CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25671/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il primo motivo dei ricorsi proposti dal comune difensore di fiducia, con atti distinti ma di identico contenuto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura, peraltro generici e di contenuto fattuale, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con una valutazione di fatto non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità (cfr. p. 2 della sentenza impugnata) - ha ribadito che la difesa non ha contestato la falsità delle dichiarazioni rese dalle imputate in ordine alla composizione del nucleo familiare, ciò che comportato l'indebita duplicazione del beneficio richiesto, che è stata erogato ad entrambe, anziché ad una sola, il che integra il reato di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, che sussiste laddove le false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza siano funzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge (Sez. U, n. 49686 del 13/07/2023, Giudice, Rv. 285435 - 01); rilevato che il secondo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile, avendo la Corte di merito, come un apprezzamento fattuale non manifestamente illogico, escluso la qualificazione dell'offesa in termini di particolare tenuità alla luce degli ingenti importi ottenuti dalle due imputate, né la difesa ha allegato elementi diversi diretti a contrastare tale conclusione; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. P.Q.M