CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16623/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Rilevato che in caso di sospensione cautelativa dei cd. "arresti domiciliari esecutivi" di cui all'art. 656, comma 10, cod. proc. pen., disposta dal magistrato di sorveglianza nella ricorrenza di una delle situazioni di incompatibilità indicate dal sesto comma dell'art. 47-ter ord. pen., la successiva decisione che il Tribunale di sorveglianza è chiamato a adottare ai sensi dell'art. 51-ter ord. pen. non si sostanzia nella convalida, o meno, del provvedimento cautelativo, né nella conferma o nella revoca della misura alternativa della detenzione domiciliare, siccome non ancora disposta, ma in una compiuta verifica dei presupposti legittimanti l'ammissione del condannato alla stessa - in prospettiva della prosecuzione, sostituzione o revoca della restrizione domestica - anche, ma non solo, alla luce dei rilievi del magistrato di sorveglianza; conseguentemente, le valutazioni che il Tribunale è chìamato, in tal sede, a compiere ben possono estendersi a specifiche condotte (nella specie, di evasione) poste in essere durante il regime cautelativo, ma la relativa ordinanza deve render conto, attraverso adeguata motivazione, del significato concreto di dette condotte, considerate sia di per se stesse, che alla stregua delle altre acquisizioni sui comportamenti precedenti e successivi del condannato, in rapporto alla sussistenza attuale delle condizioni richieste per la concessione della misura (Sez. 1, n. 3768 del 26/11/2019, dep. 2020 Rv. 278183; massime precedenti Conformi: N. 51291 del 2019 Rv. 277755, N. 40256 del 2012 Rv. 253402). Ritenuto che la motivazione del provvedimento impugnato del Tribunale di sorveglianza di Milano - contrariamente a quanto sostenuto in ricorso - ha inteso negare non solo il prosieguo degli arresti domiciliari esecutivi, bensì anche la compatibilità della situazione dell'istante in relazione alla possibile concessione di una misura alternativa, ivi compresa la detenzione domiciliare, stanti le ulteriori condotte delittuose poste in essere da Scarpat proprio in materia di stupefacenti dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il reato di detenzione di stupefacenti commesso il 25.1.2022; - che tale motivazione appare assorbente dei profili personologici e caratteriali che dovrebbero essere valutati dal Tribunale per l'ammissione alla misura alternativa; - che pertanto il ricorso appare manifestamente infondato e come tale va dichiarato inammissibile. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata equamente in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm