CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 marzo 2026
Cassazione n. 29116/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di Catanzaro. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi alla memoria scritta già depositata, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore presente, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 febbraio 2026 (depositata il 16 marzo 2026), il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza del 19 gennaio 2026 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per la ritenuta sussistenza di gravi indizi del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, commi 1 e 6, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Dalla lettura dell'ordinanza emerge che [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto in arrestoinsieme ad [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a seguito di un controllo eseguito dalla Guardia di Finanza in località [OSCURATO:PERSONA]/Capolitro di Cetraro. Nell'illustrare le circostanze dell'arresto il Tribunale riferisce che, nel corso di un servizio di perlustrazione nelle campagne di Cetraro, gli operanti videro un uomo, poi identificato nel [OSCURATO:PERSONA], che armeggiava con un cacciavite sulla modanatura del paraurti posteriore di una Fiat 500L ferma al margine di una strada sterrata nel quale era stato ricavato un doppio fondo; constatarono che lo sportello lato passeggero era spalancato e sul sedile dell'auto vi era un telefono cellulare (poi risultato appartenere ad [OSCURATO:PERSONA]); videro che, poco più avanti, vi era un casolare intorno al quale erano parcheggiate diverse auto; decisero di avvicinarsi e, giunti di fronte all'ingresso del casolare, ne videro uscire due uomini poi identificati in [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ai quali si accompagnava [OSCURATO:PERSONA]. Un'altra persona uscì dall'immobile dandosi alla fuga, fu inseguita e fu identificata in [OSCURATO:PERSONA], nipote di [OSCURATO:PERSONA], proprietaria dell'immobile. Il casolare fu perquisito ai sensi dell'art. 103 d.P.R. n. 309/90. Nella cucina posta all'ingresso furono rinvenuti cinque panetti di cocaina del peso complessivo di kg. 5,563, sostanza da taglio, materiale atto al confezionamento e alla pesatura. Nel medesimo locale, in un borsone, fu rinvenuta la somma contante di C 89.750 suddivisa in diciotto buste trasparenti sottovuoto. Altre quattro buste dello stesso tipo, contenenti in tutto C 16.800, erano custodite in uno zaino del quale [OSCURATO:PERSONA] si dichiarò proprietario. In un locale situato al piano seminterrato furono rinvenuti kg. 0,761 di marijuana. Il Tribunale ha confermato la valutazione compiuta nell'ordinanza genetica quanto alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Ha ritenuto, infatti, che la circostanza che egli avesse ricavato un nascondiglio nel paraurti posteriore della propria auto e il fatto che fosse giunto a Cetraro, proveniente da Stilo, in compagnia di [OSCURATO:PERSONA], il quale fu sorpreso all'ingresso dell'immobile insieme a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], costituissero gravi indizi del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle attività di detenzione e confezionamento della sostanza rinvenuta nell'abitazione, parte della quale sarebbe stata occultata nel vano ricavato nel paraurti posteriore della macchina e trasportata altrove. Il Tribunale ha sottolineato che [OSCURATO:PERSONA] ha reso sul punto dichiarazioni parzialmente confessorie perché ha dichiarato di aver Y raggiunto il casolare ove po —egeguita la perquisizione per acquistare 500 grammi di marijuana che intendeva rivendere nel paese di residenza per ricavarne il denaro necessario a saldare debiti di gioco. Ha sottolineato, inoltre, che nell'immobile era custodita e confezionata cocaina in quantità rilevante e nello stesso era custodita una somma ingente. Secondo il Tribunale, questecircostanze dimostrano che in quel luogo si svolgeva una attività di spaccio organizzata e non occasionale sicché ad esso non potevano liberamente accedere persone che a quella attività fossero estranee. Il Tribunale ha confermato le valutazioni del G.i.p. quanto al pericolo di reiterazione di reati e ha valutato che tali esigenze cautelari non potessero essere efficacemente salvaguardate se non mantenendo la custodia in carcere. 2. Contro l'ordinanza del Tribunale per il riesame il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso. 2.1. Col primo motivo, il difensore deduce violazione di legge e vizi di motivazione per essere stati ritenuti sussistenti gravi indizi del concorso di [OSCURATO:PERSONA] nella detenzione di rilevanti quantità di cocaina e marijuana, accompagnata dalla disponibilità di materiale da taglio, di strumenti per la pesatura e il confezionamento, oltre che di una ingente somma di denaro. Osserva il difensore che [OSCURATO:PERSONA] fu sorpreso mentre armeggiava intorno al paraurti posteriore della propria auto. Dunque, si trovava in strada e non risulta essersi mai neppure avvicinato all'immobile nel quale fu rinvenuta la sostanza stupefacente della cui codetenzione è accusato. Secondo la difesa (pag. 3 dell'atto di ricorso), la circostanza che l'indagato stesse smontando il paraurti conferma la tesi difensiva secondo la quale egli intendeva acquistare 500 grammi di marijuana «da spacciare ai giovani del suo paese di origine». [OSCURATO:PERSONA], dunque, avrebbe voluto acquistare della sostanza stupefacente per trasportarla e poi rivenderla, ma ciò non avvenne sicché l'esistenza di un grave quadro indiziario sarebbe stata illogicamente affermata solo perché egli si trovava «nel posto sbagliato al momento sbagliato» (pag. 4 dell'atto di ricorso). In tesi difensiva, depone in tal senso la constatazione che [OSCURATO:PERSONA] viveva stabilmente a Stilo e questo paese si trova a circa 180 chilometri di distanza dall'immobile nel quale è stata rinvenuta la sostanza stupefacente, sicché non v'è prova di alcuna relazione dell'indagato «con la sostanza e prima ancora con la casa» né sono stati acquisiti indizi idonei a dimostrare che egli abbia concorso «nella detenzione della cocaina e dei soldi». 2.2. Col secondo motivo, il difensore deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla ritenuta esistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 2741 1ett. c)/cod. proc. pen. Osserva la difesa che tali esigenze cautelari possono essere ritenute esistenti solo se il pericolo di reiterazione di ulteriori delitti è attuale e concreto sicché è necessaria una valutazione complessiva del titolo di reato, delle caratteristiche della condotta criminosa e della personalità dell'indagato. Una valutazione che, nel caso di specie, non sarebbe stata compiuta perché la misura 3è stata giustificata con esclusivo riferimento alla gravità del fatto. Sotto diverso profilo, la difesa rileva che il Tribunale non ha fornito spiegazione alcuna delle ragioni per le quali le esigenze cautelari non potrebbero essere salvaguardate attraverso l'applicazione di una misura diversa dalla custodia in carcere. Sul punto, secondo la difesa, l'argomentazione sviluppata dal Tribunale è apparente e manifestamente illogica perché valorizza la «personalità negativa» dell'indagato senza spiegare le ragioni di una tale affermazione e ignorando che si tratta di soggetto incensurato. 3. All'odierna udienza le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono complessivamente infondati. 2. Nel contestare la gravità del quadro indiziario, il ricorrente fornisce una ricostruzione dei fatti alternativa a quella ipotizzata dai giudici di merito. Sostiene, infatti, di non essere stato convolto nell'attività di preparazione di sostanze stupefacenti da destinare allo spaccio che si svolgeva nel casolare e sottolinea che gli indizi raccolti non consentirebbero di attribuirgli né la codetenzione della cocaina e del materiale per il taglio e il confezionamento, né la codetenzione del denaro rinvenuto nell'immobile. Osserva il difensor; che il quadro indiziario non smentisce la tesi difensiva secondo la quale [OSCURATO:PERSONA] si era recato a Cetraro / insieme a [OSCURATO:PERSONA]/ per acquistare marijuana e intendeva trasportarla a Stilo nel nascondiglio ricavato nel paraurti della propria auto, sicché nulla consente di ritenerlo co-detentore di quanto rinvenuto all'interno dell'immobile. Così argomentando, il difensore del ricorrente non considera che, secondo il costante orientamento di questa Corte, quando si impugnano provvedimenti relativi a misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 2613 del 14/01/2025, Perfetti, non mass.; Sez.4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997). Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione 4degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, e quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato. Tali apprezzamenti, infatti, rientrano nelle valutazioni del g.i.p. e del tribunale del riesame, mentre al giudice di legittimità si chiede di esaminare l'atto impugnato al fine di verificare che esso contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti; di verificare, quindi, la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438). Nel caso oggetto del presente ricorso, l'apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato non presenta profili di manifesta illogicità. I giudici di merito hanno rilevato: che nel casolare perquisito erano custodite quantità significative di cocaina e marijuana; che insieme alla cocaina era custodita sostanza da taglio e materiale atto al confezionamento; che nello stesso immobile è stata rinvenuta una ingente somma di denaro (più di 100.000 euro in contanti); che, per sua stessa ammissione, [OSCURATO:PERSONA] si era recato nell'immobile per acquistare marijuana e intendeva venderla a terzi per ricavare le somme necessarie a saldare i propri debiti di gioco; che aveva modificato la propria auto ricavando nel paraurti posteriore un vano idoneo al trasporto occulto di materiale; che l'immobile era collocato in aperta campagna e al suo interno sono stati rinvenuti «numerosi telefoni cellulari nonché un binocolo per l'osservazione»; che pertanto non si trattava di un luogo liberamente accessibile. Non è manifestamente illogico aver desunto dall'insieme di queste circostanze: che il viaggio a Cetraro fosse funzionale all'acquisto di sostanza da destinare allo spaccio; che a [OSCURATO:PERSONA] fosse noto che nell'immobile erano custodite e preparate per la vendita quantità significative di sostanze stupefacenti; che lui e [OSCURATO:PERSONA] non fossero acquirenti occasionali, ma persone conosciute e fidate, stabilmente coinvolte nell'attività che in quel luogo era svolta. A fronte di tale motivazione - adeguata ed esente da errori logici e giuridici - le censure del ricorrente si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione del quadro indiziario esaminato dai giudici di merito non consentita in questa sede. 3. Col secondo motivo il difensore del ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione per essere state ritenute sussistenti le esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. Com'è noto, ai sensi della norma in esame il pericolo di reiterazione di reati giustifica l'applicazione dì misure cautelar' coercitive soltanto se presenta i caratteri della concretezza e dell'attualità ricavabili dalle specifiche modalità e 5circostanze del fatto e dalla personalità dell'indagato o imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali. Per espressa previsione di legge, tali situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede. Secondo l'interpretazione della giurisprudenza dì legittimità, l'attualità del pericolo richiesta dalla norma in esame non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, ma esige una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative. Il giudice della cautela deve compiere tale valutazione attraverso un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta e della personalità del soggetto, e questa analisi deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Avolio, Rv. 277242; Sez. 2, n. 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122). In altri termini, esula dalle facoltà del giudice una valutazione prognostica che si estenda alla previsione dì una "specifica occasione" per delinquere (Sez. 2, n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977) e il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (Sez. 2, n. 44946 del 13/9/2016, Draghici, Rv. 267965; Sez. 2, n. 47891 del 7/9/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684). L'ordinanza impugnata ha fatto buon governo di questi principi di diritto. Il Tribunale ha ritenuto, infatti, con argomentazione scevra da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità, che avendo avuto notizia dell'esistenza dell'immobile di Cetraro, costituente la base di una attività di narcotraffico non occasionale ed avendo avuto la possibilità di accedervi, [OSCURATO:PERSONA] fosse inserito in tale attività. Non si è limitato, dunque, a valutare la gravità del fatto, ma ha tenuto conto delle modalità della condotta e della circostanza che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] viaggiarono a bordo di un'auto appositamente modificata e percorsero molti chilometri per raggiungere Cetraro, essendo evidentemente informati che nella cascina poi perquisita dalla Guardia di Finanza potevano procurarsi sostanza stupefacente da destinare alla vendita. Ha ritenuto inoltre (e anche in questo caso la motivazione non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità) che tale condotta fosse significativa di un collegamento non occasionale «con ambienti criminali operanti nel settore del narcotraffico» e ciò rendesse serio e concreto il pericolo di reiterazione di reati. Da questi elementi il Tribunale ha desunto un quadro cautelare non scalfito dalla incensuratezza atteso che, come lo stesso indagato ha ammesso, la sostanza acquistata sarebbe stata destinata alla vendita e il ricavato di tale attività sarebbe stato utilizzato 6per saldare debiti di gioco. 3.1. È coerente con queste premesse la ritenuta esclusiva adeguatezza della custodia in carcere. Il Tribunale ha dato atto (pag. 3 dell'ordinanza impugnata) che [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'applicazione degli arresti domìciliari, anche elettronicamente presidiati, ma ha ritenuto che, allo stato, la custodia cautelare in carcere fosse l'unica misura «idonea a fronteggiare i pericoli connessi alla recidivanzayacendo chiaro riferimento alla gravità del fatto, ai debiti di gioco cui lo stesso indagato ha ascritto la propria condotta illecita e ai collegamenti non occasionali instaurati con l'ambiente del narcotraffico che gli arresti domiciliari non sarebbero idonei a rescindere. In sintesi, nel ritenere sussistenti le esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e nel valutare la custodia in carcere proporzionata alla gravità del fatto e adeguata a prevenire il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, l'ordinanza impugnata ha fornito una motivazione congrua, coerente e non illogica che resiste alle censure del ricorrente. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Copia del presente provvedimento deve essere trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigett P.Q.M