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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 05879/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2020 del GIP TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14 giugno 2018 il G.I.P. del Tribunale di Pescara applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena sospesa di mesi sei e giorni quindici di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 590-bis, ultimo comma, cod. pen., altresì disponendo la revoca della patente di guida.

La suddetta sentenza veniva annullata con rinvio da parte di questa Corte di Cassazione limitatamente alla disposta applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

Il successivo giudizio veniva celebrato dinanzi ad altro G.I.P. del Tribunale di Pescara che, con sentenza del 13 febbraio 2020, disponeva l'applicazione nei confronti dell'imputata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi tre - corrispondente a tre mesi per ciascuno dei cinque soggetti che avevano riportato lesioni personali in occasione della verificazione del sinistro stradale -.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di impugnazione.

Con il primo vengono eccepiti violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza delle norme processuali, oltre a violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

Ritiene la ricorrente che il G.I.P. sarebbe incorso in un palese errore giuridico, moltiplicando per cinque, in maniera automatica, i mesi di sospensione della patente di guida, senza offrire una puntuale distinzione giuridica della gravità delle diverse lesioni effettivamente subite da parte di ognuno dei soggetti coinvolti.

La sanzione amministrativa inflitta sarebbe, poi, sproporzionata rispetto alla pena applicata alla ricorrente nel giudizio penale, tenuto conto dell'unicità della condotta illecita, da qualificarsi come concorso formale omogeneo, con conseguente applicazione del cumulo giuridico ex art. 81 cod. pen.

Si dovrebbe, altresì, considerare che l'incidente sarebbe stato determinato da un concorso di colpa tra i conducenti dei veicoli.

Con la seconda doglianza sono stati dedotti violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza delle norme processuali, illegittima applicazione dell'art. 222 C.d.S., oltre ad incongruenza penale con riguardo all'art. 81 cod. pen. in relazione agli artt. 198 e 210 C.d.S.

A dire della [OSCURATO:PERSONA], l'effettuata applicazione della sospensione della patente di guida con mera applicazione di un calcolo algebrico, invece dei criteri previsti per il cumulo giuridico, determinerebbe un difetto di sistematicità e di organicità tra la disposizione penale dell'art. 590- bis cod. pen. ed i riflessi applicativi che ne derivano nella norma extra-penale di cui all'art. 222 C.d.S.

La sanzione amministrativa dovrebbe essere contenuta in un'entità ben inferiore - e cioè non oltre quella di mesi nove, ottenuta aumentando il massimo edittale previsto dall'art. 222, primo periodo, C.d.S. fino al triplo - mentre il giudice l'avrebbe disposta senza fornire una motivazione adeguata e senza parametrarla alla reale gravità del reato.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero in subordine rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il proposto ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato.

2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, in via preliminare, la piena ammissibilità della dedotta impugnazione, giusta applicazione del principio espresso da questa Corte, nel suo più autorevole consesso, per cui è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative (così, espressamente, Sez.

U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274349-01).

3. Erra, tuttavia, la ricorrente nel ritenere, nei motivi proposti, che alla sanzione amministrativa non sia applicabile il concorso materiale tra reati - invece applicato nel caso di specie ai fini della quantificazione della durata della sospensione della patente di guida - ma solo il diverso istituto del concorso formale, con conseguente applicazione del cumulo giuridico nella quantificazione della sanzione.

Relativamente all'indicato aspetto assume, infatti, decisivo rilievo il principio, consolidatosi nell'esegesi di questa Corte, per cui, in tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del Codice della Strada che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità sia dell'art. 8 della

I. n. 689 del 1981, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, sia delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'inflizione di pene eccessive, come nel caso dell'art. 81 cod. pen. (cfr. Sez. 4, n. 6912 del 12/02/2021, Castelli, Rv. 280544-01; nonché tra le altre, in senso conforme, Sez. 4, n. 20990 del 30/03/2016, Khairi, Rv. 266704-01; Sez. 4, n. 12363 del 04/12/2013, dep. 2014, Capobianco, Rv. 262136-01).

Orbene, nel caso in esame la sentenza impugnata ha avuto ad oggetto il reato di cui all'art. 590-bis, ultimo comma, cod. pen. - per violazione degli artt. 143, comma 3, e 13 d.lgs. n. 285 del 1992 -, e quindi la speciale ipotesi di lesioni personali stradali gravi o gravissime con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale in cui il conducente cagioni lesioni a più persone.Tale fattispecie, per come chiarito in modo espresso con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 589, ultimo comma, cod. pen. - con interpretazione in tutto estensibile alle perfettamente omologhe disposizioni degli artt. 589-bis, comma 8, cod. pen. (cfr. Sez. 4, n. 37837 del 12/10/2021, Perini, n.m.) e 590-bis, ultimo comma, cod. pen. - non costituisce un'autonoma figura di reato complesso, né dà luogo alla previsione di circostanza aggravante rispetto al reato previsto dal primo comma, ma prevede un'ipotesi di concorso formale di reati, unificati solo "quoad poenam", con la conseguenza che ogni fattispecie di reato conserva la propria autonomia e distinzione (cfr., in tal senso, Sez. 4, n. 20340 del 07/03/2017, Monnet, Rv. 270167-01; Sez. 4, n. 35805 del 15/06/2011, Sinuelli, Rv. 251106-01).

Deve, pertanto, essere valutata autonomamente ciascuna ipotesi di reato, con la conseguenza che, nel caso di specie, deve ravvisarsi la sussistenza di più lesioni stradali (essendo intervenute lesioni personali gravi nei confronti di cinque persone), per ciascuna delle quali va applicata, in ossequio al disposto dell'art. 222, comma 2, C.d.S., la prevista sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino a due anni.

Ne discende, quindi, la piena correttezza della decisione con cui il giudice di merito ha applicato le sanzioni amministrative previste per ogni fattispecie di reato, cumulandole tra loro nel rispetto della misura indicata dallo stabilito limite edittale.

4. Non può neppure essere ravvisato nessun difetto di motivazione, dovendo nella specie trovare applicazione il principio, reiteratamente affermato da parte di questa Corte, per cui, in tema di sospensione della patente di guida applicata con la sentenza di patteggiannento, il giudice deve fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita (così, tra le tante, Sez.

F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635-02; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738-01).

5. In esito alle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere pronunciato il rigetto del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 10 febbraio 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2020 del GIP TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 giugno 2018 il G.I.P. del Tribunale di Pescara applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena sospesa di mesi sei e giorni quindici di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 590-bis, ultimo comma, cod. pen., altresì disponendo la revoca della patente di guida. La suddetta sentenza veniva annullata con rinvio da parte di questa Corte di Cassazione limitatamente alla disposta applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Il successivo giudizio veniva celebrato dinanzi ad altro G.I.P. del Tribunale di Pescara che, con sentenza del 13 febbraio 2020, disponeva l'applicazione nei confronti dell'imputata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi tre - corrispondente a tre mesi per ciascuno dei cinque soggetti che avevano riportato lesioni personali in occasione della verificazione del sinistro stradale -. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di impugnazione. Con il primo vengono eccepiti violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza delle norme processuali, oltre a violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Ritiene la ricorrente che il G.I.P. sarebbe incorso in un palese errore giuridico, moltiplicando per cinque, in maniera automatica, i mesi di sospensione della patente di guida, senza offrire una puntuale distinzione giuridica della gravità delle diverse lesioni effettivamente subite da parte di ognuno dei soggetti coinvolti. La sanzione amministrativa inflitta sarebbe, poi, sproporzionata rispetto alla pena applicata alla ricorrente nel giudizio penale, tenuto conto dell'unicità della condotta illecita, da qualificarsi come concorso formale omogeneo, con conseguente applicazione del cumulo giuridico ex art. 81 cod. pen. Si dovrebbe, altresì, considerare che l'incidente sarebbe stato determinato da un concorso di colpa tra i conducenti dei veicoli. Con la seconda doglianza sono stati dedotti violazione e falsa applicazione della legge penale, inosservanza delle norme processuali, illegittima applicazione dell'art. 222 C.d.S., oltre ad incongruenza penale con riguardo all'art. 81 cod. pen. in relazione agli artt. 198 e 210 C.d.S. A dire della [OSCURATO:PERSONA], l'effettuata applicazione della sospensione della patente di guida con mera applicazione di un calcolo algebrico, invece dei criteri previsti per il cumulo giuridico, determinerebbe un difetto di sistematicità e di organicità tra la disposizione penale dell'art. 590- bis cod. pen. ed i riflessi applicativi che ne derivano nella norma extra-penale di cui all'art. 222 C.d.S. La sanzione amministrativa dovrebbe essere contenuta in un'entità ben inferiore - e cioè non oltre quella di mesi nove, ottenuta aumentando il massimo edittale previsto dall'art. 222, primo periodo, C.d.S. fino al triplo - mentre il giudice l'avrebbe disposta senza fornire una motivazione adeguata e senza parametrarla alla reale gravità del reato. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero in subordine rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il proposto ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato. 2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, in via preliminare, la piena ammissibilità della dedotta impugnazione, giusta applicazione del principio espresso da questa Corte, nel suo più autorevole consesso, per cui è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative (così, espressamente, Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274349-01). 3. Erra, tuttavia, la ricorrente nel ritenere, nei motivi proposti, che alla sanzione amministrativa non sia applicabile il concorso materiale tra reati - invece applicato nel caso di specie ai fini della quantificazione della durata della sospensione della patente di guida - ma solo il diverso istituto del concorso formale, con conseguente applicazione del cumulo giuridico nella quantificazione della sanzione. Relativamente all'indicato aspetto assume, infatti, decisivo rilievo il principio, consolidatosi nell'esegesi di questa Corte, per cui, in tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del Codice della Strada che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità sia dell'art. 8 della I. n. 689 del 1981, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, sia delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'inflizione di pene eccessive, come nel caso dell'art. 81 cod. pen. (cfr. Sez. 4, n. 6912 del 12/02/2021, Castelli, Rv. 280544-01; nonché tra le altre, in senso conforme, Sez. 4, n. 20990 del 30/03/2016, Khairi, Rv. 266704-01; Sez. 4, n. 12363 del 04/12/2013, dep. 2014, Capobianco, Rv. 262136-01). Orbene, nel caso in esame la sentenza impugnata ha avuto ad oggetto il reato di cui all'art. 590-bis, ultimo comma, cod. pen. - per violazione degli artt. 143, comma 3, e 13 d.lgs. n. 285 del 1992 -, e quindi la speciale ipotesi di lesioni personali stradali gravi o gravissime con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale in cui il conducente cagioni lesioni a più persone.Tale fattispecie, per come chiarito in modo espresso con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 589, ultimo comma, cod. pen. - con interpretazione in tutto estensibile alle perfettamente omologhe disposizioni degli artt. 589-bis, comma 8, cod. pen. (cfr. Sez. 4, n. 37837 del 12/10/2021, Perini, n.m.) e 590-bis, ultimo comma, cod. pen. - non costituisce un'autonoma figura di reato complesso, né dà luogo alla previsione di circostanza aggravante rispetto al reato previsto dal primo comma, ma prevede un'ipotesi di concorso formale di reati, unificati solo "quoad poenam", con la conseguenza che ogni fattispecie di reato conserva la propria autonomia e distinzione (cfr., in tal senso, Sez. 4, n. 20340 del 07/03/2017, Monnet, Rv. 270167-01; Sez. 4, n. 35805 del 15/06/2011, Sinuelli, Rv. 251106-01). Deve, pertanto, essere valutata autonomamente ciascuna ipotesi di reato, con la conseguenza che, nel caso di specie, deve ravvisarsi la sussistenza di più lesioni stradali (essendo intervenute lesioni personali gravi nei confronti di cinque persone), per ciascuna delle quali va applicata, in ossequio al disposto dell'art. 222, comma 2, C.d.S., la prevista sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino a due anni. Ne discende, quindi, la piena correttezza della decisione con cui il giudice di merito ha applicato le sanzioni amministrative previste per ogni fattispecie di reato, cumulandole tra loro nel rispetto della misura indicata dallo stabilito limite edittale. 4. Non può neppure essere ravvisato nessun difetto di motivazione, dovendo nella specie trovare applicazione il principio, reiteratamente affermato da parte di questa Corte, per cui, in tema di sospensione della patente di guida applicata con la sentenza di patteggiannento, il giudice deve fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita (così, tra le tante, Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635-02; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738-01). 5. In esito alle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere pronunciato il rigetto del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 10 febbraio 2022
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