CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05035/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani in composizione monocratica in data 14/10/2020, emessa all'esito di giudizio abbreviato, ha rideterminato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la pena di 9 mesi e 15 giorni di reclusione, inflitta, con la diminuente del rito, per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 73 e 75 d.lgs. n. 159 del 2011, perché, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, era stato trovato alla guida di un'auto benché la patente gli fosse stata revocata, e oltre l'orario di rientro nell'abitazione, fissato per le ore 21.00; fatto accertato in Trapani, in data 4/9/2020. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131- bis cod. pen., per avere le due sentenze di merito ritenuto che la pluralità delle condotte dall'imputato fosse ostativa alla sua applicazione. Tale valutazione sarebbe in contrasto con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità di tale causa di esclusione della punibilità, non osterebbe la presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione, quando le violazioni non siano in numero tale da costituire ex se dimostrazione di serialità o di progressione criminosa indicativa di particolare intensità del dolo, né quando i reati in continuazione riguardino azioni commesse nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, sì da potersi ricondurre a una unitaria deliberazione criminosa. Nel caso di specie, l'imputato si sarebbe trovato a circa un chilometro dalla abitazione, ove stava facendo rientro, insieme alla compagna e alla figlia, intorno alle 21.04, in violazione dell'obbligo di rientrare a casa non più tardi delle 21.00. Dunque, le modalità di verificazione dei fatti avrebbero dovuto indurre ad applicare l'art. 131-bis cod. pen., attesi la non abitualità della condotta e lo scarso allarme sociale derivante dalla stessa, il contegno processuale dell'imputato, la sua richiesta di scuse per il comportamento tenuto, la disponibilità di una concreta prospettiva di lavoro. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Osserva il Collegio che i Giudici di merito hanno escluso l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen. in considerazione della condotta complessivamente tenuta dall'imputato, il quale si era posto alla guida di un autoveicolo, benché privo di patente di guida, unicamente per partecipare a una banale cena familiare, trattenendosi fuori dall'abitazione oltre l'orario consentito. Dunque, la sentenza impugnata, così come già quella di primo grado, ha compiuto una valutazione di merito sulla concreta gravità della violazione in rapporto al comportamento tenuto dal soggetto; giudizio che si mantiene nei limiti di una fisiologica opinabilità di apprezzamento e che, pertanto, non può essere censurato a partire dalle argomentazioni, in fatto, articolate dalla difesa, le quali, peraltro, sono in parte smentite dagli accertamenti compiuti nel corso del processo (in particolare per quanto concerne la distanza dall'abitazione al momento del controllo, pari a un paio di chilometri e non soltanto a un chilometro). Per tali ragioni, del tutto eccentriche e, dunque, aspecifiche sono le argomentazioni difensive fondate sulla applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. anche nell'ipotesi di concorso di reati, richiamate solo dalla sentenza di primo grado, ma alle quali la sentenza impugnata, invero, non ha fatto alcun cenno. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativannente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 2/12/2