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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 29499/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a TORINO avverso la sentenza in data 27/01/2022 della [OSCURATO:PERSONA]- RINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 24/05/2022 della Corte di appello di Torino, che ha riformato la sentenza in data 23/09/2020 del G.u.p.

Tribunale di Torino, assolvendolo per la rapina contestatagli al capo C) e rideterminando la pena inflittagli per le rapine contestate ai capi A) e B).

Deduce:

1.1. Violazione di legge, mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 533 e 530 cod.proc.pen. per la mancata assoluzione pur in assenza di prova certa sulla responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio per i capi a) e b) e in relazione all'art. 628 cod.pen. per mancanza di un attendibile riconoscimento, di elementi di riscontro e per l'assenza di gravità, univocità precisione degli indizi.Il ricorrente si duole della svalutazione delle censure sviluppate con l'atto di gravame e lamenta la mancata prudente e approfondita valutazione delle emergenze istruttorie.

A sostegno dell'assunto vengono illustrate e compendiate le emergenze istruttorie per risaltarne la inidoneità probatoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità.

1.1. La Corte di appello ha affrontato e risolto tutti i temi -valutativi- proposti con il gravame e reiterati con il ricorso, relativamente all'ora della rapina, alle dichiarazioni di Scaranati e Collino, al riconoscimento fotografico, alla ricognizione di persona, alla (ir)rilevanza dell'esame genetico.

A fronte di una sentenza che ha dato risposta a tutti i motivi di appello con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, il ricorso si risolve in una analisi delle risultanze probatorie alternativa a quella operata dai giudici di merito, senza che siano dedotte censure accessibili al giudizio di legittimità.

Da ciò discende l'inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965).

2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 24 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a TORINO avverso la sentenza in data 27/01/2022 della [OSCURATO:PERSONA]- RINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 24/05/2022 della Corte di appello di Torino, che ha riformato la sentenza in data 23/09/2020 del G.u.p. Tribunale di Torino, assolvendolo per la rapina contestatagli al capo C) e rideterminando la pena inflittagli per le rapine contestate ai capi A) e B). Deduce: 1.1. Violazione di legge, mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 533 e 530 cod.proc.pen. per la mancata assoluzione pur in assenza di prova certa sulla responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio per i capi a) e b) e in relazione all'art. 628 cod.pen. per mancanza di un attendibile riconoscimento, di elementi di riscontro e per l'assenza di gravità, univocità precisione degli indizi.Il ricorrente si duole della svalutazione delle censure sviluppate con l'atto di gravame e lamenta la mancata prudente e approfondita valutazione delle emergenze istruttorie. A sostegno dell'assunto vengono illustrate e compendiate le emergenze istruttorie per risaltarne la inidoneità probatoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché propone questioni non consentite in sede di legittimità. 1.1. La Corte di appello ha affrontato e risolto tutti i temi -valutativi- proposti con il gravame e reiterati con il ricorso, relativamente all'ora della rapina, alle dichiarazioni di Scaranati e Collino, al riconoscimento fotografico, alla ricognizione di persona, alla (ir)rilevanza dell'esame genetico. A fronte di una sentenza che ha dato risposta a tutti i motivi di appello con motivazione adeguata, logica e non contraddittoria, il ricorso si risolve in una analisi delle risultanze probatorie alternativa a quella operata dai giudici di merito, senza che siano dedotte censure accessibili al giudizio di legittimità. Da ciò discende l'inammissibilità del ricorso, dovendosi ribadire che, sono inammissibili tutte le doglianze che -come nel caso in esame- "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2 - , Sentenza n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 5730 del 20/09/2019 ud-, dep. 13/02/2020, Russo e altro, non massimata; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). 2. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]