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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 15197/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4182/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Torino, Via delle Alpi n. 4. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto p.t.. -INTIMATA- avverso la sentenza del tribunale di Ivrea n. 457/2020, pubblicata in data 10.7.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29.4.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione dinanzi al giudice di pace di Ivrea avverso il verbale di accertamento con cui gli era stata contestata la violazione dell'art. 176, comma primo, lett. a) del d.lgs. 282/1992 (codice della Strada), per aver effettuato F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4182/2021 Numero sezionale 4565/2022 Numero di raccolta generale 15197/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 un'inversione di marcia in autostrada, sulla c.d. [OSCURATO:PERSONA], con attraversamento dello spartitraffico centrale.

L’opponente aveva eccepito che la manovra non era stata eseguita su un tratto autostradale, data l'assenza di uno spartitraffico invalicabile tra le due carreggiate, ed era stata compiuta in completa sicurezza e in assenza di traffico, potendo al più integrare la violazione dell'art. 143 C.d.S..

Aveva invocato la buona fede alla luce delle caratteristiche del tratto stradale e dell’assenza di fattori di pericolo.

Il giudizio si è concluso con l’annullamento del verbale per errore scusabile del conducente ai sensi dell’art. 3 L. 689/1981, ingenerato dall'assenza di uno spartitraffico invalicabile tra le due carreggiate, dalla la totale assenza di traffico e dall'ampia visibilità.

La sentenza è stata integralmente riformata in appello.

Il tribunale, dopo aver premesso che l’illiceità della manovra di inversione non era oggetto di impugnazione, ha ritenuto che l'assenza di traffico e le condizioni di buona visibilità della strada non escludessero la colpa del trasgressore, il quale non aveva superato la barriera autostradale e non poteva confidare nel fatto di essere ormai uscito dall’autostrada.

Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] di Torino non ha formulato difese.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 346 c.p.c., sostenendo che la liceità della manovra di inversione era questione contestata anche in appello, ove il ricorrente aveva sostenuto di F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4182/2021 Numero sezionale 4565/2022 Numero di raccolta generale 15197/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 esser stato indotto in errore dalle condizioni della strada e dall’assenza di barriere tra le carreggiate, non essendo necessaria alcuna ulteriore deduzione.

Il motivo è inammissibile.

Lo stesso ricorrente dà atto che il giudice di pace aveva ritenuto corretta la contestazione e quindi sussistente, sotto il profilo materiale, il fatto addebitato (cfr. ricorso, pag. 5).

L’illiceità della condotta era oggetto di pronuncia esplicita su un motivo di opposizione, per cui l’opponente, sebbene totalmente vincitore in primo grado, era tenuto a proporre impugnazione incidentale per consentire al giudice di appello di riesaminare la questione.

Come chiarito dalle S.U., qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c.” (Cass. s.u. 11799/2017).

Non era sufficiente la riproposizione, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., delle questioni riguardanti l’esimente della buona fede, profilo autonomo da quello concernente la sussistenza della violazione sotto il profilo oggettivo, e non consentiva, in particolare, di porre in discussione il fatto che la manovra era stata effettuata in autostrada.

3. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 176 CDS e 3 L. 689/1981, asserendo che l’assenza di barriere invalicabili tra le corsie era elemento che, dal punto di vista soggettivo, aveva indotto in errore il conducente, non consapevole di trovarsi in F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4182/2021 Numero sezionale 4565/2022 Numero di raccolta generale 15197/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 autostrada, dovendosi inoltre tener conto delle condizioni di visibilità e dell’assenza di altri veicoli e di spazi aperti tra le carreggiate, elementi che comunque consentivano l’inversione di marcia, poiché eseguita in condizioni di totale sicurezza.

Il motivo è inammissibile.

Il tribunale ha logicamente ritenuto che nessun affidamento poteva riporre il ricorrente nella possibilità di compiere l’inversione, non avendo superato la barriera autostradale, circostanza quest’ultima di cui si era mostrato consapevole al momento dell’accertamento (tramite le dichiarazioni rese ai verbalizzanti) e che rendeva di per sé illecita la condotta, non avendo influenza la possibilità di effettuare la manovra in condizioni di sicurezza, le particolari condizioni ambientali o l’assenza di barriere insuperabili tra le carreggiate.

L’esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla l. n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa (al pari di quanto avviene per quella penale in materia di contravvenzioni) solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, ipotesi correttamente esclusa dalla sentenza impugnata (Cass. 11977/2020; Cass. 23019/2009; Cass.13610/2007).

Non erano invocabili le condizioni che, ai sensi dell’art. 154 CDS, rendevano lecita la manovra: le prescrizioni e le cautele che devono accompagnare l’effettuazione della manovra di inversione non potevano operare in presenza di un divieto assoluto (artt. 176 comma primo, o art. 154, comma sesto, CDS).

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4182/2021 Numero sezionale 4565/2022 Numero di raccolta generale 15197/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 Il ricorso è quindi inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo la Prefettura svolto difese.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Corte Suprema di Cassazione, in data 29.4.2022. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4182/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Torino, Via delle Alpi n. 4. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto p.t.. -INTIMATA- avverso la sentenza del tribunale di Ivrea n. 457/2020, pubblicata in data 10.7.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 29.4.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione dinanzi al giudice di pace di Ivrea avverso il verbale di accertamento con cui gli era stata contestata la violazione dell'art. 176, comma primo, lett. a) del d.lgs. 282/1992 (codice della Strada), per aver effettuato F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4182/2021 Numero sezionale 4565/2022 Numero di raccolta generale 15197/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 un'inversione di marcia in autostrada, sulla c.d. [OSCURATO:PERSONA], con attraversamento dello spartitraffico centrale. L’opponente aveva eccepito che la manovra non era stata eseguita su un tratto autostradale, data l'assenza di uno spartitraffico invalicabile tra le due carreggiate, ed era stata compiuta in completa sicurezza e in assenza di traffico, potendo al più integrare la violazione dell'art. 143 C.d.S.. Aveva invocato la buona fede alla luce delle caratteristiche del tratto stradale e dell’assenza di fattori di pericolo. Il giudizio si è concluso con l’annullamento del verbale per errore scusabile del conducente ai sensi dell’art. 3 L. 689/1981, ingenerato dall'assenza di uno spartitraffico invalicabile tra le due carreggiate, dalla la totale assenza di traffico e dall'ampia visibilità. La sentenza è stata integralmente riformata in appello. Il tribunale, dopo aver premesso che l’illiceità della manovra di inversione non era oggetto di impugnazione, ha ritenuto che l'assenza di traffico e le condizioni di buona visibilità della strada non escludessero la colpa del trasgressore, il quale non aveva superato la barriera autostradale e non poteva confidare nel fatto di essere ormai uscito dall’autostrada. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] di Torino non ha formulato difese. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. 2. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 346 c.p.c., sostenendo che la liceità della manovra di inversione era questione contestata anche in appello, ove il ricorrente aveva sostenuto di F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4182/2021 Numero sezionale 4565/2022 Numero di raccolta generale 15197/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 esser stato indotto in errore dalle condizioni della strada e dall’assenza di barriere tra le carreggiate, non essendo necessaria alcuna ulteriore deduzione. Il motivo è inammissibile. Lo stesso ricorrente dà atto che il giudice di pace aveva ritenuto corretta la contestazione e quindi sussistente, sotto il profilo materiale, il fatto addebitato (cfr. ricorso, pag. 5). L’illiceità della condotta era oggetto di pronuncia esplicita su un motivo di opposizione, per cui l’opponente, sebbene totalmente vincitore in primo grado, era tenuto a proporre impugnazione incidentale per consentire al giudice di appello di riesaminare la questione. Come chiarito dalle S.U., qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2, c.p.c.” (Cass. s.u. 11799/2017). Non era sufficiente la riproposizione, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., delle questioni riguardanti l’esimente della buona fede, profilo autonomo da quello concernente la sussistenza della violazione sotto il profilo oggettivo, e non consentiva, in particolare, di porre in discussione il fatto che la manovra era stata effettuata in autostrada. 3. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 176 CDS e 3 L. 689/1981, asserendo che l’assenza di barriere invalicabili tra le corsie era elemento che, dal punto di vista soggettivo, aveva indotto in errore il conducente, non consapevole di trovarsi in F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4182/2021 Numero sezionale 4565/2022 Numero di raccolta generale 15197/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 autostrada, dovendosi inoltre tener conto delle condizioni di visibilità e dell’assenza di altri veicoli e di spazi aperti tra le carreggiate, elementi che comunque consentivano l’inversione di marcia, poiché eseguita in condizioni di totale sicurezza. Il motivo è inammissibile. Il tribunale ha logicamente ritenuto che nessun affidamento poteva riporre il ricorrente nella possibilità di compiere l’inversione, non avendo superato la barriera autostradale, circostanza quest’ultima di cui si era mostrato consapevole al momento dell’accertamento (tramite le dichiarazioni rese ai verbalizzanti) e che rendeva di per sé illecita la condotta, non avendo influenza la possibilità di effettuare la manovra in condizioni di sicurezza, le particolari condizioni ambientali o l’assenza di barriere insuperabili tra le carreggiate. L’esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla l. n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa (al pari di quanto avviene per quella penale in materia di contravvenzioni) solo quando sussistano elementi positivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, ipotesi correttamente esclusa dalla sentenza impugnata (Cass. 11977/2020; Cass. 23019/2009; Cass.13610/2007). Non erano invocabili le condizioni che, ai sensi dell’art. 154 CDS, rendevano lecita la manovra: le prescrizioni e le cautele che devono accompagnare l’effettuazione della manovra di inversione non potevano operare in presenza di un divieto assoluto (artt. 176 comma primo, o art. 154, comma sesto, CDS). F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 4182/2021 Numero sezionale 4565/2022 Numero di raccolta generale 15197/2022 Data pubblicazione 12/05/2022 Il ricorso è quindi inammissibile. Nulla sulle spese, non avendo la Prefettura svolto difese. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, della Corte Suprema di Cassazione, in data 29.4.2022. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m
Sentenza Cassazione n. 15197/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris