 riptoposta in appello, doveva intendersi come rinunciata; - che fermo restando quanto osservato in merito al secondo motivo ciet ricorso incidentale eti lell a Reg,ione Cairipania, ',a società [OSCURATO:SOCIETA], con riferimento al primo motivo, rileva come la ricorrente incidentale, lungi dal denunciare l'omesso esame di fatti si dolga, in realtà, dell'apprezzamento degli 1:4 \-1 Lillt...1111 S trattOti, I._1,J1 '.-' l'inammissibilità della censura formulata; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 18 maggio 2021; - che hanno presentato memoria l'[OSCURATO:PERSONA] e la società Hifei rn t Ric. 2020 n. 17606 sez. M3 - ud. 18-05-2021 -13- Considerato in diritto - che, in via preliminare, va disposta la riunione delle impugnazioni, che nella specie è obbligatoria, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., in quanto esse investono lo stesso provvedimento (Cass. Sez. Un., sent. 23 gennaio 2013, n. 1521, Rv. 624792-01; in senso conforme, tra le altre, Cass. Sez. 5, sent. 30 ottobre 2018, n. 27550, Rv. 651065-01); - che, tanto premesso, il ricorso del Polverino, come quello della Cacace, della Colimoro e della D'Angelo, vanni accolti; - che il primo motivo di ricorso è fondato, avendo questa Corte reiteratamente affermato che la legittimazione passiva in ordine alla domanda di restituzione della quota della tariffa del servizio idrico, non dovuta in ragione del mancato funzionamento dell'impianto di depurazione, spetta innanzitutto al soggetto, nella specie l'Azienda ,3peeia1e UC1 l_.,0111U11C W INalit/11, LUC 11u1u pafic UC1 1,131111a110 Ui somministrazione e che abbia ricevuto il pagamento rivelatosi indebito (Cass. Sez. 3, sent. 11 febbraio 2020, n. 3314, Rv. 656891-04; nello stesso senso, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 1:3 febbraio 2020, ii. 3692, non massimata sul punto; Cass. Sez. 3, sent. 5 giugno 2020, n. 11586, non massimata sul punto); - che, --bfatti, se è vero che la. quota tariffa riferita al set-vizio di depurazione, in quanto componente della complessiva tariffa del servizio idrico, "ne ripete necessariamente la natura di corrispettivo contrattuale, il ‘--n 1n nrnmrcsammmtc.._-srnl-nrcn, .. 111S automaticamente nel contratto", ne consegue che, ove il servizio di depurazione non sia stato fornito, ma quella quota di tariffa sia stata comunque versata, è nei coll&onti flowi controparte del cryntrattn (-1; utenza che la nrot(aca restitutoria va azionata, in quanto è alla "effettiva fruizione del servizio Ric. 2020 n. 17606 sez. M3 - ud. 18-05-2021 -14- di depurazione" che, "per la rilevata natura sinallagrnatica del rapporto", risulta "condizionato l'accoglimento della pretesa di pagamento" (così già Cass. Sez. 3, sent. 4 giugno 2013, n. 14042, Rv. 626790-01; nello stesso senso, tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. n. 3692 dei 2020, cit.); - che, in altri termini, la titolarità dell'[OSCURATO:PERSONA] — dal lato passivo — del rapporto controverso originato dalla pretesa restitutoria degli utenti, trova il suo fondamento nella posizione di parte negoziale del contratto di utenza, ciò che del resto, fino al riconoscimento della non debenza della quota della tariffa relativa alla depurazione acque (per effetto della sentenza della Corte costituzionale con sentenza n. 335 del 10 ottobre 2008), aveva legittimato la predetta azienda municipalizzata a pretendere la riscossione dell'intero corrispettivo del servizio idrico; - che in tale prospettiva, pertanto, non rileva la circostanza — auuulla uau fizienua opeuale 1 1 1_112 ._ o._ __ Lun 11 inutnio Lontwiik,uiso — Clic il servizio idrico somministrato dall'[OSCURATO:PERSONA] non presenti carattere "integrato", sicché ciascuna delle quote del corrispettivo per Ci complessi-v-amente dov-dto (o-v-v-ero, per il consumo di acqua potabile, per il servizio di fognatura e per quello di depurazione) risultano da essa, successivamente, ripartiti tra i diversi soggetti interessati; - che ai fini, infatti, del riconoscimento della legittimazione passiva rispetto alla domanda restitutoria fatta valere dai singoli utenti del V ei;• che rileva è che l',A.zien-la Speciale, in quanto parte del rapporto contrattuale intrattenuto con essi, si sia posta come "accipiens"; _ che d'Ae, r se verovero carne osservaa proprio la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] — che la normativa vigente, anche Ric. 2020 n.17606 sez. M3 - ud. 18-05-2021 -15- quando il servizio idrico non presenti carattere integrato, -ha individuato il soggetto riscossore nel gestore del servizio di acquedotto solo ed esclusivamente al fine di agevolare le operazioni di incasso" (giacché, diversamente, l'[OSCURATO:PERSONA] "avrebbe dovuto fornire alla Regione [OSCURATO:PERSONA] tutti i dati relativi ai consumi rilevati e, successivamente, l'Ente territoriale avrebbe dovuto procedere alla riscossione"), un'analoga, o per meglio dire "speculare", esigenza di concentrazione e unificazione impone di appuntare in capo alla predetta [OSCURATO:PERSONA] l'obbligo restitutorio, fermo restando, beninteso, che essa potrà a propria volta agire nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA], proprietaria dell'impianto di depurazione, ma sempre nei limiti in cui dimostri di aver riversato le singole quote del corrispettivo riscosso dagli utenti dovuto quale canone per depurazione acque; - che anche i motivi secondo e terzo risultano fondati, nella parte in cui lamentano violazione dell'art. 2697 cod. civ.; - che, "in limine", va disattesa l'eccezione preliminare — sollevata dalle controricorrenti — di inammissibilità dei motivi suddetti, in ragiOne ud lattO Lite eSS1 reauZ ZCre -1 C-. 4-1-, u veri," una frieSCulariZaUI CeriSUITC eterogenee; - che, invero, "il fatto che un singolo motivo sia articolato in più pro-fili di ClOglialiZa, ciascuno dci quali a v L 1JtJ [OSCURATO:PERSONA] i'iLLL prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, -; ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi in e-n+ nnti Itn fare se PQ:CP focQuarn state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati" (così Cass. Sez. Un., sent. 6 Ric. 2020 n. 17606 sez. M3 - ud. 18-05-2021 -16- maggio 2015, n. 9100, Kv. 635452-01; in senso sostanzialmente analogo, sebbene "a contrario", si veda anche Cass. Sez. 3, ord. 17 marzo 2017, n. 7009, Rv. 643681-01); - che, nella specie, i motivi suddetti vanno accolti, come detto, nella parte in cui censurano la sentenza di appello per aver ritenuto che la decisione del primo giudice — la quale aveva soddisfatto la pretesa restitutoria azionata dagli utenti il servizio idrico — avesse fatto "errata applicazione dei principi in tema di onere della prova"; - che, invero, non era a carico degli utenti — come erroneamente affermato dal Tribunale partenopeo — né la prova dei difetto di funzionamento del depuratore di Cuma, né quella della destinazione delle quote, riscosse dall'[OSCURATO:PERSONA] per il servizio di depurazione acque, ad attività di progettazione, realizzazione o completamento del medesimo impianto; - che va dato, infatti, seguito al principio — già affermato da questa Cofte — secondo cuti, nel giudizio finalizzalo alla fesiituzione ex art. 8- sexies del d.l. n. 208 del 2008 della somma pagata a titolo di canone per la depurazione delle acque (quale parte del complessivo corrispettivo uo-v-uto pci n serv-izio idrico), "l'onere della prova circa li funzionamento dell'impianto di depurazione e gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento del medesimo impianto incombe, ai sensi dell'art. 2697, cornrna 2, civ., sul convenuto, quale gestore del suddetto servizio e debitore della corrispondente prestazione nei confronti degli utenti, trattandosi di .fatti impeditivi della pretesa resf4tut—ria" (Case,. SI;ez. 3, SC‘n t. . 12 giugno 2020, n. 11270, Rv. 658152-01); - che, invero, questa Corte ha affermato come anche nella presente materia trovi applicazione il "principio generale quello secondo cui il creditore di una prestazione contrattuale — nella specie, l'utente del Ric. 2020 n. 17606 sez. M3 - ud. 18-05-2021 -17- servizio idrico — «deve provare la tonte (negoziate o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento» (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 20 gennaio 2015, n. 826, Rv. 634361-01)" (così, testualmente, tra le altre Cass. Sez. 3, sent. n. 3692 del 2020, cit.; nello stesso senso, "ex multis", Cass. Sez. 3, sent. n. 11586 del 2020, cit.); - che, pertanto, costituisce principio non nuovo, "proprio con riferimento specifico alla presente fattispecie", quello secondo cui, "configurandosi la tariffa del servizio idrico integrato, in tutte le sue componenti, come il corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, è. il soggetto esercente detto servizio, il quale pretenda t•I pagamento anche degli oneri relativi al servizio di depurazione delle acque reflue domestiche, ad essere tenuto a dimostrare l'esistenza di un impianto di deputazione funzionante nel periodo oggetto della fatturazione, in relazione al quale esso pretenda la riscossione (Cass. Sez. 3, sent. n. 14042 del 2013, cit.)" (Cass. Sez. 3, sent. n. 3692 del "1(1^)(1 \ LULU, bit.), - che, d'altra parte, quanto alla dimostrazione delle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento dell'impianto, essendosi "al cospetto LU un'evenienza che, rendendo illiquido tale credito, si pone alla stregua di un fatto impeditivo del diritto alla restituzione azionato dall'utente", la prova dello stesso "è a carico del convenuto, secondo la regola di cui all'art. 9697, comma 9, C^e1 . civ." (Cass. Sez. 3, sent. n. 3692 del 2020, cit.); - che è, invece, inammissibile il ricorso incidentale della Regione C arnp, anta; Ric. 2020 n. 17606 sez. M3 - ud. 18-05-2021 -18- - che, come implicitamente riconosce la stessa ricorrente incidentale (la quale, non a caso, ha concluso per la conferma del dispositivo della sentenza impugnata, chiedendo riformarsi la sola motivazione), rispetto alla decisione del Tribunale di Napoli essa Regione non è affatto rimasta soccombente, dal momento che il giudice di appello, riformando la pronuncia del primo giudice, ha rigettato la domanda di restituzione proposta dagli utenti del servizio idrico; - che rispetto alla pronuncia impugnata manca, dunque, il presupposto stesso idoneo ad integrare l'interesse a ricorrere, ovvero quello della soccombenza; - che, d'altra parte, se è vero che la cassazione della sentenza impugnata, in accoglimento dei ricorsi degli utenti, comporta una reviviscenza del tema degli obblighi restitutori verso di essi, e con esso di quello dell'individuazione del soggetto tenuto — o dei soggetti tenuti — a farsene carico, sai:à nel giudizio di rinvio che le eventuali eccezioni della Regione circa il proprio difetto di legittimazione (legittimazione, peraltro, riconosciuta da questa Corte, in casi analoghi, ai sensi dell'art.2043 cod. civ., JGIU Jp/ntG cooperazione nell'inadempirnento dell'[OSCURATO:PERSONA]), così come la domanda di manleva da essa proposta verso la società [OSCURATO:SOCIETA], potranno essere esaminate, ovviamente nei ttrr • i- 11t1 in CU1 1C 1111C C l'altra iiOii iiuiwi, precluse a norma degli artt. 346 o 324 cod. proc. civ.; - che, in conclusione, il ricorso del Polverino, come quello della racace, della c—lim^ro e della D'Angelo vanno accolti e la sentenza impugnata va cassata, rinviando al Tribunale di Napoli, in persona di diverso giudice, per la decisione nel merito, alla luce dei principi sopra meglio indicati; Ric. 2020 n. 17606 sez. M3 - ud. 18-05-2021 -19- — che il giudice del rinvio provvederà, inoltre, alla liquidazione delle spese anche del presente giudizio; - che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso della Regione [OSCURATO:PERSONA] va dato atto — ai sensi dell'art. 13, comma i- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 — della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 1.3. PQM La Corte accoglie il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], come quello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Angelo, e cassa per l'effetto la sentenza impugnata, rinviando al Tribunale di Napoli, in persona di diverso giudice, per la decisione nei merito oltre che sulle spese anche del presente giudizio. Dichiara, invece, inammissibile il ricorso incidentale della Regione [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24
Sentenza Cassazione n. 36507/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris