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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 marzo 2025

Cassazione n. 27384/2025

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25 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17989/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELLA CAMPANIA n. 383/08/21 depositata il 12/01/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 383/08/2021 del 07/10/2020, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale (di seguito GE) avverso la sentenza n. 13297/24/18 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso della società nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2013. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo era stato adottato in forza di un rilevante saldo negativo di cassa, che faceva presumere l’esistenza di attività non registrate. 1.2.La CTR respingeva l’appello di GE evidenziando che: a) erano infondate le eccezioni preliminari di difetto di sottoscrizione dell’atto impositivo e di omessa instaurazione del contraddittorio preventivo, quest’ultimo regolarmente esperito; b) l’accertamento era legittimamente fondato sulla esistenza di una cassa negativa della quale la società contribuente non aveva dato alcuna giustificazione; c) ugualmente legittima era la ripresa IVA, «posto che il cessionario [doveva] rivalersi dell’IVA e in casi come il presente di mancata emissione dei documenti fiscali avrebbe dovuto sovvenire la prova documentale che invece non sussiste[va]». 2.GE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tremotivi. 3.AE resisteva in giudizio con controricorso mentre il Ministero dell’economia e delle finanze (di seguito MEF) restava intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va pregiudizialmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso, proposto nei confronti del MEF. 1.1.Invero, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte dell'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 300 del 1999, di tutti i «rapporti giuridici», i «poteri» e le «competenze» facenti capo al MEF, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza dell'art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000), unico soggetto passivamente legittimato nel presente giudizio è AE, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione promosso nei confronti del MEF (Cass. n. 1462 del 23/01/2020; Cass. n. 1550 del 28/01/2015). 2.Ancora in via preliminare, va evidenziato che il difensore della società ricorrente, con atto del 27/06/2023, ha dichiarato di voler rinunciare agli atti del giudizioe tale dichiarazione è valida, essendo stati conferiti al difensore, con la procura speciale, i poteri previsti dalla legge. 2.1.Il superiore atto di rinuncia , peraltro , non può comportare l’estinzione del processo perché non è stato comunicato alla controparte ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ.; tuttavia, lo stesso costituisce chiara manifestazione del sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio e determina l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso proposto per difetto di interesse. 3.In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, sussistendo giusti motivi, riconnessi alla sopravvenienza del difetto di interesse, per la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.Nulla per le spese tra il ricorrente e il MEF, non costituito. 3.1.Non sussistono, infine, i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato (Cass.

S.U. n. 19976 del 19/07/2024).

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17989/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA CAMPANIA n. 383/08/21 depositata il 12/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 383/08/2021 del 07/10/2020, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale (di seguito GE) avverso la sentenza n. 13297/24/18 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso della società nei confronti di un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2013. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, l’atto impositivo era stato adottato in forza di un rilevante saldo negativo di cassa, che faceva presumere l’esistenza di attività non registrate. 1.2.La CTR respingeva l’appello di GE evidenziando che: a) erano infondate le eccezioni preliminari di difetto di sottoscrizione dell’atto impositivo e di omessa instaurazione del contraddittorio preventivo, quest’ultimo regolarmente esperito; b) l’accertamento era legittimamente fondato sulla esistenza di una cassa negativa della quale la società contribuente non aveva dato alcuna giustificazione; c) ugualmente legittima era la ripresa IVA, «posto che il cessionario [doveva] rivalersi dell’IVA e in casi come il presente di mancata emissione dei documenti fiscali avrebbe dovuto sovvenire la prova documentale che invece non sussiste[va]». 2.GE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tremotivi. 3.AE resisteva in giudizio con controricorso mentre il Ministero dell’economia e delle finanze (di seguito MEF) restava intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va pregiudizialmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso, proposto nei confronti del MEF. 1.1.Invero, a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte dell'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 300 del 1999, di tutti i «rapporti giuridici», i «poteri» e le «competenze» facenti capo al MEF, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza dell'art. 1 del d.m. 28 dicembre 2000), unico soggetto passivamente legittimato nel presente giudizio è AE, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione promosso nei confronti del MEF (Cass. n. 1462 del 23/01/2020; Cass. n. 1550 del 28/01/2015). 2.Ancora in via preliminare, va evidenziato che il difensore della società ricorrente, con atto del 27/06/2023, ha dichiarato di voler rinunciare agli atti del giudizioe tale dichiarazione è valida, essendo stati conferiti al difensore, con la procura speciale, i poteri previsti dalla legge. 2.1.Il superiore atto di rinuncia , peraltro , non può comportare l’estinzione del processo perché non è stato comunicato alla controparte ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ.; tuttavia, lo stesso costituisce chiara manifestazione del sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio e determina l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso proposto per difetto di interesse. 3.In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, sussistendo giusti motivi, riconnessi alla sopravvenienza del difetto di interesse, per la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.Nulla per le spese tra il ricorrente e il MEF, non costituito. 3.1.Non sussistono, infine, i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato (Cass. S.U. n. 19976 del 19/07/2024). P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso e co
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