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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 ottobre 2021

Cassazione n. 46047/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2019 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse in data 15 ottobre 2021 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per erronea individuazione del reato più grave, per il quale calcolare la pena base. [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe -che in parziale riforma della sentenza del tribunale di Trento, del 20 febbraio 2018, individuava nel delitto di cui all'art.496 cod. pen. il reato in concreto più grave, in ragione del più elevato minimo edittale, e rideterminava conseguentemente la pena, escludendo altresì ai fini sanzionatori la ritenuta recidiva- ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione:

1.1. inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), in relazione agli artt. 108, 178 e 180 cod. proc. pen., 24 della Costituzione; in particolare, nel corso della udienza preliminare, ritualmente avvisato e assente il difensore dell'imputato, in sua sostituzione veniva nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., altro difensore, che chiedeva un termine a difesa, illegittimamente negato dal g.u.p., con ordinanza erroneamente ritenuta dal giudice della revisione nel merito immune da vizi e comunque sanata nel vizio dedotto, perché l'eccezione risulta rinunciata in udienza nel corso del giudizio di primo grado; tuttavia, osserva il difensore, atteso il carattere assoluto della nullità, non poteva operare alcuna valida sanatoria;

1.2. vizio di motivazione per contraddittorietà (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), con riferimento alla palese elusione dei motivi di appello spesi in ordine al riconoscimento della responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo b), in aperto ed inconciliabile contrasto con quanto rilevato dal verbale di spontanee dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto dall'indagato e con quanto emergente dalla annotazione di p.g. conseguente;

1.3. violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.) in relazione all'art. 81 cpv., cod. pen., avendo la Corte di merito erroneamente individuato il reato più grave in quello previsto dall'art. 496 cod. pen., che commina una pena massima più bassa di quanto preveda la ricettazione, ancorché nell'ipotesi attenuata di cui al capoverso.

Talché la pena in concreto individuata come pena base (mesi otto di reclusione) sarebbe irragionevolmente distale dal minimo edittale previsto per la ipotesi attenuata del delitto di ricettazione;

1.4. vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), per contraddittorietà rispetto agli atti procedimentali già indicati con il secondo motivo, giacché la Corte di merito non ha valorizzato, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il comportamento avuto dall'indagato nella immediatezza della sua identificazione, avendo questi ammesso da chi aveva acquistato le cose trovate in suo possesso ed avendo la difesa in udienza consentito alla utilizzabilità degli atti di indagine ai fini del decidere.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per i motivi di -seguito indicati.

1. Muovendo dall'esame delle censure di ordine processuale - che, ove accolte, imporrebbero l'annullamento di entrambe le sentenze di merito - deve rilevarsi che la doglianza è manifestamente infondata, sia che la si prospetti in termini di violazione della liturgia penale, sia che la si volga a difetto di motivazione.

1.1. Si verte, alla luce di quanto esposto dallo stesso ricorrente, in ipotesi di sostituzione del difensore ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., trova dunque applicazione il principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in forza del quale al difensore nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., non spetta alcun termine a difesa, che invece compete al difensore nominato a causa della cessazione definitiva dall'ufficio di quello precedente per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono del mandato (Sez. 4, n. 34786, del 20/3/2018; Sez. 5, n. 25487, del 13/3/2015, Rv. 265140; Sez. 5, n. 3558, del 19/11/2014, dep. 2015, Rv. 262847; Sez. 5, n. 4643, del 6/11/2013, Rv. 258715; Sez. 5, n. 23728, del 4/2/2013, Rv. 256520; contra, ma del tutto isolata, Sez. 5, n. 10795 del 03/02/2010 - dep. 19/03/2010, Atzeni, Rv. 246843).

Il principio di diritto richiamato, del resto, è in linea con la giurisprudenza costituzionale (ord. n. 17 del 2006; ord. n. 162 del 1998; sent. n. 450 del 1997), che ha sottolineato come, nel disciplinare l'istituto del termine a difesa, l'art. 108 cod. proc. pen. si concentri su una tassativa elencazione di ipotesi (rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono di difesa), la cui ratio comune è rappresentata dalla circostanza che, in ognuna delle situazioni prese in considerazione, l'imputato rimane definitivamente privo di difensore: una condizione di fatto e di diritto, dunque, assai diversa da quella della semplice assenza del difensore, di fiducia o di ufficio, la quale «può risalire ai più diversi motivi ed essere espressiva di situazioni assai diverse tra loro» (sent. n. 450 del 1997); pertanto «l'avvocato che interviene come sostituto del difensore (di fiducia come d'ufficio) da questo nominato (ex art. 102) o immediatamente designato dal magistrato appena verificatasi l'assenza del difensore (art, 97, comma 4) è investito del compito di rappresentare colui che è e resta il difensore dell'imputato» ed è «figura del tutto diversa da quella dei nuovo difensore designato nelle ipotesi di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono di difesa»: con l'ovvia conseguenza che «una proiezione, in capo al sostituto, del medesimo diritto di un termine a difesa specificamente attribuito a chi rivesta la qualità di "nuovo' (e stabile) difensore dell'imputato, finirebbe per costituire soluzione davvero eccentrica, perequando fra loro situazioni eterogenee; d'altra parte — essendo la presenza un diritto e non un obbligo del difensore, salvo le ipotesi espressamente previste dalla legge, il mancato riconoscimento del termine a difesa, per il difensore designato in sostituzione ("estemporanea ed episodica", ha sottolineato la sentenza n. 450 del 1997) di quello "stabilmente" officiato dall'imputato- o per l'imputato, appare conseguenza del -tutto ragionevole nel - quadro di un sistema che necessariamente mira a bilanciare le contrapposte esigenze di prevedere comunque una presenza difensiva, ma di non compromettere al tempo stesso la indispensabile funzionalità del processo e la relativa ragionevole durata, altrimenti perturbata da differimenti reiterati per ciascuno dei difensori che intervengano come sostituti e che ne facciano richiesta (ord. n. 17 del 2006).

1.1.1. La eccepita nullità della udienza preliminare, contaminata dal vizio denunziato, come ammette lo stesso difensore, è stata comunque oggetto di espressa rinunzia nel corso della udienza dibattimentale di primo grado.

Trattandosi di nullità afferente al corretto esercizio della difesa tecnica (art. 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.) essa è comunque sanabile e rinunciabile ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., così come correttamente rilevato dal giudice della impugnazione di merito.

1.2. Il motivo afferente al difetto di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità per il delitto di ricettazione sub b) è inammissibile per assoluta genericità e non autosufficienza, per il deficit di allegazione di atti solo richiamati nel titolo del motivo dedotto; il ricorrente si limita a denunciare genericamente la contraddittorietà di una motivazione che, viceversa, si diffonde sulle circostanze dimostrative della evidente consapevolezza nel ricorrente della provenienza da delitto delle cose possedute, tenendo in ragguardevole conto gli argomenti spesi dalla difesa con i motivi di gravame.

Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Samnnarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).

Nella medesima prospettiva è stata rilevata, per un verso, l'inammissibilità del ricorso per cassazione «i cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento- impugnato» (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181).

E non è comunque sufficiente, ai fini della valutazione di ammissibilità, che ai motivi di appello vengano aggiunte «frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito» (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584).

1.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato nel merito, ma neppure appare accompagnato dal necessario interesse a ricorrere.

La Corte territoriale, nell'individuare il reato più grave da porre a base della piramide sanzionatoria, ha correttamente fatto riferimento ai criteri indicati al comma 3 dell'art. 16 del codice di rito e, trattandosi di reati che prevedono pene massime diverse, ma anche pene minime differenti, ha individuato come reato più grave quello di cui al capo A (art.496 cod. pen.) che prevede una pena minima notevolmente più alta della ipotesi lieve di ricettazione.

Ha poi calcolato la pena base (come già il primo giudice ed in assenza di impugnazione della parte pubblica) in otto mesi di reclusione (pena illegale per difetto, ma non emendabile), pena poi aumentata di giorni dieci per la continuazione con il reato satellite di ricettazione.

Risultati non certo più favorevoli avrebbe sortito la scelta di indicare come reato più grave quello di ricettazione (nella forma circostanziale attenuata), mentre la forse più corretta individuazione, come più grave, del reato di ricettazione di cui al primo comma dell'art. 648 cod. pen., non avrebbe di certo assecondato l'interesse del ricorrente, attesa la pena minima prevista per tale fattispecie: va infatti ribadito il consolidato principio, a mente del quale in tema di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee -sia nel genere che nella specie- per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comunque comportare l'indicazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite (Sez.

U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255348; Sez. 2, n. 10987 del 17/02/2005, Contini, Rv. 231327; Sez. 3, n. 9261 del 28/01/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246236; Sez. 5, n. 12473 del 11/02/2010, Salviani, Rv. 246559; Sez. 3, n. 19737 del 14/04/2011, Bessi, Rv. 250335; Sez. 3, n. 6828 del 17/2/2014, Rv. 262528-01; Sez. 3, n. 18099, del 15/11/2019, Rv. 279275-01).

1.4. Inammissibilità altrettale caratterizza l'ultimo motivo di ricorso speso in punto di contraddittorio e, conseguente illogico rigetto, del richiesto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte territoriale ha motivatamente negato non riconoscendo alcuna forma di efficace resipiscenza nella condotta tenuta dall'imputato dopo la commissione del reato.

La motivazione offerta sul punto dalla Corte non pare affatto illogica, né il giudice di legittimità può apprezzare la dedotta contraddittorietà rispetto ad atti -del procedimento solo indicati, ma non allegati ai motivi di ricorso, con evidente deficit di autosufficienza, che determina inammissibilità del motivo.

2. Alla luce dei principi che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile.

2.1. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2019 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse in data 15 ottobre 2021 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per erronea individuazione del reato più grave, per il quale calcolare la pena base. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe -che in parziale riforma della sentenza del tribunale di Trento, del 20 febbraio 2018, individuava nel delitto di cui all'art.496 cod. pen. il reato in concreto più grave, in ragione del più elevato minimo edittale, e rideterminava conseguentemente la pena, escludendo altresì ai fini sanzionatori la ritenuta recidiva- ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo a motivi della impugnazione: 1.1. inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), in relazione agli artt. 108, 178 e 180 cod. proc. pen., 24 della Costituzione; in particolare, nel corso della udienza preliminare, ritualmente avvisato e assente il difensore dell'imputato, in sua sostituzione veniva nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., altro difensore, che chiedeva un termine a difesa, illegittimamente negato dal g.u.p., con ordinanza erroneamente ritenuta dal giudice della revisione nel merito immune da vizi e comunque sanata nel vizio dedotto, perché l'eccezione risulta rinunciata in udienza nel corso del giudizio di primo grado; tuttavia, osserva il difensore, atteso il carattere assoluto della nullità, non poteva operare alcuna valida sanatoria; 1.2. vizio di motivazione per contraddittorietà (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), con riferimento alla palese elusione dei motivi di appello spesi in ordine al riconoscimento della responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo b), in aperto ed inconciliabile contrasto con quanto rilevato dal verbale di spontanee dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto dall'indagato e con quanto emergente dalla annotazione di p.g. conseguente; 1.3. violazione e falsa applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.) in relazione all'art. 81 cpv., cod. pen., avendo la Corte di merito erroneamente individuato il reato più grave in quello previsto dall'art. 496 cod. pen., che commina una pena massima più bassa di quanto preveda la ricettazione, ancorché nell'ipotesi attenuata di cui al capoverso. Talché la pena in concreto individuata come pena base (mesi otto di reclusione) sarebbe irragionevolmente distale dal minimo edittale previsto per la ipotesi attenuata del delitto di ricettazione; 1.4. vizio esiziale di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.), per contraddittorietà rispetto agli atti procedimentali già indicati con il secondo motivo, giacché la Corte di merito non ha valorizzato, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il comportamento avuto dall'indagato nella immediatezza della sua identificazione, avendo questi ammesso da chi aveva acquistato le cose trovate in suo possesso ed avendo la difesa in udienza consentito alla utilizzabilità degli atti di indagine ai fini del decidere.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per i motivi di -seguito indicati. 1. Muovendo dall'esame delle censure di ordine processuale - che, ove accolte, imporrebbero l'annullamento di entrambe le sentenze di merito - deve rilevarsi che la doglianza è manifestamente infondata, sia che la si prospetti in termini di violazione della liturgia penale, sia che la si volga a difetto di motivazione. 1.1. Si verte, alla luce di quanto esposto dallo stesso ricorrente, in ipotesi di sostituzione del difensore ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., trova dunque applicazione il principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in forza del quale al difensore nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., non spetta alcun termine a difesa, che invece compete al difensore nominato a causa della cessazione definitiva dall'ufficio di quello precedente per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono del mandato (Sez. 4, n. 34786, del 20/3/2018; Sez. 5, n. 25487, del 13/3/2015, Rv. 265140; Sez. 5, n. 3558, del 19/11/2014, dep. 2015, Rv. 262847; Sez. 5, n. 4643, del 6/11/2013, Rv. 258715; Sez. 5, n. 23728, del 4/2/2013, Rv. 256520; contra, ma del tutto isolata, Sez. 5, n. 10795 del 03/02/2010 - dep. 19/03/2010, Atzeni, Rv. 246843). Il principio di diritto richiamato, del resto, è in linea con la giurisprudenza costituzionale (ord. n. 17 del 2006; ord. n. 162 del 1998; sent. n. 450 del 1997), che ha sottolineato come, nel disciplinare l'istituto del termine a difesa, l'art. 108 cod. proc. pen. si concentri su una tassativa elencazione di ipotesi (rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono di difesa), la cui ratio comune è rappresentata dalla circostanza che, in ognuna delle situazioni prese in considerazione, l'imputato rimane definitivamente privo di difensore: una condizione di fatto e di diritto, dunque, assai diversa da quella della semplice assenza del difensore, di fiducia o di ufficio, la quale «può risalire ai più diversi motivi ed essere espressiva di situazioni assai diverse tra loro» (sent. n. 450 del 1997); pertanto «l'avvocato che interviene come sostituto del difensore (di fiducia come d'ufficio) da questo nominato (ex art. 102) o immediatamente designato dal magistrato appena verificatasi l'assenza del difensore (art, 97, comma 4) è investito del compito di rappresentare colui che è e resta il difensore dell'imputato» ed è «figura del tutto diversa da quella dei nuovo difensore designato nelle ipotesi di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono di difesa»: con l'ovvia conseguenza che «una proiezione, in capo al sostituto, del medesimo diritto di un termine a difesa specificamente attribuito a chi rivesta la qualità di "nuovo' (e stabile) difensore dell'imputato, finirebbe per costituire soluzione davvero eccentrica, perequando fra loro situazioni eterogenee; d'altra parte — essendo la presenza un diritto e non un obbligo del difensore, salvo le ipotesi espressamente previste dalla legge, il mancato riconoscimento del termine a difesa, per il difensore designato in sostituzione ("estemporanea ed episodica", ha sottolineato la sentenza n. 450 del 1997) di quello "stabilmente" officiato dall'imputato- o per l'imputato, appare conseguenza del -tutto ragionevole nel - quadro di un sistema che necessariamente mira a bilanciare le contrapposte esigenze di prevedere comunque una presenza difensiva, ma di non compromettere al tempo stesso la indispensabile funzionalità del processo e la relativa ragionevole durata, altrimenti perturbata da differimenti reiterati per ciascuno dei difensori che intervengano come sostituti e che ne facciano richiesta (ord. n. 17 del 2006). 1.1.1. La eccepita nullità della udienza preliminare, contaminata dal vizio denunziato, come ammette lo stesso difensore, è stata comunque oggetto di espressa rinunzia nel corso della udienza dibattimentale di primo grado. Trattandosi di nullità afferente al corretto esercizio della difesa tecnica (art. 178, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.) essa è comunque sanabile e rinunciabile ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., così come correttamente rilevato dal giudice della impugnazione di merito. 1.2. Il motivo afferente al difetto di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità per il delitto di ricettazione sub b) è inammissibile per assoluta genericità e non autosufficienza, per il deficit di allegazione di atti solo richiamati nel titolo del motivo dedotto; il ricorrente si limita a denunciare genericamente la contraddittorietà di una motivazione che, viceversa, si diffonde sulle circostanze dimostrative della evidente consapevolezza nel ricorrente della provenienza da delitto delle cose possedute, tenendo in ragguardevole conto gli argomenti spesi dalla difesa con i motivi di gravame. Questa Corte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Samnnarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Più in particolare, si è ritenuto «inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). Nella medesima prospettiva è stata rilevata, per un verso, l'inammissibilità del ricorso per cassazione «i cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento- impugnato» (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181). E non è comunque sufficiente, ai fini della valutazione di ammissibilità, che ai motivi di appello vengano aggiunte «frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e l'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito» (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584). 1.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato nel merito, ma neppure appare accompagnato dal necessario interesse a ricorrere. La Corte territoriale, nell'individuare il reato più grave da porre a base della piramide sanzionatoria, ha correttamente fatto riferimento ai criteri indicati al comma 3 dell'art. 16 del codice di rito e, trattandosi di reati che prevedono pene massime diverse, ma anche pene minime differenti, ha individuato come reato più grave quello di cui al capo A (art.496 cod. pen.) che prevede una pena minima notevolmente più alta della ipotesi lieve di ricettazione. Ha poi calcolato la pena base (come già il primo giudice ed in assenza di impugnazione della parte pubblica) in otto mesi di reclusione (pena illegale per difetto, ma non emendabile), pena poi aumentata di giorni dieci per la continuazione con il reato satellite di ricettazione. Risultati non certo più favorevoli avrebbe sortito la scelta di indicare come reato più grave quello di ricettazione (nella forma circostanziale attenuata), mentre la forse più corretta individuazione, come più grave, del reato di ricettazione di cui al primo comma dell'art. 648 cod. pen., non avrebbe di certo assecondato l'interesse del ricorrente, attesa la pena minima prevista per tale fattispecie: va infatti ribadito il consolidato principio, a mente del quale in tema di concorso di reati puniti con sanzioni omogenee -sia nel genere che nella specie- per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'individuazione del concreto trattamento sanzionatorio per il reato ritenuto dal giudice più grave non può comunque comportare l'indicazione di una pena inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satellite (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255348; Sez. 2, n. 10987 del 17/02/2005, Contini, Rv. 231327; Sez. 3, n. 9261 del 28/01/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 246236; Sez. 5, n. 12473 del 11/02/2010, Salviani, Rv. 246559; Sez. 3, n. 19737 del 14/04/2011, Bessi, Rv. 250335; Sez. 3, n. 6828 del 17/2/2014, Rv. 262528-01; Sez. 3, n. 18099, del 15/11/2019, Rv. 279275-01). 1.4. Inammissibilità altrettale caratterizza l'ultimo motivo di ricorso speso in punto di contraddittorio e, conseguente illogico rigetto, del richiesto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte territoriale ha motivatamente negato non riconoscendo alcuna forma di efficace resipiscenza nella condotta tenuta dall'imputato dopo la commissione del reato. La motivazione offerta sul punto dalla Corte non pare affatto illogica, né il giudice di legittimità può apprezzare la dedotta contraddittorietà rispetto ad atti -del procedimento solo indicati, ma non allegati ai motivi di ricorso, con evidente deficit di autosufficienza, che determina inammissibilità del motivo. 2. Alla luce dei principi che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile. 2.1. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi, per quanto sopra argomentato, profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in
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