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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 luglio 2026

Cassazione n. 24150/2026

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ona del legale rappresentante pro2026 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];3136 - controricorrente -avverso la sentenza n. 276/2024 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 18/07/2024 R.G.N. 92/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello diTorino, in riforma della sentenza del Tribunale di Aosta, haNumero registro generale 1495/2025Numero sezionale 3136/2026dichiarato legittimo il licenziamento intimato l’8.4.202N2u mderoa dlli ara ccolta generale 24150/2026Data pubblicazione 28/07/2026Metod [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] per riorganizzazioneaziendale e soppressione del posto di lavoro dovuteall’andamento economico negativo dello studio odontoiatricopresso il quale la lavoratrice svolgeva mansioni di impiegataamministrativa.2.

La Corte territoriale, accertate – al pari del Tribunale – le“reali e gravi difficoltà economiche” dello studio che avevanoportato alla “soppressione del posto di lavoro della signora Drudiper riorganizzazione interna” (motivo esplicitati nella lettera dilicenziamento), nonché ritenuta la coerenza della scelta dellalavoratrice nell’ambito degli altri impiegati addetti allo studio (inquanto l’unica dipendente priva della certificazione ASO), hasottolineato - a fronte della ricorrenza di un giustificato motivooggettivo del licenziamento - la carenza di efficaciadeterminativa esclusiva del dedotto intento ritorsivo datoriale,intento ritorsivo che non poteva ritenersi accertato, avendo,anzi, la lavoratrice adottato una condotta (incentrata su offesepersonali apertamente denigratorie verso uno dei soci dellostudio medico) ingiustificata e passibile di provvedimentodisciplinare.3.

La lavoratrice ha proposto, avverso tale sentenza, ricorso percassazione affidato a sei motivi.

La società ha depositatocontroricorso.4.

Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservatoil deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.CONSIDERATO CHE1.

Con memoria ex art. 380bis.1 c.p.c., parte ricorrente hadepositato richiesta di rinunzia al giudizio, notificata alcontroricorrente, nonché dichiarazione del controricorrente diaccettazione della suddetta rinuncia.Numero registro generale 1495/2025Numero sezionale 3136/2026Osserva il Collegio che la rinuncia al ricorso coNmumpeoror dti ara ccolta generale 24150/2026Data pubblicazione 28/07/2026l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.:nella specie la rinuncia al ricorso risulta ritualmente sottoscrittadalla ricorrente e dal suo difensore nonché dal legalerappresentante della società controricorrente e dal suodifensore.Ne consegue che va dichiarata l'estinzione del giudizio e che nondeve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c.,comma 4 c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8115/2006) P.Q.MLa Corte dichiara l'estinzione del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 giugno2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ona del legale rappresentante pro2026 tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];3136 - controricorrente -avverso la sentenza n. 276/2024 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 18/07/2024 R.G.N. 92/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello diTorino, in riforma della sentenza del Tribunale di Aosta, haNumero registro generale 1495/2025Numero sezionale 3136/2026dichiarato legittimo il licenziamento intimato l’8.4.202N2u mderoa dlli ara ccolta generale 24150/2026Data pubblicazione 28/07/2026Metod [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] per riorganizzazioneaziendale e soppressione del posto di lavoro dovuteall’andamento economico negativo dello studio odontoiatricopresso il quale la lavoratrice svolgeva mansioni di impiegataamministrativa.2. La Corte territoriale, accertate – al pari del Tribunale – le“reali e gravi difficoltà economiche” dello studio che avevanoportato alla “soppressione del posto di lavoro della signora Drudiper riorganizzazione interna” (motivo esplicitati nella lettera dilicenziamento), nonché ritenuta la coerenza della scelta dellalavoratrice nell’ambito degli altri impiegati addetti allo studio (inquanto l’unica dipendente priva della certificazione ASO), hasottolineato - a fronte della ricorrenza di un giustificato motivooggettivo del licenziamento - la carenza di efficaciadeterminativa esclusiva del dedotto intento ritorsivo datoriale,intento ritorsivo che non poteva ritenersi accertato, avendo,anzi, la lavoratrice adottato una condotta (incentrata su offesepersonali apertamente denigratorie verso uno dei soci dellostudio medico) ingiustificata e passibile di provvedimentodisciplinare.3. La lavoratrice ha proposto, avverso tale sentenza, ricorso percassazione affidato a sei motivi. La società ha depositatocontroricorso.4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservatoil deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.CONSIDERATO CHE1. Con memoria ex art. 380bis.1 c.p.c., parte ricorrente hadepositato richiesta di rinunzia al giudizio, notificata alcontroricorrente, nonché dichiarazione del controricorrente diaccettazione della suddetta rinuncia.Numero registro generale 1495/2025Numero sezionale 3136/2026Osserva il Collegio che la rinuncia al ricorso coNmumpeoror dti ara ccolta generale 24150/2026Data pubblicazione 28/07/2026l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.:nella specie la rinuncia al ricorso risulta ritualmente sottoscrittadalla ricorrente e dal suo difensore nonché dal legalerappresentante della società controricorrente e dal suodifensore.Ne consegue che va dichiarata l'estinzione del giudizio e che nondeve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 391 c.p.c.,comma 4 c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8115/2006) P.Q.MLa Corte dichiara l'estinzione del giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 giugno2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]
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