CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 2024
Cassazione n. 10808/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2022 della Corte d'appello di Catania; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., sono tutti riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché manifestamente infondati; A L- .3(.. u .L.2„ 1,11 CA"."3 /\ Considerato, invero, che, quanto al primo motivo - afferente all'insussistenza del dolo di evasione - la Corte d'appello, con congrua e sufficiente motivazione, ha rilevato come il ricorrente si fosse volontariamente allontanato dalla propria abitazione al fine di acquistare le sigarette, risultando così pienamente integrato il dolo generico richiesto dall'art. 385 cod. pen.; che, quanto al motivo relativo all'omessa esclusione della recidiva reiterata e all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito ha considerato, quanto alla recidiva, come la sussistenza di plurimi precedenti penali - alcuni dei quali specifici - rendesse l'evasione espressiva di un'accresciuta pericolosità del ricorrente, che ha dimostrato indifferenza nei confronti delle prescrizioni imposte dall'Autorità; e, quanto alle circostanze attenuanti generiche, come la particolare intensità del dolo del ricorrente fosse ostativa alla concessione di tale beneficio; che, quanto al motivo afferente all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la Corte d'appello - con motivazione immune da vizi censurabili in sede di legittimità - ha considerato a tal fine ostative tanto l'abitualità della condotta, essendo il ricorrente gravato da due precedenti per il delitto di evasione, quanto le modalità del fatto, essendosi l'allontanamento protratto per un lasso di tempo indefinito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore