Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 23469/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 34719/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] II n. 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l., rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliata in Roma, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].coop. a r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA].coop. a r.l., [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per le piccole e medie imprese S.p.a., M.p.s. gestione [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., -intimati - avverso la sentenza n. 189/2019 del TRIBUNALE di SCIACCA, depositata il 20/05/2019; [OSCURATO:SOCIETA]/05/2022 CC R.G.N. 34719/2019; estensore: C. Valle udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], debitori esecutati, proposero, dinanzi al Tribunale di Sciacca, un’opposizione, ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., avverso un decreto di trasferimento del giudice dell’esecuzione dello stesso ufficio giudiziario, in quanto era stato incluso, nel compendio immobiliare oggetto del decreto, anche un bene immobile che, viceversa, era stato escluso dall’espropriazione con ordinanza del giudice dell’esecuzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che nessun atto di pignoramento aveva avuto ad oggetto il detto immobile, consistente in fabbricato sito in Ribera alla località Seccagrande, lungomare Gagarin, esteso al piano terreno mq. 92 circa più verande, al NCEU di detto Comune al foglio di mappa n. 79, particella n. 145 sub.

1. Nel contraddittorio con la [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., quali creditori procedenti o intervenuti e [OSCURATO:PERSONA], aggiudicataria del bene, il Tribunale di Sciacca, qualificata l’opposizione ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., con sentenza n. 189 del 16/05/2019, dichiarava inammissibile l’opposizione, in quanto essa era stata proposta ben oltre il termine di venti giorni, poiché il provvedimento del giudice dell’esecuzione doveva ritenersi noto ai Bivona sin dalla data del 24/06/2015, quando l’aggiudicataria aveva formulato una richiesta di correzione di errore materiale del detto decreto di trasferimento. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza del Tribunale di Sciacca con un unico complesso motivo.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata dall’[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]/05/2022 CC R.G.N. 34719/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].coop. a r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA].coop. a r.l., [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per le piccole e medie imprese S.p.a., M.p.s. gestione [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., sono rimasti intimati.

Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

La controricorrente ha depositato memoria nel termine di legge. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, con un unico motivo, esteso da pag. 3 a pag. 15, censura la sentenza affermando che essa abbia violato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., gli artt. 615 e 617 cod. proc. civ.

L’assunto dei ricorrenti è che essi non avevano inteso contestare la regolarità formale del provvedimento del giudice, bensì lo stesso diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, cosicché l’opposizione doveva essere qualificata come di merito, ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ.

Il ricorso è, in prima battuta, affetto da un radicale difetto di autosufficienza, non risultando indicato neppure quando l’opposizione sarebbe stata proposta, ed esso, inoltre, non fa perno su alcun appiglio nella giurisprudenza di questa Corte circa l’esperibilità, avverso il decreto di trasferimento, dell’opposizione all’esecuzione, in quanto il ricorso si limita a ribadire quanto già esposto dai Palermo-Bivona nell’atto di citazione dinanzi al Tribunale di Sciacca.

Il ricorso, sebbene correttamente proposto secondo la qualificazione della domanda effettuata dal giudice di merito, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale (Cass. n.8103 del 02/04/2007 Rv. 597623 – 01; Cass. n. 11455 del 17/05/2007 Rv. 597804 – 01; Cass. n. 07588 del 18/03/2021): «Ai fini dell'individuazione del mezzo di [OSCURATO:SOCIETA]/05/2022 CC R.G.N. 34719/2019; estensore: C. Valle impugnazione avverso la decisione pronunciata in sede di contestazione inerente al procedimento esecutivo, assume rilievo decisivo la qualificazione, espressa o implicita, data dal giudice del merito al rapporto controverso, con la conseguenza che è esperibile l'appello ove l'azione sia stata qualificata come opposizione all'esecuzione, indipendentemente dalla esattezza dell'inquadramento effettuato», non offre adeguati elementi per poter ritenere che il rimedio esperibile nella specie fosse l’opposizione all’esecuzione.

Il ricorso si infrange, invero, contro la giurisprudenza di legittimità, secondo la cui costante affermazione, che il Collegio condivide e alla quale intende assicurare continuità (Cass. n. 5796 del 13/03/2014 Rv. 629962 - 01): « In materia di esecuzione forzata, il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 cod. proc. civ., ancorché abbia avuto ad oggetto un bene in tutto o in parte diverso da quello pignorato, non è inesistente, ma solo affetto da invalidità, da far valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all'art. 617 cod. proc. civ., ferma restando la possibilità per i terzi che siano stati lesi da tale errore nella loro sfera giuridica, di avvalersi, nel rispetto delle regole previste dall'art. 2929 cod. civ. a tutela dell'acquirente o assegnatario, dei rimedi, diversi dall'opposizione agli atti esecutivi, endoesecutivi o esterni al processo esecutivo loro riservati.» L’affermazione riportata è, peraltro, risalente di oltre un decennio (Cass. n. 10099 del 30/04/2009 Rv. 607973 - 01): « In tema di opposizione agli atti esecutivi, ai fini del decorso del termine perentorio di cinque giorni (elevato a venti dall'art. 2, comma 3, lett. e), n. 41, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80) previsto dall'art. 617 cod. proc. civ. per la proposizione dell'opposizione, [OSCURATO:SOCIETA]/05/2022 CC R.G.N. 34719/2019; estensore: C. Valle valgono sia il principio per cui il tempo del compimento dell'atto coincide con quello in cui l'esistenza di esso è resa palese alle parti del processo esecutivo, e quindi con il momento in cui l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto medesimo ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presupponga, sia il principio della piena validità della conoscenza di fatto dell'atto stesso in capo all'interessato.» ed è richiamata pure dalla sentenza impugnata (Cass. n. 19277 del 07/11/2012 Rv. 623940 - 01): « In tema di opposizione agli atti esecutivi, il principio secondo il quale l'opponente ha l'onere di provare, oltre che di allegare, il momento in cui ha avuto conoscenza dell'atto esecutivo che assume viziato, ai fini della verifica della tempestività dell'opposizione, deve essere coordinato con il principio dell'acquisizione probatoria, sicché l'onere è assolto anche qualora la prova della tempestività dell'opposizione emerga, comunque, dagli atti del fascicolo dell'esecuzione o da quelli prodotti dall'opposto.».

Nella specie, dovendosi ritenere che l’opposizione fosse stata correttamente qualificata dal giudice di merito come di carattere formale, sarebbe stato principale onere degli opponenti dimostrarne la tempestività ossia la proposizione nel termine di venti giorni dalla conoscenza dell’atto, nella specie individuata dal Tribunale alla data del 24/06/2015, quando l’aggiudicataria [OSCURATO:PERSONA] aveva formulato una richiesta di correzione di errore materiale del detto decreto di trasferimento.

Invero dal testo complessivo del ricorso non è dato apprendere neppure quando la citazione in opposizione sarebbe stata notificata e solo dalla pag. 3 si apprende che la causa venne iscritta a ruolo generale del [OSCURATO:PERSONA] nel 2016.

La sentenza del Tribunale di Sciacca ha, pertanto, fatto corretta applicazione dell’art. 617 cod. proc. civ. e, correlativamente, [OSCURATO:SOCIETA]/05/2022 CC R.G.N. 34719/2019; estensore: C. Valle nell’escludere che l’opposizione fosse di merito, dell’art. 615 cod. proc. civ.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e, valutata l’attività processuale espletata e il valore della controversia, sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stes so art. 13, se dovuto (Sez.

U n. 04315 del 20/02/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5.600,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 34719/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] II n. 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.l., rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, domiciliata in Roma, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].coop. a r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA].coop. a r.l., [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per le piccole e medie imprese S.p.a., M.p.s. gestione [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., -intimati - avverso la sentenza n. 189/2019 del TRIBUNALE di SCIACCA, depositata il 20/05/2019; [OSCURATO:SOCIETA]/05/2022 CC R.G.N. 34719/2019; estensore: C. Valle udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], debitori esecutati, proposero, dinanzi al Tribunale di Sciacca, un’opposizione, ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., avverso un decreto di trasferimento del giudice dell’esecuzione dello stesso ufficio giudiziario, in quanto era stato incluso, nel compendio immobiliare oggetto del decreto, anche un bene immobile che, viceversa, era stato escluso dall’espropriazione con ordinanza del giudice dell’esecuzione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che nessun atto di pignoramento aveva avuto ad oggetto il detto immobile, consistente in fabbricato sito in Ribera alla località Seccagrande, lungomare Gagarin, esteso al piano terreno mq. 92 circa più verande, al NCEU di detto Comune al foglio di mappa n. 79, particella n. 145 sub. 1. Nel contraddittorio con la [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., quali creditori procedenti o intervenuti e [OSCURATO:PERSONA], aggiudicataria del bene, il Tribunale di Sciacca, qualificata l’opposizione ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., con sentenza n. 189 del 16/05/2019, dichiarava inammissibile l’opposizione, in quanto essa era stata proposta ben oltre il termine di venti giorni, poiché il provvedimento del giudice dell’esecuzione doveva ritenersi noto ai Bivona sin dalla data del 24/06/2015, quando l’aggiudicataria aveva formulato una richiesta di correzione di errore materiale del detto decreto di trasferimento. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano la sentenza del Tribunale di Sciacca con un unico complesso motivo. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata dall’[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]/05/2022 CC R.G.N. 34719/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA].coop. a r.l., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA].coop. a r.l., [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] per le piccole e medie imprese S.p.a., M.p.s. gestione [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., sono rimasti intimati. Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. La controricorrente ha depositato memoria nel termine di legge. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, con un unico motivo, esteso da pag. 3 a pag. 15, censura la sentenza affermando che essa abbia violato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., gli artt. 615 e 617 cod. proc. civ. L’assunto dei ricorrenti è che essi non avevano inteso contestare la regolarità formale del provvedimento del giudice, bensì lo stesso diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, cosicché l’opposizione doveva essere qualificata come di merito, ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. Il ricorso è, in prima battuta, affetto da un radicale difetto di autosufficienza, non risultando indicato neppure quando l’opposizione sarebbe stata proposta, ed esso, inoltre, non fa perno su alcun appiglio nella giurisprudenza di questa Corte circa l’esperibilità, avverso il decreto di trasferimento, dell’opposizione all’esecuzione, in quanto il ricorso si limita a ribadire quanto già esposto dai Palermo-Bivona nell’atto di citazione dinanzi al Tribunale di Sciacca. Il ricorso, sebbene correttamente proposto secondo la qualificazione della domanda effettuata dal giudice di merito, conformemente alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale (Cass. n.8103 del 02/04/2007 Rv. 597623 – 01; Cass. n. 11455 del 17/05/2007 Rv. 597804 – 01; Cass. n. 07588 del 18/03/2021): «Ai fini dell'individuazione del mezzo di [OSCURATO:SOCIETA]/05/2022 CC R.G.N. 34719/2019; estensore: C. Valle impugnazione avverso la decisione pronunciata in sede di contestazione inerente al procedimento esecutivo, assume rilievo decisivo la qualificazione, espressa o implicita, data dal giudice del merito al rapporto controverso, con la conseguenza che è esperibile l'appello ove l'azione sia stata qualificata come opposizione all'esecuzione, indipendentemente dalla esattezza dell'inquadramento effettuato», non offre adeguati elementi per poter ritenere che il rimedio esperibile nella specie fosse l’opposizione all’esecuzione. Il ricorso si infrange, invero, contro la giurisprudenza di legittimità, secondo la cui costante affermazione, che il Collegio condivide e alla quale intende assicurare continuità (Cass. n. 5796 del 13/03/2014 Rv. 629962 - 01): « In materia di esecuzione forzata, il decreto di trasferimento di cui all'art. 586 cod. proc. civ., ancorché abbia avuto ad oggetto un bene in tutto o in parte diverso da quello pignorato, non è inesistente, ma solo affetto da invalidità, da far valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi nei termini di cui all'art. 617 cod. proc. civ., ferma restando la possibilità per i terzi che siano stati lesi da tale errore nella loro sfera giuridica, di avvalersi, nel rispetto delle regole previste dall'art. 2929 cod. civ. a tutela dell'acquirente o assegnatario, dei rimedi, diversi dall'opposizione agli atti esecutivi, endoesecutivi o esterni al processo esecutivo loro riservati.» L’affermazione riportata è, peraltro, risalente di oltre un decennio (Cass. n. 10099 del 30/04/2009 Rv. 607973 - 01): « In tema di opposizione agli atti esecutivi, ai fini del decorso del termine perentorio di cinque giorni (elevato a venti dall'art. 2, comma 3, lett. e), n. 41, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80) previsto dall'art. 617 cod. proc. civ. per la proposizione dell'opposizione, [OSCURATO:SOCIETA]/05/2022 CC R.G.N. 34719/2019; estensore: C. Valle valgono sia il principio per cui il tempo del compimento dell'atto coincide con quello in cui l'esistenza di esso è resa palese alle parti del processo esecutivo, e quindi con il momento in cui l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto medesimo ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presupponga, sia il principio della piena validità della conoscenza di fatto dell'atto stesso in capo all'interessato.» ed è richiamata pure dalla sentenza impugnata (Cass. n. 19277 del 07/11/2012 Rv. 623940 - 01): « In tema di opposizione agli atti esecutivi, il principio secondo il quale l'opponente ha l'onere di provare, oltre che di allegare, il momento in cui ha avuto conoscenza dell'atto esecutivo che assume viziato, ai fini della verifica della tempestività dell'opposizione, deve essere coordinato con il principio dell'acquisizione probatoria, sicché l'onere è assolto anche qualora la prova della tempestività dell'opposizione emerga, comunque, dagli atti del fascicolo dell'esecuzione o da quelli prodotti dall'opposto.». Nella specie, dovendosi ritenere che l’opposizione fosse stata correttamente qualificata dal giudice di merito come di carattere formale, sarebbe stato principale onere degli opponenti dimostrarne la tempestività ossia la proposizione nel termine di venti giorni dalla conoscenza dell’atto, nella specie individuata dal Tribunale alla data del 24/06/2015, quando l’aggiudicataria [OSCURATO:PERSONA] aveva formulato una richiesta di correzione di errore materiale del detto decreto di trasferimento. Invero dal testo complessivo del ricorso non è dato apprendere neppure quando la citazione in opposizione sarebbe stata notificata e solo dalla pag. 3 si apprende che la causa venne iscritta a ruolo generale del [OSCURATO:PERSONA] nel 2016. La sentenza del Tribunale di Sciacca ha, pertanto, fatto corretta applicazione dell’art. 617 cod. proc. civ. e, correlativamente, [OSCURATO:SOCIETA]/05/2022 CC R.G.N. 34719/2019; estensore: C. Valle nell’escludere che l’opposizione fosse di merito, dell’art. 615 cod. proc. civ. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e, valutata l’attività processuale espletata e il valore della controversia, sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stes so art. 13, se dovuto (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5.600,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comm
Decreto Cassazione n. 23469/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris