CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 18850/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di appello di BariUdita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale MarcoPaternello, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa in data 9 giugno 2025 la Corte di appello di Bari harigettato la richiesta di indennizzo avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alladetenzione subita, in regime di custodia cautelare in carcere, dal 5 luglio 2021 al 22novembre 2023 per il reato di cui all’art. 270 quinquies cod. pen.Il ricorrente era stato tratto in arresto con l’accusa di avere, in concorso conaltri, erogato denaro destinato a sostenere le attività di organizzazioni combattentiantigovernative in Siria e nello specifico a finanziare jihadisti, come da elenco degliimporti versati tramite il “[OSCURATO:PERSONA]” di Andria, intermediario di WesterUnion, in Libano, negli emirati [OSCURATO:PERSONA], in Giordania, in Serbia, in Ungheria, inTurchia e in Russia.3. Con sentenza della Corte di Assise di appello di Bari del 22 novembre 2023il [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste ed è statadichiarara l’immediata inefficacia della misura cautelare, all’epoca ancora pendente.4. Avverso il provvedimento sopra indicato è stato proposto ricorsonell’interesse del [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi.4.1. Con il primo è stata dedotta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b),cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale, stante la mancanza digrave colpa ostativa. La Corte della riparazione ha enumerato gli elementi cheavevano condotto il Gip del Tribunale di Trani a emettere l’ordinanza cautelare incarcere nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e degli altri tre indagati: le operazioni di denarosvolte in favore del collettore di fondi [OSCURATO:PERSONA]; le foto su Facebook di “amici”che denotavano una chiara vicinanza ad ambienti islamici; l’assenza di decimali nellecifre inviate e il mancato rinvenimento di ricevute dei versamenti nel possesso degliindagati all’atto delle perquisizioni. Tali elementi, pur valorizzati dalla Corte di assise,sono stati superati dalla Corte di assise di appello, che ha ritenuto plausibile unaspiegazione alternativa rispetto all’originaria impostazione accusatoria e, alcontempo, non sufficientemente dimostrata la finalità di finanziamento del terrorismointernazionale mediante i trasferimenti di denaro.Secondo il ricorrente, la motivazione del rigetto dell’istanza di indennizzosarebbe solo apparente, poiché, per affermare il nesso tra la condotta tenuta e ladetenzione ingiustamente subita, ripropone gli stessi argomenti posti a base dellamisura cautelare e della sentenza di primo grado, poi smentiti dalla pronunciaassolutoria. Quest’ultima, infatti, ha ritenuto insufficiente il quadro probatorio,evidenziando: la mancata verifica della corrispondenza tra i dati identificativi di MarcHaddad e quelli acquisiti dall’autorità francese; la totale estraneità del [OSCURATO:PERSONA] alcontesto ideologico del terrorismo islamico; la diversa destinazione dei versamention line, rivolti all’acquisto di jammer, e non già al finanziamento del terrorismo. Intale prospettiva, il provvedimento impugnato svuoterebbe il percorso motivazionaledella sentenza assolutoria, attribuendo valore ostativo a circostanze di fatto esclusenel giudizio di merito. I giudici della riparazione, inoltre, non avrebbero correttamenteapplicato i principi giurisprudenziali in materia, omettendo di verificare se ciascunodegli indizi richiamati nell’ordinanza custodiale fosse stato escluso o ritenuto nonsufficientemente provato.4.2. Con il secondo motivo si deduce l’erronea applicazione della legge penalecon riguardo alla condotta tenuta dal [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la difesa, la Corte dellariparazione ha ritenuto ostativa, in termini di colpa, l’esecuzione di versamenti on linein cifra tonda, circostanza che, di per sé, non è indicativa di condotte delittuose.Parimenti, la scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere in sede diinterrogatorio di garanzia sarebbe stata imposta dalle limitazioni connesseall’emergenza pandemica, che non avrebbero consentito il pieno esercizio dei dirittidi difesa. Solo dopo avere acquisito conoscenza del contenuto dell’ordinanzacautelare, l’imputato ha trasmesso una memoria difensiva chiedendo di essereinterrogato dal pubblico ministero, che però non ha dato seguito alla richiesta. Nésarebbe emerso che il [OSCURATO:PERSONA] intrattenesse rapporti “social” con soggetti chepubblicavano immagini di persone armate di armi da guerra.Si aggiunge che il [OSCURATO:PERSONA] non conservava le ricevute dei pagamenti, poichévenivano trattenute da [OSCURATO:PERSONA], destinatario dei “beni” acquistati all’estero.La sentenza assolutoria, inoltre, non ha ritenuto tale condotta idonea a dimostrareuna partecipazione dolosa del [OSCURATO:PERSONA], né l’ha qualificata come manifestazione dimacroscopica negligenza tale da giustificare l’applicazione della misura cautelare. Inaltri termini, secondo il ricorrente, la Corte della riparazione non ha svolto unapuntuale valutazione ex ante del comportamento dell’imputato, alla luce deglielementi conosciuti dall’autorità giudiziaria dal momento dell’adozione della misurafino alla sua cessazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, non superano il vaglio diammissibilità. Il ricorso, invero, non si confronta con il percorso argomentativo seguitodal giudice della riparazione in ordine all’effettività delle condotte ritenute ostative. Iprofili di colpa non sono realmente contestati, ma soltanto ricondotti a una faseanteriore all’emissione della misura, mediante l’assertiva deduzione che, per effettodel periodo pandemico, il ricorrente non avrebbe potuto neppure leggere l’ordinanzacautelare e che avrebbe poi richiesto al P.M. di essere interrogato, senza tuttavia chea detta richiesta venisse dato seguito.2. La Corte della riparazione, per una migliore comprensione della vicendasottoposta al suo esame, ha premesso che alla misura cautelare nei confronti delValente si era pervenuti poiché, da una indagine della Procura Antiterrorismo di Parigi,era emersa l’esistenza di finanziamenti tramite circuito money transfer operator infavore di soggetti stranieri, presenti in Paesi a rischio terrorismo, definiti comecollettori di denaro che sarebbe poi stato messo a disposizione di foreign fightersterrorist. In detto ambito investigativo figuravano operazioni svolte anche dagli italianiLopetuso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in favore di un collettore di fondi, tale MarcHaddad, che aveva riscosso gli importi in Libano.Le indagini estere accertavano, inoltre, che quattro soggetti di nazionalitàfrancese avevano inviato somme a parenti che si trovavano in Siria, combattenti alfianco di associazioni di matrice terroristica e che le modalità adottate dai francesicorrispondevano a quelle impiegate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in favore del collettoredi denaro, [OSCURATO:PERSONA]. Le indagini italiane, effettuate tramite GICO della Guardia dimedesimo destinatario con appositi frazionamenti delle operazioni al fine di eludere lesoglie di controllo e di segnalazione dettate dalla normativa antiriciclaggio e aggirare idivieti di invio del denaro al di sopra dei mille euro.Tra questi vi erano anche versamenti eseguiti dal [OSCURATO:PERSONA] il quale, il 16 luglio2015, insieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], aveva inviato al medesimo destinatario inBulgaria, tramite il [OSCURATO:PERSONA] di Andria, in quattro distinte operazioni, lasomma complessiva di 4.000 euro. In tale contesto assumeva rilievo la circostanza chetutti gli indagati erano privi di reddito e di occupazione. Particolare valore era attribuitoal dialogo intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in occasione del quale il primo diceva alsecondo di stare “zitto zitto” e di “non parlare assai”. Ulteriori conversazioni ritenutesignificative erano quelle in cui si faceva riferimento ad affari conclusi con un soggettonon meglio identificato, ad assegni ricevuti dal [OSCURATO:PERSONA] per sei mesi e allacompilazione di un modulo da parte di quest’ultimo nonché quella (la n. 559) nel corsodella quale [OSCURATO:PERSONA], dopo avere subito la perquisizione ad opera dei militari dellaGuardia di Finanza, chiedeva a [OSCURATO:PERSONA] notizie circa una terza persona che [OSCURATO:PERSONA] siimpegnava a contattare prontamente. Altro elemento ritenuto significativo era datodal versamento di somme di denaro prive di decimali (“non a cifra tonda”) e“frazionate” in modo da eludere le segnalazioni per operazioni sospette.La Corte della riparazione dava atto che l’ordinanza genetica aveva trovatoconferma nel provvedimento del Tribunale del riesame e nella sentenza pronunciatadalla Corte di assise di Bari. Dava, altresì, atto della pronuncia assolutoria emessa dallaCorte di assise di appello che riteneva possibile la ricostruzione alternativa secondo cui«le operazioni concernessero il commercio illegale anche di jammer il cui possesso eraillecito ai sensi dell’art. 7617 bis cod. pen. e avvenissero in un contesto delinquenzialeorganizzato di furti di autovetture».3. La Corte della riparazione, con motivazione immune dai vizi denunciati diapparenza e illogicità, ha illustrato i molteplici comportamenti tenuti dal ricorrente,non esclusi dalla sentenza assolutoria, pur riferibili a un’attività illecita diversa daquella originariamente ipotizzata, comunque ostativi all’accoglimento della domandadi indennizzo.È principio consolidato che la condizione ostativa al riconoscimento del diritto allariparazione debba fondarsi su comportamenti dell’interessato non esclusi dal giudicedella cognizione, ai quali il giudice della riparazione può attribuire una diversa rilevanzarispetto a quella riconosciuta nel giudizio di merito (Sez. 4, n. 34656 del 3/6/2010,Davoli, Rv. 248074; Sez. 3, n. 20128 del 26/3/2004, Clericò, Rv. 228883).Diversamente dal giudice della cognizione, il giudice della riparazione non erachiamato a rivalutare tali comportamenti rispetto al reato ipotizzato, già escluso dallasentenza assolutoria, ma a verificare se essi avessero rilievo colposo e si ponessero inrapporto sinergico con l’adozione e il mantenimento della misura. Tale verifica è statacorrettamente svolta, mediante l’indicazione di elementi fattuali sintomatici di unagrave negligenza, causalmente connessa alla detenzione ingiustamente subita.L’assoluzione pronunciata dalla Corte di assise di appello, fondata su una diversalettura degli elementi posti a base della condanna di primo grado e sugli ulteriori datiofferti dalla difesa, con motivazione adeguata, non è stata ritenuta incidente sullavalenza ostativa – ai fini della riparazione - delle condotte richiamate.Con motivazione logica e congrua, la Corte barese ha ritenuto - sulla base di fattistorici non esclusi dal giudice della cognizione – che le condotte colpose del [OSCURATO:PERSONA],pur orientate verso un diverso ambito operativo e non prive di profili di illiceità, inquanto destinate al traffico internazionale di articoli elettronici destinati al settoreautomobilistico, integrano una colpa grave in stretto nesso causale con la privazionedella libertà personale subita e sono quindi ostative al diritto alla riparazione peringiusta detenzione (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458).Invero, a pag. 4, il provvedimento impugnato individua una serie di condottequalificate, quantomeno come espressione di macroscopica superficialità e graveimprudenza, tali da rendere oggettivamente difficoltosa la ricostruzione deitrasferimenti di denaro all’estero e non smentite dalla sentenza di assoluzione:- l’affidamento della mediazione dei trasferimenti a un centro di servizifinanziari situato in un Paese in qualche modo riconducibile ad attivitàterroristiche;- il coordinamento di invii di denaro, mediante operazioni distinte riconducibilia mittenti diversi e poste in essere con altri soggetti, al fine di non destaresospetti;- il frazionamento degli importi, superiori complessivamente a mille euro, pereludere i meccanismi di segnalazione delle operazioni “sospette”;- il mancato trattenimento delle ricevute dei versamenti, così da non lasciaretraccia delle operazioni.Si tratta di condotte che il giudice della riparazione, nell’autonomia di giudizioche è propria del giudizio di riparazione, con motivazione ampia e circostanziata suimotivi del rigetto, ha definito «oblique, reiterate e anomale rispetto al contestooperativo prescelto», per quanto risultate funzionali a un’attività diversa rispetto aquella originariamente ipotizzata. A ciò si aggiungono l’assenza di redditi o di una lecitafonte di sostentamento e di alcuna ragione lavorativa per compiere tale tipologia dimovimentazione di denaro soprattutto a livello internazionale e nemmeno la possibilitàdi inviare dette somme all’estero, per di più con la particolare cautela e gli inviti almassimo riserbo che emergevano dai colloqui intercettati, oltre che la preoccupazionepalesata in occasione delle perquisizioni subite.4. Vale la pena ricordare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempoprecisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deveintendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del dirittoall'indennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo lacondotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi terminifattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche lacondotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimentoriparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole diesperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarmesociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità,ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U. n. 43 del 13/12/1995 dep. 1996,Sarnataro ed altri, Rv. 203637)Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare lasussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equariparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o dellacolpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di custodiacautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente chesuccessivamente alla sottoposizione alla misura e, più in al momento della legaleconoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del27/5/2010, D’Ambrosio, Rv. 247664).Da quanto sopra detto discende la inammissibilità del ricorso.5. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/03/2026.La Consigliera est. Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]