CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22834/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 15 aprile 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Matera, pronunciata in data 19 marzo 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 337 e 648 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'art. 420-ter cod. proc. pen., è privo di concreta specificità e meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici (Sez. 3, n. 30330 del 25/06/2021, P., Rv. 281724), dai giudici del merito (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 sul regolare svolgimento del contradittorio in forma cartolare); considerato che il secondo motivo, con il quale si deduce l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inammissibilità in relazione all'art. 468 cod. proc. pen., è manifestamente infondato in quanto, come peraltro chiarito dal giudice del merito (si vedano pagg. 7 e 8), trattandosi dell'assunzione di una prova testimoniale ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., tale esercizio officioso, che non può essere limitato dal principio della disco very (Sez. 2, n. 7802 del 08/10/2019, dep. 2020, Casolani, Rv. 278630 - 02), può avere ad oggetto anche l'assunzione di quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto (cfr., Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006, Greco, Rv. 234907; Sez. 2, n. 46147 del 10/10/2019, Janmoune, Rv. 277591; Sez. 2, n. 34868 del 04/07/2019, Lanza, Rv. 276430) e, qualora non sia sorretto da sufficiente motivazione sull'assoluta necessità dell'acquisizione, non sono previste specifiche sanzioni processuali denunciabili ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 6250 del 09/01/2013, Casali, Rv. 254497); osservato che il terzo motivo, con il quale si censura la violazione di legge con riguardo all'art. 240-bis cod. pen., non è specifico in quanto reiterativo di doglianze difensive proposte in appello, già affrontate dai giudicanti con argomentazione ampia (si vedano pagg. 10 e 11 sulla confisca cd. allargata) e conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226491; Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, dep. 2022, Aprovitola, Rv. 282687); ritenuto che anche l'ulteriore motivo, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione agli artt. 648, 131-bis, 648, secondo comma, e 62, primo comma, n. 4, cod. pen., è privo dei requisiti di specificità perché, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato, risulta essere una mera riproduzione di profili di censura già disattesi, con corretti argomenti giuridici (cfr., Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, Slavov, Rv. 278225; Sez. 2, n. 18710 del 15/12/2016, dep. 2017, Giordano, Rv. 270220; Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340; Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615) e con motivazione esente da criticità giustificative (si vedano, in particolare, pagg. 8 e 9 sul reato presupposto e sul profitto perseguibile; pag. 10 sul superamento dei limiti edittali di cui all'art. 131-bis cod. pen.; pagg. 9 e 10 sulla non particolare tenuità della ricettazione e pag. 12 sugli ulteriori danni cagionati alla p.o.); pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente rilevato, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Code cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in