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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28102/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di bancarotta semplice e, escluso l'aumento per la continuazione e riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, ha ridotto la pena inflitta dal Tribunale di Bari; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con cui si denunzia la violazione della legge nonché il vizio motivazionale in ordine all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ricorre in quanto, come si evince dalla lettura della sentenza impugnata, nella quale si dà atto dell'accumulo di debiti per un valore di circa tra milioni di euro con conseguente totale erosione del patrimonio sociale, evidentemente la corte territoriale ha escluso l'applicabilità dell'istituto invocato; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso - con cui si denunzia la violazione della legge, nonché il vizio motivazionale in ordine, rispettivamente: alla ritenuta responsabilità dell'imputato per omessa tenuta delle scritture contabili sebbene egli avesse affidato l'espletamento di tale attività a professionisti; alla verifica della sussistenza del nesso causale tra condotta distrattiva e dissesto; all'esistenza della colpa in capo all'imputato - sono tutti generici per indeterminatezza poiché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; [OSCURATO:PERSONA] che il quinto motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge, nonché il vizio motivazionale in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante del danno di particolare gravità, per non essere state esplicitate in sentenza le ragioni concrete della ritenuta importanza economica del pregiudizio, è manifestamente infondato in quanto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di reati fallimentari, l'entità del danno provocato dalla bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale e non richiede una particolare e approfondita motivazione, trattandosi di un accertamento oggettivo, legato alla mera entità economica dei beni distratti (Sez.

V, n. 49642 del 2000, Olivieri, Rv. 245822);[OSCURATO:PERSONA] che il sesto e ultimo motivo di ricorso, con cui si denunzia l'eccessività del trattamento sanzionatorio censurando sia la dosimetria della pena base, sia il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato.

Invero, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen..

Nel caso di specie l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di bancarotta semplice e, escluso l'aumento per la continuazione e riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, ha ridotto la pena inflitta dal Tribunale di Bari; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso, con cui si denunzia la violazione della legge nonché il vizio motivazionale in ordine all'omesso riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ricorre in quanto, come si evince dalla lettura della sentenza impugnata, nella quale si dà atto dell'accumulo di debiti per un valore di circa tra milioni di euro con conseguente totale erosione del patrimonio sociale, evidentemente la corte territoriale ha escluso l'applicabilità dell'istituto invocato; [OSCURATO:PERSONA] che il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso - con cui si denunzia la violazione della legge, nonché il vizio motivazionale in ordine, rispettivamente: alla ritenuta responsabilità dell'imputato per omessa tenuta delle scritture contabili sebbene egli avesse affidato l'espletamento di tale attività a professionisti; alla verifica della sussistenza del nesso causale tra condotta distrattiva e dissesto; all'esistenza della colpa in capo all'imputato - sono tutti generici per indeterminatezza poiché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; [OSCURATO:PERSONA] che il quinto motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge, nonché il vizio motivazionale in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante del danno di particolare gravità, per non essere state esplicitate in sentenza le ragioni concrete della ritenuta importanza economica del pregiudizio, è manifestamente infondato in quanto, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di reati fallimentari, l'entità del danno provocato dalla bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale e non richiede una particolare e approfondita motivazione, trattandosi di un accertamento oggettivo, legato alla mera entità economica dei beni distratti (Sez. V, n. 49642 del 2000, Olivieri, Rv. 245822);[OSCURATO:PERSONA] che il sesto e ultimo motivo di ricorso, con cui si denunzia l'eccessività del trattamento sanzionatorio censurando sia la dosimetria della pena base, sia il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato. Invero, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.. Nel caso di specie l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M