CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2023
Cassazione n. 44774/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria trasmessa dal difensore della parte civile, [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto generici e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine alla omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, già adeguatamente vagliati e disattesi. con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine 6 e 7 in cui si sottolinea, quanto alla ritenuta abitualità, la presenza nel certificato del casellario giudiziale di numerosi precedenti per reati di resistenza a pubblico ufficiale commessi anteriormente ai fatti oggetto del presente procedimento, nonché di un'iscrizione per altra resistenza commessa successivamente); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000); ritenuto che nulla spetta alla parte civile a titolo di rifusione delle spese processuali stante l'assenza, nella memoria depositata, di alcun utile contributo alla decisione (cfr. Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281923; Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere est re [OSCURATO:PERSONA]