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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 febbraio 2025

Cassazione n. 38509/2025

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onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di fiducia avverso la sentenza in data 19/02/2025del Tribunale di Imperia visti gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 19 febbraio 2025 il Tribunale di Imperia ha confermato la sentenzadel Giudice di Pace di Sanremo del 23 luglio 2024 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di 1.000,00 euro di multa ed al risarcimento dei dannisubiti dalla parte civile, da liquidarsi nel giudizio civile, per il reato di cui all’art. 633 cod. pen. , per avere abusivamente invaso alcuni immobili diproprietà della defunta [OSCURATO:PERSONA], al fine di trarne profitto.

2. Ricorre per c assazione avverso la predetta sentenza i l difensor e dell'imputato, deducendo:

2.1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento all’art. 124 cod. pen. pernon avere il T ribunale di Imperia pronunciato sentenza di non doversi procedere per intempestività della querela.

2.2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale , ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento all’art. 633 cod. pen. per la erronea valutazione dei presupposti per la sussistenza del delitto contestato e la mancata assoluzione dell’imputato per insussistenza del fatto , difettando l’elemento costitutivo dell’invasionearbitraria dell’immobile.

2.3. Mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per la mancata assoluzione dell’imputato per insussistenza del fatto, a causa dell’erronea valutazione della prova.

2.4. Erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e mancanza di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. relativamente al diniego della concessione delle circostanzeattenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti, oltre che manifestamente infondati.

2. Deve preliminarmente rilevarsiche, nella fattispecie, siamo in presenza di una sentenza del Giudice di Pace, confermata dalla sentenza impugnata del Tribunale in funzione di giudice di appello, che aveva condannato l’imputato alla pena pecuniaria della multa e della quale non era stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno,e che , secondo l'art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274,era impugnabile con il ricorso per cassazione.

È noto però come questa Corte abbiaaffermato, con orientamento ermeneutico ormai costante, che èammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato- come nel caso in es ame - estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano daiprimi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno che ha quale necessario presupposto l'affermazione della responsabilità penale (fra le tante, Sez. 5, n. 13202 del 01/02/2024, F., Rv. 286219- 01 ; Sez. 4, n. 27460 del 15/03/2019, Polimeni, Rv. 276459 - 01 ; Sez. 5, n. 17784 del 12/01/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 269618 - 01 ; per l'ormai isolata e superata opinione contraria: Sez. 2, n. 31190 del 17/04/2015, Cerone, Rv. 264544 -01).

3. Con il primo motivo di ricorso,il ricorrente deduce un vizio di violazione di legge a causa della tardività della querela presentata da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di curatrice dell’eredità giacente della defunta [OSCURATO:PERSONA], proprietaria dell’immobile dove si sono verificati i fatti, omettendo di considerare che il Tribunale ha motivatamente argomentato che, tenuto conto delle numerose attività che la querelante aveva dovuto effettuare per ricostituire il complesso compendio ereditario, non vi era alcun elemento che consent isse di ritenere dimostratoche la stessa avesse appreso i fatti delittuosipoco dopo il conferimento dell’incarico in data 13 aprile 2021; diversi erano, al cont rario , gli elementi che facevano ritenere che la querelante ne fosse venuta a conoscenza d i versi mesi dopo, non prima della fine del mese di agosto 2021 , risultando tempestiva la querela sporta in data 30 novembre 2021 (pagg. 3-4 della sentenza impugnata; pagg. 2-3 della sentenza di primo grado). [OSCURATO:PERSONA] fatto corretta applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale l'onere di provarel'intempestività della querela incombe a chi lo deducee che, quindi, anche in caso di incertezza , la questione posta deve essere risolta a favore del querelante (Sez. 2, n. 48027 del 18/10/2022,Spanò, Rv. 284168 - 01 ; Sez. 3, n. 35122 del 24/06/2003, Sangalli, Rv. 226327- 01 ).

È , dunque , onere dell'imputato farsi carico di indicare al giudice elementi e circostanze tendenti a dimostrareinequivocabilmente la tardività della querela (Sez. 5, n. 21/02/2006, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 234498 - 01 ).

Ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della querela , occorre che la persona offesa abbia avuto conoscenzaprecisa, certa e diretta del fatto in modo da essere in possesso di "tutti" glielementi di valutazione necessari per determinarsi; in ogni caso,poi, l'onere della prova dell'intempestività della proposizione della querela incombe su chi la allega e,a tal fine, non è sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni, ma deveessere fornita una prova contraria rigorosa (Sez. 6, n. 24380 del 12/03/2015, P., Rv. 264165- 01 ; Sez. 1, n. 7333 del 28/01/2008,Mauro, Rv. 239162 - 01 ).

Il ricorrente,nel caso in esame, non ha ottemperato all’onere della prova richiesto in quantoha solo richiamato alcuni elementi di fatto, non indicativi in senso assolutodella intempestività della querela .

Le argomentazioni spese nel ricorso non si confrontano con la motivazione del giudicedi merito che si presenta sul punto logica epersuasiva, oltre che pienamente riscontrata dal complesso di elementi di provaacquisiti in giudizio, con conseguente manifesta infondatezza del motivo di ricorso.

4. Il secondo motivo di ricorso, con il quale s i deduce l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 633 cod. pen., per la ritenuta erronea valutazione dei presupposti per la sussistenza del delitto contestato e la mancata assoluzione dell’imputato per insussistenza del fatto, difettando l’elemento costitutivo dell’invasione arbitraria dell’immobile, è inammissibile.

Al cospetto diuna doppia conforme motivazione dei giudici del merito, sulla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato e, in particolare, dell’elemento dell’invasione arbitraria dell’immobile (pag. 4 della sentenza impugnata e pagg.3 e 4 della sentenza di primo grado), del tutto congrua e priva di vizi di manifesta illogicità̀, come tale, insuscettibile di essere sottoposta al controllo di legittimità̀, il secondo motivo di ricorso, oltre a ripetere i vizi di manifesta infondatezza rilevati nel corsodel giudizio di appello, si segnala per la suagenericità̀, in quanto solo apparentemente finalizzato a criticare la sentenza di secondo grado sotto il profilo della violazione di legge, limitandosi invece a riproporre le stesse censure sollevate in precedenza e motivatamente disattese, e soprattutto sconfina nel merito, perch é́ si sottopongono alla Corte di cassazione rilievi tipicamente fattuali risolti con adeguata e logica motivazione dai giudici del merito.

Invero, non rientra nei poteri del giudice di legittimità quello di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento al riguardo svolto nell’impugnatadecisione di merito, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato, verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto nel caso in esame.

Invero, le sopra esposte doglianze difensive non sono idonee ad infirmare la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda operata nell’ultima decisione di merito, per la semplice ragione che esse tendono a (nuovamente) prospettare un’alternativa, e come tale non consentita nella presente sede, rivisitazione del fatto oggetto del correlativo tema d’accusa, ovvero ad invalidarne elementi di dettaglio o di contorno, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative a sostegno della pronuncia di responsabilità.

5. Il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la «mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione» per la mancata assoluzione dell’imputato per insussistenza del fatto, a causa della «erronea valutazione della prova» in ordine alla sussistenza del reato, pone preliminarmente una questione di ordine processuale, riguardante l'individuazione delle questioni deducibili con il ricorso di legittimità.

5.1. Sul punto, si osservache, ai sensi degli artt. 606, comma 2 -bis , cod. proc. pen. e 39-bisdel d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. l gs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato invigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati dicompetenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazioneper mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen. (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557- 01 ), né può essere evocata la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", che rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione sitraduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza aisensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; ne consegue che èinammissibile la relativa censura avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace per le quali il ricorsopuò essere proposto, ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo peri motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 38218 del 15/09/2022,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 283799 - 01 ; Sez. 4 , n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245- 01 ).

5.2. Inoltre, gli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bisdel d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 si riferiscono espressamente ai motivi deducibiliavverso "le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice dipace", quale che sia l'autorità giudiziaria che abbia deliberato la decisione; con la conseguenza che il predetto regime diimpugnazione, siccome modellato sul reato e non già sul giudice, non muta se la sentenza di secondo grado sia stata deliberata dal Tribunale– come nel caso al vaglio – o dalla Corte di appello .

Va,quindi, ribadito il principio che , ai sensi degli artt. 606, comma 2 - bis , cod. proc. pen. e 39-bisdel d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice dipace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 5.3.

Deve poi rilevarsi che il ricorrente ha denunciato cumulativamente il vizio motivazionalenelle forme della “mancanza” e/o della “manifesta illogicità”, in contrasto con il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale i vizi della motivazionesi pongono «in rapporto di alternatività, ovvero di reciproca esclusione, posto che -all'evidenza - la motivazione, se manca, non può essere, al tempo stesso né contraddittoria, né manifestamente illogica e, per converso, la motivazione viziata non è motivazione mancante» (Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870- 01 ; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518- 01 ; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535 -01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541 - 01 ; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528- 01 ).

Anche le Sezioni Unite hanno ribadito che «il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere -sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso -di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica,non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione» (Sez.

U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto).

5.4. Inoltre, il vizio di motivazione deve presentare il carattere della essenzialità, nel senso che la parte deducente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione.

Infatti, sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatorida attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965- 01 ).

5.5. Pur volendo superare il profilo della concomitante proposizione di una (non consentita, e come tale inammissibile) censura cumulativa in relazione a profili tra di loro incompatibili del vizio di motivazione, va evidenziato che nella fattispecie, in ogni caso, si è in presenza di un motivo di ricorso privo di specificità in tutte le sue articolazioni, del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, avendo la Corte di appello, con motivazione logica e d esaustiva , congruamente valutato i motivi di appelloquanto alla sussistenza della condotta di invasione arbitraria dell’immobile di proprietà della defunta [OSCURATO:PERSONA] (pag. 4 e 5 della sentenza impugnata), anche richiamando sul punto la conforme motivazione delTribunale (pag. 4 della sentenza di primo grado).

6. Il quarto motivo di ricorso , con il quale si deduce al contempo un vizio di violazione di legge e di motivazione con riferimento alla mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato.

Va premesso che si afferma in giurisprudenza che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-biscod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato(Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419 -01).

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è congruamente motivata anche allorquando il diniego del giudice non prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo a tal fine sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superatitutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163- 01 ; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244- 01 ).

Inoltre, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen. , disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489- 01 ).

Nella fattispecie, il Tribunale ha congruamente valorizzato, come elemento decisivo ed ampiamente sufficiente a sostegno della propria decisione, oltre a indici di valutazione negativa, quali i «plurimi ed eterogenei precedenti penali » dell’imputato, la sostanziale assenza di ragioni giustificatrici per il riconoscimento del beneficio, considerato che l’imputato « non comparendo in udienza e non offrendo n é una versione alternativa dei fatti né formulando un'offerta risarcitoria», non avrebbe fornito alcun elemento valutabile a suo favore (pag. 5 della sentenza impugnata).

7. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

8. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso(Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremilain favore della Cassa delle a mmende.

P.Q.M Dichiara i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di fiducia avverso la sentenza in data 19/02/2025del Tribunale di Imperia visti gli atti, il provvedimento impugnatoe il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 19 febbraio 2025 il Tribunale di Imperia ha confermato la sentenzadel Giudice di Pace di Sanremo del 23 luglio 2024 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di 1.000,00 euro di multa ed al risarcimento dei dannisubiti dalla parte civile, da liquidarsi nel giudizio civile, per il reato di cui all’art. 633 cod. pen. , per avere abusivamente invaso alcuni immobili diproprietà della defunta [OSCURATO:PERSONA], al fine di trarne profitto. 2. Ricorre per c assazione avverso la predetta sentenza i l difensor e dell'imputato, deducendo: 2.1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento all’art. 124 cod. pen. pernon avere il T ribunale di Imperia pronunciato sentenza di non doversi procedere per intempestività della querela. 2.2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale , ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento all’art. 633 cod. pen. per la erronea valutazione dei presupposti per la sussistenza del delitto contestato e la mancata assoluzione dell’imputato per insussistenza del fatto , difettando l’elemento costitutivo dell’invasionearbitraria dell’immobile. 2.3. Mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per la mancata assoluzione dell’imputato per insussistenza del fatto, a causa dell’erronea valutazione della prova. 2.4. Erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e mancanza di motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. relativamente al diniego della concessione delle circostanzeattenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, non consentiti, oltre che manifestamente infondati. 2. Deve preliminarmente rilevarsiche, nella fattispecie, siamo in presenza di una sentenza del Giudice di Pace, confermata dalla sentenza impugnata del Tribunale in funzione di giudice di appello, che aveva condannato l’imputato alla pena pecuniaria della multa e della quale non era stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno,e che , secondo l'art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274,era impugnabile con il ricorso per cassazione. È noto però come questa Corte abbiaaffermato, con orientamento ermeneutico ormai costante, che èammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato- come nel caso in es ame - estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano daiprimi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno che ha quale necessario presupposto l'affermazione della responsabilità penale (fra le tante, Sez. 5, n. 13202 del 01/02/2024, F., Rv. 286219- 01 ; Sez. 4, n. 27460 del 15/03/2019, Polimeni, Rv. 276459 - 01 ; Sez. 5, n. 17784 del 12/01/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 269618 - 01 ; per l'ormai isolata e superata opinione contraria: Sez. 2, n. 31190 del 17/04/2015, Cerone, Rv. 264544 -01). 3. Con il primo motivo di ricorso,il ricorrente deduce un vizio di violazione di legge a causa della tardività della querela presentata da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di curatrice dell’eredità giacente della defunta [OSCURATO:PERSONA], proprietaria dell’immobile dove si sono verificati i fatti, omettendo di considerare che il Tribunale ha motivatamente argomentato che, tenuto conto delle numerose attività che la querelante aveva dovuto effettuare per ricostituire il complesso compendio ereditario, non vi era alcun elemento che consent isse di ritenere dimostratoche la stessa avesse appreso i fatti delittuosipoco dopo il conferimento dell’incarico in data 13 aprile 2021; diversi erano, al cont rario , gli elementi che facevano ritenere che la querelante ne fosse venuta a conoscenza d i versi mesi dopo, non prima della fine del mese di agosto 2021 , risultando tempestiva la querela sporta in data 30 novembre 2021 (pagg. 3-4 della sentenza impugnata; pagg. 2-3 della sentenza di primo grado). [OSCURATO:PERSONA] fatto corretta applicazione del principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale l'onere di provarel'intempestività della querela incombe a chi lo deducee che, quindi, anche in caso di incertezza , la questione posta deve essere risolta a favore del querelante (Sez. 2, n. 48027 del 18/10/2022,Spanò, Rv. 284168 - 01 ; Sez. 3, n. 35122 del 24/06/2003, Sangalli, Rv. 226327- 01 ). È , dunque , onere dell'imputato farsi carico di indicare al giudice elementi e circostanze tendenti a dimostrareinequivocabilmente la tardività della querela (Sez. 5, n. 21/02/2006, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 234498 - 01 ). Ai fini della decorrenza del termine per la proposizione della querela , occorre che la persona offesa abbia avuto conoscenzaprecisa, certa e diretta del fatto in modo da essere in possesso di "tutti" glielementi di valutazione necessari per determinarsi; in ogni caso,poi, l'onere della prova dell'intempestività della proposizione della querela incombe su chi la allega e,a tal fine, non è sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni, ma deveessere fornita una prova contraria rigorosa (Sez. 6, n. 24380 del 12/03/2015, P., Rv. 264165- 01 ; Sez. 1, n. 7333 del 28/01/2008,Mauro, Rv. 239162 - 01 ). Il ricorrente,nel caso in esame, non ha ottemperato all’onere della prova richiesto in quantoha solo richiamato alcuni elementi di fatto, non indicativi in senso assolutodella intempestività della querela . Le argomentazioni spese nel ricorso non si confrontano con la motivazione del giudicedi merito che si presenta sul punto logica epersuasiva, oltre che pienamente riscontrata dal complesso di elementi di provaacquisiti in giudizio, con conseguente manifesta infondatezza del motivo di ricorso. 4. Il secondo motivo di ricorso, con il quale s i deduce l’inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 633 cod. pen., per la ritenuta erronea valutazione dei presupposti per la sussistenza del delitto contestato e la mancata assoluzione dell’imputato per insussistenza del fatto, difettando l’elemento costitutivo dell’invasione arbitraria dell’immobile, è inammissibile. Al cospetto diuna doppia conforme motivazione dei giudici del merito, sulla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato e, in particolare, dell’elemento dell’invasione arbitraria dell’immobile (pag. 4 della sentenza impugnata e pagg.3 e 4 della sentenza di primo grado), del tutto congrua e priva di vizi di manifesta illogicità̀, come tale, insuscettibile di essere sottoposta al controllo di legittimità̀, il secondo motivo di ricorso, oltre a ripetere i vizi di manifesta infondatezza rilevati nel corsodel giudizio di appello, si segnala per la suagenericità̀, in quanto solo apparentemente finalizzato a criticare la sentenza di secondo grado sotto il profilo della violazione di legge, limitandosi invece a riproporre le stesse censure sollevate in precedenza e motivatamente disattese, e soprattutto sconfina nel merito, perch é́ si sottopongono alla Corte di cassazione rilievi tipicamente fattuali risolti con adeguata e logica motivazione dai giudici del merito. Invero, non rientra nei poteri del giudice di legittimità quello di effettuare una rilettura degli elementi storico-fattuali posti a fondamento del motivato apprezzamento al riguardo svolto nell’impugnatadecisione di merito, essendo il relativo sindacato circoscritto alla verifica dell’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari aspetti o segmenti del percorso motivazionale ivi tracciato, verifica il cui esito non può che dirsi positivamente raggiunto nel caso in esame. Invero, le sopra esposte doglianze difensive non sono idonee ad infirmare la ragionevolezza del complessivo risultato probatorio tratto dalla ricostruzione della vicenda operata nell’ultima decisione di merito, per la semplice ragione che esse tendono a (nuovamente) prospettare un’alternativa, e come tale non consentita nella presente sede, rivisitazione del fatto oggetto del correlativo tema d’accusa, ovvero ad invalidarne elementi di dettaglio o di contorno, lasciando inalterata la consistenza delle ragioni giustificative a sostegno della pronuncia di responsabilità. 5. Il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. la «mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione» per la mancata assoluzione dell’imputato per insussistenza del fatto, a causa della «erronea valutazione della prova» in ordine alla sussistenza del reato, pone preliminarmente una questione di ordine processuale, riguardante l'individuazione delle questioni deducibili con il ricorso di legittimità. 5.1. Sul punto, si osservache, ai sensi degli artt. 606, comma 2 -bis , cod. proc. pen. e 39-bisdel d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. l gs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato invigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati dicompetenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazioneper mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc. pen. (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557- 01 ), né può essere evocata la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", che rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione sitraduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza aisensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; ne consegue che èinammissibile la relativa censura avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace per le quali il ricorsopuò essere proposto, ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo peri motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 38218 del 15/09/2022,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 283799 - 01 ; Sez. 4 , n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245- 01 ). 5.2. Inoltre, gli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bisdel d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 si riferiscono espressamente ai motivi deducibiliavverso "le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice dipace", quale che sia l'autorità giudiziaria che abbia deliberato la decisione; con la conseguenza che il predetto regime diimpugnazione, siccome modellato sul reato e non già sul giudice, non muta se la sentenza di secondo grado sia stata deliberata dal Tribunale– come nel caso al vaglio – o dalla Corte di appello . Va,quindi, ribadito il principio che , ai sensi degli artt. 606, comma 2 - bis , cod. proc. pen. e 39-bisdel d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice dipace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 5.3. Deve poi rilevarsi che il ricorrente ha denunciato cumulativamente il vizio motivazionalenelle forme della “mancanza” e/o della “manifesta illogicità”, in contrasto con il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale i vizi della motivazionesi pongono «in rapporto di alternatività, ovvero di reciproca esclusione, posto che -all'evidenza - la motivazione, se manca, non può essere, al tempo stesso né contraddittoria, né manifestamente illogica e, per converso, la motivazione viziata non è motivazione mancante» (Sez. 4, n. 8294 del 01/02/2024, Della Monica, Rv. 285870- 01 ; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518- 01 ; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535 -01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv. 263541 - 01 ; Sez. 6, n. 800 del 06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528- 01 ). Anche le Sezioni Unite hanno ribadito che «il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere -sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso -di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica,non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione» (Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, non mass. sul punto). 5.4. Inoltre, il vizio di motivazione deve presentare il carattere della essenzialità, nel senso che la parte deducente deve dare conto delle conseguenze del vizio denunciato rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione. Infatti, sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatorida attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965- 01 ). 5.5. Pur volendo superare il profilo della concomitante proposizione di una (non consentita, e come tale inammissibile) censura cumulativa in relazione a profili tra di loro incompatibili del vizio di motivazione, va evidenziato che nella fattispecie, in ogni caso, si è in presenza di un motivo di ricorso privo di specificità in tutte le sue articolazioni, del tutto assertivo e, comunque, manifestamente infondato, avendo la Corte di appello, con motivazione logica e d esaustiva , congruamente valutato i motivi di appelloquanto alla sussistenza della condotta di invasione arbitraria dell’immobile di proprietà della defunta [OSCURATO:PERSONA] (pag. 4 e 5 della sentenza impugnata), anche richiamando sul punto la conforme motivazione delTribunale (pag. 4 della sentenza di primo grado). 6. Il quarto motivo di ricorso , con il quale si deduce al contempo un vizio di violazione di legge e di motivazione con riferimento alla mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. Va premesso che si afferma in giurisprudenza che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-biscod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato(Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419 -01). La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è congruamente motivata anche allorquando il diniego del giudice non prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo a tal fine sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superatitutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163- 01 ; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244- 01 ). Inoltre, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen. , disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489- 01 ). Nella fattispecie, il Tribunale ha congruamente valorizzato, come elemento decisivo ed ampiamente sufficiente a sostegno della propria decisione, oltre a indici di valutazione negativa, quali i «plurimi ed eterogenei precedenti penali » dell’imputato, la sostanziale assenza di ragioni giustificatrici per il riconoscimento del beneficio, considerato che l’imputato « non comparendo in udienza e non offrendo n é una versione alternativa dei fatti né formulando un'offerta risarcitoria», non avrebbe fornito alcun elemento valutabile a suo favore (pag. 5 della sentenza impugnata). 7. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 8. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso(Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremilain favore della Cassa delle a mmende. P.Q.M Dichiara i
Sentenza Cassazione n. 38509/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris