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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 ottobre 2023

Cassazione n. 45260/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta manifesta illogicità della motivazione della sentenza gravata con riferimento al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Ritenuto che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, avendo i giudici illustrato le ragioni poste a fondamento della scelta di negare le circostanze attenuanti generiche.

Rilevato che la motivazione risulta immune da censure e rispettosa dei principi stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01: «In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità»).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta manifesta illogicità della motivazione della sentenza gravata con riferimento al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Ritenuto che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, avendo i giudici illustrato le ragioni poste a fondamento della scelta di negare le circostanze attenuanti generiche. Rilevato che la motivazione risulta immune da censure e rispettosa dei principi stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01: «In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità»). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] s
Sentenza Cassazione n. 45260/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris