CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40585/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze, per quanto qui interessa, ne ha confermato la condanna i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a lui ascritti in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione della "Ravagni" srl, società dichiarata fallita il 7 giugno 2012; Considerato che l'eccezione di nullità della sentenza per mancata comunicazione della trattazione cartolare dell'appello è manifestamente infondata, dato che detta forma di trattazione era prevista dalla legge (art. 23-bis legge n. 176 del 2020) in vigore all'epoca (e a tutt'oggi); Ritenuto che le ulteriori doglianze sono inammissibili perché non enunciano il motivo di ricorso ex art. 606 cod. proc. pen. e, in ogni caso, sono declinate in fatto; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il