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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07476/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 73/RG. 25434 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per diversi delitti; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità.

In particolare, la sentenza di primo grado, confermata e ripresa integralmente da quella di appello, ha dedicato un intero paragrafo (pagg. 12-13), sia al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che, come è noto non costituiscono un diritto ma richiedono elementi positivi non addotti, non bastando né la sola incensuratezza alla luce della riforma dell'art. 62-bis cod. pen., né la scelta del rito abbreviato, con accettazione degli accertamenti tecnici, che implica "ex lege" il riconoscimento di una predeterminata riduzione della pena (Sez.3, n. 46463 del 17/09/2019, Rv. 277271 — 01); sia al trattamento sanzionatorio che, con argomenti logici, ha tenuto doverosamente conto della circostanza aggravante dell'ingente quantità di marjuana, del peso netto di 328,83 chili, anche valorizzando le modalità di custodia e di confezionamento (pag. 18 della sentenza impugnata), della genericità del richiamo alla posizione subalterna dell'imputato rispetto al contesto delinquenziale e dell'assenza di segni positivi di resipiscenza; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 73/RG. 25434 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per diversi delitti; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità. In particolare, la sentenza di primo grado, confermata e ripresa integralmente da quella di appello, ha dedicato un intero paragrafo (pagg. 12-13), sia al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che, come è noto non costituiscono un diritto ma richiedono elementi positivi non addotti, non bastando né la sola incensuratezza alla luce della riforma dell'art. 62-bis cod. pen., né la scelta del rito abbreviato, con accettazione degli accertamenti tecnici, che implica "ex lege" il riconoscimento di una predeterminata riduzione della pena (Sez.3, n. 46463 del 17/09/2019, Rv. 277271 — 01); sia al trattamento sanzionatorio che, con argomenti logici, ha tenuto doverosamente conto della circostanza aggravante dell'ingente quantità di marjuana, del peso netto di 328,83 chili, anche valorizzando le modalità di custodia e di confezionamento (pag. 18 della sentenza impugnata), della genericità del richiamo alla posizione subalterna dell'imputato rispetto al contesto delinquenziale e dell'assenza di segni positivi di resipiscenza; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 07476/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris