CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 20089/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti dalle persone offese: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 17 novembre 2021 del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i ricorsi sono inammissibili perché proposti avverso un provvedimento non ricorribile né reclamabile, trattandosi di ordinanza di archiviazione, emessa all'esito dell'udienza camerale del 14 luglio 2020; Rilevato che l'art. 410-bis cod. proc. pen. disciplina i casi di nullità del provvedimento di archiviazione e prevede quale mezzo di impugnazione unicamente il reclamo al tribunale in composizione monocratica, sicché l'ordinanza di impugnazione, emessa all'esito di udienza camerale, non è più ricorribile, ma solo reclamabile ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen.; Considerato che l'ordinanza di archiviazione è nulla solo nei casi previsti dall'art. 127, comma 5, cod. proc. pen., che sanziona con la nullità l'inosservanza delle norme concernenti la citazione e l'intervento delle parti in camera di consiglio, quindi, soltanto la violazione delle regole poste a garanzia del contraddittorio, non ricorrente nella fattispecie con la conseguenza che il mezzo di impugnazione proposto non è convertibile in quello astrattamente consentito; Rilevato, che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]