CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 41425/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di PADOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Padova dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 10 bis d. Igs. 286 del 1998 e lo condannava alla pena di giustizia. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo mancanza di motivazione per il reato contestato e violazione di legge e vizio di motivazione in punto di determinazione della pena e diniego delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha dato conto degli elementi di fatto che dimostravano la consumazione del reato contestato; inoltre, ha applicato il minimo edittale. Il ricorrente non chiarisce quali fossero gli elementi tralasciati dal Giudice che avrebbero dovuto indurlo a concedere le attenuanti generiche. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagannto delle &Az spese processuali 9-er-Alersa-meater)della somma di euro 3.000 [OSCURATO:PERSONA] delle Ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]