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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 settembre 2026

Cassazione n. 25544/2026

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nte -controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 1084/2019, depositata il 3/7/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/9/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 1084/2019, depositata il 3/7/2019, la CommissioneTributaria Regionale della Toscana, in accoglimento dell’appellodell’Agenzia delle Entrate, ha rigettato il ricorso della [OSCURATO:PERSONA].p.a. avverso l’avviso n. 20131T000157000, di liquidazione delle maggioriNumero registro generale 5850/2020Numero sezionale 5608/2026Numero di raccolta generale 25544/2026Data pubblicazione 18/09/2026imposte - ipotecaria e catastale (rispettivamente in misura pari a euro3.390 e 1.130) - dovute in relazione all’atto pubblico del 17/12/12 ditrasferimento immobiliare, previa rettifica del valore dichiarato di euro460.000 in quello di euro 573.000.Avverso la sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso percassazione, articolato in quattro motivi, mentre l’Agenzia delle Entrateresiste mediante controricorso.Con atto del 26/8/26, la ricorrente presenta rinuncia al ricorso el’Agenzia l’accetta, aderendo anche alla richiesta di compensazione dellespese giudiziali.RAGIONI DELLA DECISIONELa rinuncia al ricorso impone la declaratoria di estinzione del giudizioex artt. 390 e 391 cod. proc. civ.Spese compensate, in considerazione dell’accordo delle parti.Non ricorrono i presupposti processuali per l’ulteriore versamento delcontributo unificato (ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 2012, n. 228), la cui natura eccezionale, perché lato sensusanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipicidel rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass.10140/2020; 19071/2018; 23175/2015).

P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese del presentegiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 9 settembre 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte -controAGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 1084/2019, depositata il 3/7/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/9/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 1084/2019, depositata il 3/7/2019, la CommissioneTributaria Regionale della Toscana, in accoglimento dell’appellodell’Agenzia delle Entrate, ha rigettato il ricorso della [OSCURATO:PERSONA].p.a. avverso l’avviso n. 20131T000157000, di liquidazione delle maggioriNumero registro generale 5850/2020Numero sezionale 5608/2026Numero di raccolta generale 25544/2026Data pubblicazione 18/09/2026imposte - ipotecaria e catastale (rispettivamente in misura pari a euro3.390 e 1.130) - dovute in relazione all’atto pubblico del 17/12/12 ditrasferimento immobiliare, previa rettifica del valore dichiarato di euro460.000 in quello di euro 573.000.Avverso la sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso percassazione, articolato in quattro motivi, mentre l’Agenzia delle Entrateresiste mediante controricorso.Con atto del 26/8/26, la ricorrente presenta rinuncia al ricorso el’Agenzia l’accetta, aderendo anche alla richiesta di compensazione dellespese giudiziali.RAGIONI DELLA DECISIONELa rinuncia al ricorso impone la declaratoria di estinzione del giudizioex artt. 390 e 391 cod. proc. civ.Spese compensate, in considerazione dell’accordo delle parti.Non ricorrono i presupposti processuali per l’ulteriore versamento delcontributo unificato (ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24dicembre 2012, n. 228), la cui natura eccezionale, perché lato sensusanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipicidel rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass.10140/2020; 19071/2018; 23175/2015). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese del presentegiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 9 settembre 2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
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